Purtroppo, il legislatore non ha reso la legge sulle tariffe degli avvocati né chiara né facilmente comprensibile. Pertanto, per i non addetti ai lavori è quasi impossibile calcolare in anticipo quale onorario prevede la legge sulle tariffe degli avvocati per le prestazioni legali da essa regolate. Anche noi avvocati utilizziamo un software speciale per la fatturazione degli onorari.

Il nostro studio offre quindi ai nuovi clienti una prima consulenza legale, che serve in particolare a chiarire l’ammontare della tariffa presumibilmente dovuta.

Legge sulle tariffe degli avvocati

Oggetto della tariffa
§ 1

(1) Gli avvocati hanno diritto, nel procedimento civile e nel procedimento arbitrale ai sensi degli artt. 577 e seguenti del codice di procedura civile, nonché nei procedimenti penali relativi a un’accusa privata e per la rappresentanza di parti civili, a una retribuzione secondo le seguenti disposizioni e la tariffa allegata, che costituisce parte integrante della presente legge federale. Gli importi tariffari risultanti dalle operazioni di calcolo previste nella tariffa devono essere arrotondati per eccesso o per difetto ai 10 centesimi interi.
(2) Le disposizioni della presente legge federale si applicano, salvo diversa disposizione di seguito, sia nel rapporto tra l’avvocato e la parte da lui rappresentata, sia per la determinazione delle spese che la controparte deve rimborsare, anche qualora le spese debbano essere rimborsate all’avvocato dalla controparte in una causa propria. Si applicano anche qualora le prestazioni ivi indicate siano svolte da notai, purché il notaio sia autorizzato a tale prestazione e la retribuzione non sia regolata nella tariffa notarile o nella tariffa sulla retribuzione dei notai in qualità di incaricati del tribunale.

Limitazione della validità della tariffa
§ 2

(1) La tariffa non pregiudica il diritto alla libera pattuizione.

(2) Anche qualora non sia stata pattuita una retribuzione, l’avvocato può far valere nei confronti di tale parte un diritto superiore a quello previsto nella tariffa, giustificato da circostanze particolari o da una particolare utilizzazione da parte della sua parte.

Base di calcolo
§ 3

L’importo determinante per l’applicazione di una determinata aliquota tariffaria (base di calcolo) deve essere calcolato nel processo civile in base al valore dell’oggetto della controversia, nel procedimento di esecuzione (cautelare) in base al valore del credito (§ 13), nel procedimento di insolvenza e di ristrutturazione per un creditore in base all’ammontare del credito insinuato comprensivo di spese accessorie, nel procedimento non contenzioso in base al valore dell’oggetto del procedimento.
Nota
È applicabile solo se la causa è stata avviata dopo il 31 dicembre 2004.
A tutti i procedimenti avviati in precedenza
queste disposizioni continuano ad essere applicate nella loro versione finora in vigore
(cfr. art. 10 § 2, BGBl. I Nr. 113/2003).

§ 4
Salvo diversa disposizione di seguito, la base di calcolo (§ 3) è determinata in base alle disposizioni degli artt. da 54 a 59 della legge sulla giurisdizione, nel procedimento non contenzioso, qualora l’oggetto non consista in un importo di denaro, tuttavia in base al valore che la parte ha indicato nella sua domanda come valore dell’oggetto del procedimento.
Nota
È applicabile solo se la causa è stata avviata dopo il 31 dicembre 2004.
A tutti i procedimenti avviati in precedenza
queste disposizioni continuano ad essere applicate nella loro versione finora in vigore
(cfr. art. 10 § 2, BGBl. I Nr. 113/2003).

§ 5
(1) Qualora venga richiesta solo una parte di un credito di capitale, è determinante solo la parte richiesta. Qualora venga richiesto l’eccedenza risultante dal confronto tra i crediti spettanti reciprocamente alle due parti, è determinante l’importo dell’eccedenza richiesta. (2) Le controversie ai sensi del § 37 del codice di esecuzione devono essere valutate in base al valore del credito (§ 13) per la cui esecuzione si procede, se tuttavia i beni sottoposti a esecuzione hanno un valore inferiore, in base a quest’ultimo. Qualora l’azione sia diretta contro più convenuti e venga emessa una decisione sull’obbligo di rimborso delle spese, per le prestazioni comuni deve valere come base di calcolo il più alto dei crediti, se tuttavia il valore dei beni sottoposti a esecuzione è inferiore, deve valere quest’ultimo. Le spese devono essere ripartite in proporzione ai valori della controversia determinanti per i singoli convenuti.

§ 6
I crediti in valuta estera devono essere valutati in base al corso di cambio al momento della decisione o della transazione sull’obbligo di rimborso delle spese.
Nota
È applicabile solo se la causa è stata avviata dopo il 31 dicembre 2004.
A tutti i procedimenti avviati in precedenza
queste disposizioni continuano ad essere applicate nella loro versione finora in vigore
(cfr. art. 10 § 2, BGBl. I Nr. 113/2003).

§7 (1) Qualora il convenuto ritenga troppo alta o troppo bassa la valutazione dell’oggetto della controversia da parte dell’attore ai sensi degli artt. 56 o 59 della legge sulla giurisdizione, può contestare la valutazione al più tardi alla prima udienza fissata per la trattazione orale della controversia. Qualora il valore dell’oggetto del procedimento nel procedimento non contenzioso sia indicato in modo diverso dalle parti, ciò equivale a una contestazione della valutazione. Qualora il convenuto ritenga troppo alta o troppo bassa la valutazione dell’oggetto della controversia da parte dell’attore ai sensi dei paragrafi 56 o 59 della legge sulla giurisdizione, può contestare la valutazione al più tardi alla prima udienza fissata per la trattazione orale della controversia. Qualora il valore dell’oggetto del procedimento nel procedimento non contenzioso sia indicato in modo diverso dalle parti, ciò equivale a una contestazione della valutazione. (2) In mancanza di un accordo tra le parti, il tribunale deve valutare l’oggetto della controversia per l’applicazione della presente legge federale, per quanto possibile senza ulteriori accertamenti e senza ritardare in modo significativo la definizione della controversia o causare spese, nell’ambito degli importi asseriti dalle parti. Lo stesso vale nel procedimento non contenzioso per la valutazione dell’oggetto del procedimento. Tale decisione non può essere impugnata con un mezzo di ricorso. Nota È applicabile solo se la causa è stata avviata dopo il 31 dicembre 2004. A tutti i procedimenti avviati in precedenza queste disposizioni continuano ad essere applicate nella loro versione finora in vigore (cfr. art. 10 § 2, BGBl. I Nr. 113/2003 ).

§ 7a
(1) Nei procedimenti di azione collettiva per provvedimenti correttivi ai sensi degli artt. 623 e seguenti del codice di procedura civile, l’ente qualificato deve valutare in termini di importo una domanda di accertamento intermedio ai sensi del § 624 comma 2 del codice di procedura civile già nell’azione collettiva per provvedimenti correttivi. L’ente qualificato non è vincolato ad alcuna norma di valutazione legale in questa valutazione. Qualora il convenuto non contesti tale valutazione al più tardi alla prima udienza fissata per la trattazione orale della controversia, il tribunale deve porre tale importo a base di calcolo (§ 3) per l’intero procedimento di azione collettiva per provvedimenti correttivi fino alla decisione sulla domanda di accertamento intermedio. Qualora l’ente qualificato ometta una valutazione o la valutazione venga contestata tempestivamente dal convenuto, per la determinazione della base di calcolo della domanda di accertamento intermedio nel procedimento di azione collettiva per provvedimenti correttivi si deve procedere ai sensi degli artt. 4 e 12; si applica il § 7 comma 2.Nei procedimenti di azione collettiva per provvedimenti correttivi ai sensi dei paragrafi 623, e seguenti del codice di procedura civile, l’ente qualificato deve valutare in termini di importo una domanda di accertamento intermedio ai sensi del paragrafo 624, comma 2, del codice di procedura civile già nell’azione collettiva per provvedimenti correttivi. L’ente qualificato non è vincolato ad alcuna norma di valutazione legale in questa valutazione. Qualora il convenuto non contesti tale valutazione al più tardi alla prima udienza fissata per la trattazione orale della controversia, il tribunale deve porre tale importo a base di calcolo (paragrafo 3,) per l’intero procedimento di azione collettiva per provvedimenti correttivi fino alla decisione sulla domanda di accertamento intermedio. Qualora l’ente qualificato ometta una valutazione o la valutazione venga contestata tempestivamente dal convenuto, per la determinazione della base di calcolo della domanda di accertamento intermedio nel procedimento di azione collettiva per provvedimenti correttivi si deve procedere ai sensi dei paragrafi 4 e 12; si applica il paragrafo 7, comma 2. (2) L’azione collettiva per provvedimenti correttivi (§ 624 codice di procedura civile) e tutti gli atti o le udienze che si riferiscono solo o anche a una domanda di accertamento intermedio dell’ente qualificato ai sensi del § 624 comma 2 del codice di procedura civile devono essere retribuiti sulla base della base di calcolo ai sensi del comma 1. L’azione collettiva per provvedimenti correttivi (paragrafo 624, codice di procedura civile) e tutti gli atti o le udienze che si riferiscono solo o anche a una domanda di accertamento intermedio dell’ente qualificato ai sensi del paragrafo 624, comma 2, del codice di procedura civile devono essere retribuiti sulla base della base di calcolo ai sensi del comma uno. (3) In deroga ai commi 1 e 2, le dichiarazioni di adesione ai sensi del § 628 codice di procedura civile nonché tutti gli altri atti e le udienze che si riferiscono solo a pretese individuali devono essere retribuiti in base alla base di calcolo risultante per il rispettivo atto o per la rispettiva udienza.
Nota
È applicabile solo se la causa è stata avviata dopo il 31 dicembre 2004.
A tutti i procedimenti avviati in precedenza
queste disposizioni continuano ad essere applicate nella loro versione finora in vigore
(cfr. art. 10 § 2, BGBl. I Nr. 113/2003).

§ 8
(1) Qualora nel corso di un processo o di un procedimento non contenzioso il valore di un oggetto della controversia o di un oggetto del procedimento non consistente in denaro cambi in modo tale che la valutazione effettuata non corrisponda più manifestamente alle attuali condizioni di valore, in mancanza di un accordo tra le parti, la base di calcolo deve essere rideterminata dal tribunale su richiesta di una parte ai sensi del § 7. Nel procedimento dinanzi al tribunale di revisione o di ricorso per revisione, tale richiesta può essere presentata nella risposta alla revisione o al ricorso per revisione; qualora la richiesta venga presentata nella risposta alla revisione o al ricorso per revisione, il tribunale di revisione o di ricorso per revisione può richiedere un parere del ricorrente per revisione o ricorso per revisione.
(2) Qualora nel corso di un procedimento la base di calcolo sia stata modificata ai sensi del comma 1, per la determinazione delle spese dell’intero procedimento precedente a tale determinazione delle spese è determinante il valore della controversia vigente al momento della decisione o della transazione sull’obbligo di rimborso delle spese.
(3) Il comma 2 si applica anche nel procedimento di impugnazione, per le spese dei tribunali di grado inferiore nel grado di giudizio, tuttavia solo qualora tali spese siano determinate dal tribunale di grado superiore. Qualora le decisioni dei tribunali di grado inferiore siano state annullate in tutto o in parte nel grado di giudizio, alla nuova decisione sulla questione principale deve essere posta a base, anche per la determinazione delle spese di quei tribunali le cui decisioni sono state annullate, l’ultimo valore della controversia o valore del procedimento fissato.
(4) Il comma 3 si applica anche qualora il corso di cambio determinante per la valutazione ai sensi del § 6 sia cambiato durante il grado di giudizio.

§ 9
(1) I crediti per la prestazione di alimenti o di contributi di mantenimento e per il pagamento di rendite in caso di lesioni personali o di uccisione di una persona devono essere valutati con il triplo della prestazione annua. Qualora il credito venga fatto valere per un periodo inferiore a tre anni, l’importo complessivo delle prestazioni richieste per tale periodo funge da base di calcolo.
(2) Qualora venga richiesto un aumento o una diminuzione degli importi di cui al comma 1, si deve presumere come base di calcolo il triplo della prestazione annua dell’aumento o della diminuzione richiesta.
(3) I crediti per la prestazione di alimenti al coniuge o di alimenti per i figli, compresi i crediti per la prestazione di alimenti provvisori, devono essere valutati con il semplice della prestazione annua. Il comma 1 ultima frase e il comma 2 si applicano per analogia.
Nota
È applicabile solo se la causa è stata avviata dopo il 31 dicembre 2004.
A tutti i procedimenti avviati in precedenza
queste disposizioni continuano ad essere applicate nella loro versione finora in vigore
(cfr. art. 10 § 2, BGBl. I Nr. 113/2003).

§ 10
L’oggetto deve essere valutato:
1. nelle controversie relative alle azioni di spoglio con 800 euro;
2. nelle controversie derivanti dal contratto di locazione e nelle controversie relative alle azioni di sfratto
a) per i locali commerciali, per gli appartamenti la cui superficie utile supera i 90 m2 e per altri oggetti con il canone di locazione annuo risultante dagli ultimi 12 mesi precedenti alla presentazione della disdetta o dell’azione, ma almeno, nonché nei casi in cui tale base di calcolo non venga fatta valere in cifre nella disdetta o nell’azione, con 2 000 euro,
b) per gli appartamenti la cui superficie utile supera i 60 m2 e che non rientrano nella lett. a, con 1 500 euro,
c) per gli appartamenti più piccoli con 1 000 euro;
3. nei procedimenti non contenziosi ai sensi del § 37 comma 1 MRG, § 52 comma 1 WEG 2002, § 22 comma 1 WGG, § 25 HeizKG e della legge sui piccoli giardini
a) per i crediti relativi all’oggetto
aa) per i locali commerciali, per gli appartamenti la cui superficie utile supera i 90 m2 e per i garage con più di due posti auto, qualora l’oggetto non consista in un importo di denaro, con 2 000 euro,
altrimenti al massimo con ………………………. 6 000 euro,
bb) per gli appartamenti con una superficie utile superiore a 60 m2 e fino a 90 m2, qualora l’oggetto non consista in un importo di denaro, con 1 500 euro, altrimenti al massimo con 4 500 euro,
cc) per altri oggetti, qualora l’oggetto non consista in un importo di denaro, con 1 000 euro,
altrimenti al massimo con ………………………….. 3 000 euro
b) per i crediti relativi all’immobile
aa) per gli immobili con più di cinquanta oggetti in affitto ovvero oggetti idonei alla proprietà abitativa (§ 2 comma 2 WEG 2002), qualora l’oggetto non consista in un importo di denaro, con 4 000 euro,
altrimenti al massimo con ………………………… 12 000 euro
bb) per altri immobili, qualora l’oggetto non consista in un importo di denaro, con 2 500 euro,
altrimenti al massimo con ………………………… 7 500 euro
4. a) nelle cause matrimoniali con 6.000 euro,
b) nelle controversie sull’ascendenza coniugale e nelle controversie sulla paternità di un figlio illegittimo con 2.400 euro;
il valore della controversia dei crediti patrimoniali connessi alle controversie di cui alle lett. a e b deve essere aggiunto;
5. nelle cause del registro delle imprese e delle cooperative, qualora dalla domanda non risulti un altro valore, con il capitale sociale, ma almeno con i seguenti importi:
a) per le ditte individuali con 3.000 euro,
b) per le società per azioni con 70 000 euro,
c) per le società a responsabilità limitata con 10 000 euro,
d) per altre società e per le cooperative con 15 000 euro; per le domande di iscrizione di una società a responsabilità limitata sulla base di una dichiarazione che soddisfi i requisiti del § 5 comma 8 terza frase NTG, l’oggetto deve essere valutato con 1 000 euro.
6. nelle controversie relative alle azioni ai sensi del § 1330 ABGB, qualora l’oggetto non consista in un importo di denaro,
a) qualora l’affermazione sia stata diffusa in un mezzo di comunicazione (§ 1 n. 1 legge sui media), al massimo con 21.000 euro,
b) altrimenti al massimo con 11.000 euro; per le azioni di cessazione ai sensi del § 549 codice di procedura civile, l’oggetto deve essere valutato con 5 000 euro;
6a. nelle cause di diritto del lavoro ai sensi del § 54 comma 1 ASGG al massimo con 24.000 euro;
6b. nelle controversie ai sensi del § 502 comma 5 n. 3 codice di procedura civile almeno con 4.500 euro;
7. nelle cause penali relative a un’accusa privata
a) per i reati che rientrano nella competenza dei tribunali distrettuali
con ……………………………………………. 6 000 euro
b) per altri reati con 11 000 euro;
8. nei procedimenti penali relativi alle domande ai sensi della legge sui media (voce tariffaria 4 sezione I n. 2) con 11 000 euro;
9. nelle cause penali per la rappresentanza di parti civili:
a) per i reati che rientrano nella competenza dei tribunali distrettuali
con ……………………………………………… 3 000 euro
b) per altri reati e per i crimini con 6 000 euro.
Nota
È applicabile a tutti i procedimenti di determinazione delle spese ovvero a tutti i procedimenti di ricorso sulle spese in cui la domanda di determinazione delle spese ovvero il ricorso sulle spese è stato presentato al tribunale dopo il 31 dicembre 2007 (cfr. art. XVII § 16, BGBl. I Nr. 111/2007).

§ 11
(1) Qualora le spese non debbano essere compensate reciprocamente, nei procedimenti relativi alle domande di determinazione delle spese, l’importo delle spese richiesto serve come base di calcolo. La base di calcolo nel procedimento di reclamo delle spese è l’importo la cui concessione o diniego è richiesto nel reclamo delle spese. (2) Se nei casi di cui al comma 1 l’importo richiesto non supera i 100 euro, sussiste solo il diritto al rimborso delle spese vive in proporzione alla vittoria.
Nota bene
È applicabile solo se la causa è stata
pendente dopo il 31 dicembre 2004.
A tutti i procedimenti pendenti in precedenza
queste disposizioni continuano ad applicarsi nella loro versione
precedente (cfr. Art. 10 § 2, BGBl. I Nr. 113/2003).

§ 12
(1) In caso di rivendicazione di più pretese nella stessa azione, i valori degli oggetti della controversia devono essere sommati. Lo stesso vale per la durata della connessione di più cause e per la connessione di azione e riconvenzione per la trattazione congiunta. (2) Se più pretese sollevate nella stessa azione sono trattate separatamente, durante la durata della separazione, il valore parziale corrispondente è determinante per ciascuna delle trattazioni separate. (2a) I commi 1 e 2 si applicano per analogia anche alla rivendicazione di più pretese nello stesso procedimento non contenzioso e alla connessione di più procedimenti non contenziosi. I commi 1 e 2 si applicano per analogia anche alla rivendicazione di più pretese nello stesso procedimento non contenzioso e alla connessione di più procedimenti non contenziosi. (3) Una modifica del valore dell’oggetto della controversia a seguito di una modifica di un’azione, a seguito di una limitazione della domanda o a seguito di una parziale risoluzione della controversia deve essere presa in considerazione per le prestazioni successive alla modifica del valore e, qualora la modifica sia determinata da una dichiarazione di parte, anche già per il relativo atto scritto. Se il valore della controversia viene modificato durante un’udienza, la modifica deve essere presa in considerazione già per l’ora dell’udienza in cui si verifica la modifica. Lo stesso vale per analogia anche per le modifiche dell’oggetto del procedimento nel procedimento non contenzioso. (4) Se la domanda è limitata alle spese accessorie, si devono assumere i seguenti valori della controversia o valori del procedimento, ma mai più della metà del valore originario: a) nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia che devono essere decise dal Senato, 2 000 euro, b) nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia che devono essere decise dal giudice unico, 1 000 euro, c) nelle cause dinanzi al tribunale distrettuale, 200 euro. Lo stesso vale se la domanda a) nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia che devono essere decise dal Senato, è limitata a meno di 2 000 euro, b) nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia che devono essere decise dal giudice unico, è limitata a meno di 1 000 euro, c) nelle cause dinanzi al tribunale distrettuale è limitata a meno di 200 euro.

§ 13
(1) Nel procedimento di esecuzione (cautelare), la base di calcolo è
a) per il creditore procedente o altro avente diritto, il valore della pretesa a titolo di capitale; le spese processuali o accessorie sono prese in considerazione solo se costituiscono da sole l’oggetto della pretesa da far valere o da garantire; una modifica della base di calcolo non si verifica durante il procedimento; b) per il debitore, il valore della pretesa interessata dalla sua domanda; c) per il terzo debitore, il valore del credito pignorato, se questo è inferiore alla pretesa del creditore procedente, altrimenti il valore indicato alla lettera a; per il terzo debitore, il valore del credito pignorato, se questo è inferiore alla pretesa del creditore procedente, altrimenti il valore indicato alla lettera a; d) per l’offerente e per l’aggiudicatario, il valore dell’offerta più alta ottenuta. (Nota: comma 2 abrogato da BGBl. Nr. 519/1995 )

§ 14
Se la base di calcolo non può essere determinata secondo le disposizioni precedenti, si devono assumere i seguenti valori:
a) nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia che devono essere decise dal Senato, 24 000 euro,
b) nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia che devono essere decise dal giudice unico, 10 000 euro,
c) nelle cause dinanzi al tribunale distrettuale, 1 000 euro.

Aumento della retribuzione in caso di più persone
§ 15
(1) L’avvocato ha diritto a un aumento della sua retribuzione se in una causa (§ 1) rappresenta più persone o si trova di fronte a più persone. L’aumento è pari a: L’avvocato ha diritto a un aumento della sua retribuzione se in una causa (articolo 1) rappresenta più persone o si trova di fronte a più persone. L’aumento è pari a: a) se solo da una parte sono presenti due persone rappresentate dall’avvocato o che si trovano di fronte a lui, 10%, b) per ogni ulteriore persona da lui rappresentata e per ogni ulteriore persona che si trova di fronte a lui, 5% ciascuna, ma mai più del 50% della somma dei compensi, compresa l’aliquota forfettaria; le spese di viaggio, l’indennità per perdita di tempo e le altre spese non rientrano nella somma dei compensi. (2) Il comma 1 non si applica nei procedimenti di azione collettiva per provvedimenti ai sensi degli §§ 623 e seguenti del codice di procedura civile fino alla decisione su una domanda incidentale di accertamento da parte dell’ente qualificato ai sensi del § 624 comma 2 del codice di procedura civile.

Spese vive
§ 16
Le spese vive per tasse giudiziarie, spese postali e altre spese vive, compresa l’imposta sul valore aggiunto, devono essere rimborsate separatamente, a meno che il § 23 non disponga diversamente. Allo stesso modo, devono essere rimborsate separatamente le spese vive aggiuntive che una parte sostiene a causa della partecipazione di un avvocato di comune accordo ai sensi del § 5 comma 1 EIRAG, ma non più del 25% della somma dei compensi, compresa l’aliquota forfettaria; le spese di viaggio, l’indennità per perdita di tempo e le altre spese non rientrano nella somma dei compensi.

Disbrigo di più affari durante un viaggio
§ 17

In caso di disbrigo di più affari durante un viaggio, le spese di viaggio devono essere ripartite tra i singoli affari in proporzione alle basi di calcolo.

Elenco delle spese
§ 18

L’avvocato non ha diritto a una retribuzione per la redazione dell’elenco delle spese o della nota di parcella alla parte da lui rappresentata.

Retribuzione in caso di attività congiunta di più avvocati § 19 Per le prestazioni che vengono affidate congiuntamente da una parte a più avvocati, ogni avvocato ha nei confronti della parte da lui rappresentata il pieno diritto alle sue prestazioni secondo la tariffa.

Responsabile per la notifica
§ 20
L’avvocato che è stato nominato responsabile per la notifica ha diritto solo al rimborso delle spese vive per l’invio di documenti e alla retribuzione per la redazione e la spedizione di lettere.

Verifica da parte del tribunale; retribuzione superiore alla tariffa
§ 21

(1) Resta impregiudicata la facoltà del giudice di verificare la necessità e l’opportunità delle singole prestazioni. Se nel singolo caso la prestazione dell’avvocato supera notevolmente la media per estensione o tipo, la retribuzione per essa deve essere fissata in modo adeguato indipendentemente dalla tariffa, in particolare tenendo conto del tempo e dell’impegno profusi. (2) Al di sotto degli importi della tariffa si può scendere, anche in caso di determinazione giudiziale della retribuzione per prestazioni di tipo uguale o simile che non sono soggette alla tariffa, solo se l’avvocato non richiede una retribuzione più elevata.
Nota bene
È applicabile solo se la causa è stata
pendente dopo il 31 dicembre 2004.
A tutti i procedimenti pendenti in precedenza
queste disposizioni continuano ad applicarsi nella loro versione
precedente (cfr. Art. 10 § 2, BGBl. I Nr. 113/2003).

Atti separati
§ 22

Nel procedimento civile e nel procedimento di esecuzione (cautelare), gli atti scritti vengono retribuiti separatamente solo se non possono essere collegati ad altri atti scritti o se il tribunale riconosce la loro presentazione separata come necessaria o opportuna.

Aliquota forfettaria per prestazioni accessorie
§ 23

(1) In caso di retribuzione di prestazioni che rientrano nelle voci tariffarie 1, 2, 3, 4 o 7, in luogo di tutte le prestazioni accessorie che rientrano nelle voci tariffarie 5, 6 e 8 e in luogo del rimborso delle spese postali nazionali, spetta un’aliquota forfettaria.

(2) L’avvocato può tuttavia addebitare alla parte da lui rappresentata le singole prestazioni accessorie indicate al comma 1 invece dell’aliquota forfettaria. L’avvocato può tuttavia addebitare alla parte da lui rappresentata le singole prestazioni accessorie indicate al comma 1 invece dell’aliquota forfettaria.

(3) L’aliquota forfettaria ammonta al 60% per un valore della controversia fino a 10 170 euro inclusi, al 50% per un valore della controversia superiore a 10 170 euro della somma dei compensi, escluse le spese di viaggio, l’indennità per perdita di tempo e le altre spese vive.

(4) L’aliquota forfettaria non comprende le prestazioni accessorie nel corso di trattative orali o scritte stragiudiziali che sono state effettuate prima o durante un procedimento giudiziale per evitare un procedimento giudiziale o per raggiungere una conciliazione, qualora abbiano causato un notevole dispendio di tempo e di impegno. Esse devono essere retribuite secondo la voce tariffaria applicabile a ogni singola prestazione. Lo stesso vale per le prestazioni accessorie se la causa è stata conclusa prima che sia stata eseguita la prestazione principale corrispondente alle prestazioni accessorie.

(5) Per le prestazioni che rientrano nella voce tariffaria 3 A sezione II e III, voce tariffaria 3 B sezione II, voce tariffaria 3 C sezione II o voce tariffaria 4 sezione I n. 5, 6, sezione II, la parte dell’aliquota forfettaria che si riferisce a questa prestazione deve essere raddoppiata se l’avvocato esegue la prestazione in un luogo al di fuori della sede del suo studio o incarica un altro avvocato di eseguire questa prestazione e non fa valere il diritto al rimborso delle spese di viaggio e all’indennità per perdita di tempo o il tribunale non gli riconosce tale diritto perché avrebbe potuto farsi rappresentare da un avvocato residente nel luogo del tribunale. Per le prestazioni che rientrano nella voce tariffaria 3 A sezione II e III, voce tariffaria 3 B sezione II, voce tariffaria 3 C sezione II o voce tariffaria 4 sezione I numero 5, 6, sezione II, la parte dell’aliquota forfettaria che si riferisce a questa prestazione deve essere raddoppiata se l’avvocato esegue la prestazione in un luogo al di fuori della sede del suo studio o incarica un altro avvocato di eseguire questa prestazione e non fa valere il diritto al rimborso delle spese di viaggio e all’indennità per perdita di tempo o il tribunale non gli riconosce tale diritto perché avrebbe potuto farsi rappresentare da un avvocato residente nel luogo del tribunale.

(6) Nelle controversie in cui deve essere emesso un decreto ingiuntivo condizionato o in cui la risposta all’azione è ordinata secondo le disposizioni del codice di procedura civile, – fatto salvo il comma 7 – anche per l’azione, la risposta all’azione e l’opposizione al decreto ingiuntivo deve essere raddoppiata la parte dell’aliquota forfettaria che si riferisce a questa prestazione. Nelle controversie in cui deve essere emesso un decreto ingiuntivo condizionato o in cui la risposta all’azione è ordinata secondo le disposizioni del codice di procedura civile, – fatto salvo il comma 7, – anche per l’azione, la risposta all’azione e l’opposizione al decreto ingiuntivo deve essere raddoppiata la parte dell’aliquota forfettaria che si riferisce a questa prestazione. (7) Nelle controversie in cui si richiede il pagamento di una somma di denaro non superiore a 360 euro e deve essere emesso un decreto ingiuntivo condizionato, per le azioni di cui alla voce tariffaria 2 spetta l’aliquota forfettaria ai sensi del comma 3. Se viene presentata opposizione al decreto ingiuntivo, invece, per l’azione deve essere riconosciuta la doppia aliquota forfettaria. Nelle controversie in cui si richiede il pagamento di una somma di denaro non superiore a 360 euro e deve essere emesso un decreto ingiuntivo condizionato, per le azioni di cui alla voce tariffaria 2 spetta l’aliquota forfettaria ai sensi del comma 3, Se viene presentata opposizione al decreto ingiuntivo, invece, per l’azione deve essere riconosciuta la doppia aliquota forfettaria. (8) Per le domande di autorizzazione all’esecuzione forzata e per le domande del creditore procedente ai sensi della voce tariffaria 3A sezione I n. 2, deve essere raddoppiata la parte dell’aliquota forfettaria che si riferisce a questa prestazione. Per le domande di autorizzazione all’esecuzione forzata e per le domande del creditore procedente ai sensi della voce tariffaria 3A sezione I numero 2, deve essere raddoppiata la parte dell’aliquota forfettaria che si riferisce a questa prestazione. (9) Nei procedimenti di appello in cui non vengono assunte prove o non vengono effettuati altri completamenti del procedimento, per l’appello e la risposta all’appello deve essere triplicata la parte dell’aliquota forfettaria che si riferisce a queste prestazioni – in caso di svolgimento di un’udienza di appello ai sensi del comma 5, quadruplicata –; con ciò sono compensate anche tutte le prestazioni connesse allo svolgimento dell’udienza di appello. Nei procedimenti di appello in cui non vengono assunte prove o non vengono effettuati altri completamenti del procedimento, per l’appello e la risposta all’appello deve essere triplicata la parte dell’aliquota forfettaria che si riferisce a queste prestazioni – in caso di svolgimento di un’udienza di appello ai sensi del comma 5, quadruplicata –; con ciò sono compensate anche tutte le prestazioni connesse allo svolgimento dell’udienza di appello. (10) Il comma 9 non si applica ai procedimenti di appello in cui è applicabile il § 501 comma 1 del codice di procedura civile.

Aumento della retribuzione nel traffico giuridico elettronico
§ 23a
Se l’atto introduttivo del procedimento viene presentato tramite il traffico giuridico elettronico, all’avvocato spetta per questo un aumento della retribuzione di 5,00 euro. Per ulteriori atti presentati tramite il traffico giuridico elettronico, all’avvocato spetta un aumento della retribuzione di 2,60 euro ciascuno. Il rispettivo importo dell’aumento non deve essere preso in considerazione per il calcolo dell’aliquota forfettaria (§ 23) e del supplemento per litisconsorzio (§ 15). Se nelle cause relative al libro fondiario e al registro delle imprese tutti i documenti che devono essere inclusi nella raccolta di documenti del libro fondiario o del registro delle imprese in base all’iscrizione richiesta con l’istanza vengono trasmessi nel traffico giuridico elettronico, all’avvocato spetta per questo un ulteriore aumento della retribuzione di 9,50 euro

Verbalizzazione abbreviata delle spese (tariffa normale delle spese)
§ 24

(1) Il Ministro federale della Giustizia è autorizzato a compilare tramite ordinanza un calcolo della retribuzione che spetta all’avvocato per le prestazioni che si verificano regolarmente in casi semplici e che si ripetono frequentemente (tariffa normale delle spese). Questa tariffa può estendersi solo
a) nel processo civile alle sentenze in contumacia,
b) lett. b abrogata dall’art. 13 n. 1, BGBl. I Nr. 86/2021
c) nel processo civile e nel procedimento di esecuzione alle istanze su cui il tribunale decide senza udienza orale, ad eccezione dei mezzi di impugnazione.
(2) Nei casi di cui al comma 1, le spese possono essere verbalizzate in modo tale che venga richiesto il rimborso delle spese e delle tasse secondo la tariffa normale delle spese.

Fissazione di supplementi
§ 25
Il Ministro federale della Giustizia è autorizzato, di concerto con la commissione principale del Consiglio nazionale, a fissare tramite ordinanza un supplemento agli importi fissi indicati nella tariffa come retribuzione dell’avvocato e agli importi indicati al § 23a, se e nella misura in cui ciò sia necessario per garantire agli avvocati una retribuzione adeguata corrispondente alle mutate condizioni economiche. La retribuzione risultante da ciò deve essere stabilita nell’ordinanza; gli importi devono essere arrotondati per eccesso a 10 centesimi interi.

Disposizioni finali e transitorie
§ 26

(1) La presente legge federale entra in vigore il 1° luglio 1969.
(2) Essa si applica alle prestazioni degli avvocati che vengono effettuate dopo il 30 giugno 1969, a meno che l’importo della retribuzione non sia stato concordato con la parte. (3) Con l’entrata in vigore della presente legge federale sono abrogate: 1. la legge federale del 4 giugno 1923, BGBl. Nr. 305, sulla tariffa degli avvocati, la legge federale del 4 giugno 1923, Gazzetta ufficiale federale n. 305, sulla tariffa degli avvocati 2. l’ordinanza del Ministero federale della Giustizia del 14 gennaio 1954, BGBl. Nr. 33, sulla tariffa degli avvocati, nella versione dell’ordinanza del 23 agosto 1961, BGBl. Nr. 218, della comunicazione del 30 agosto 1963, BGBl. Nr. 232, e dell’ordinanza del 20 luglio 1964, BGBl. Nr. 177. l’ordinanza del Ministero federale della Giustizia del 14 gennaio 1954, Gazzetta ufficiale federale n. 33, sulla tariffa degli avvocati, nella versione dell’ordinanza del 23 agosto 1961, Gazzetta ufficiale federale n. 218, della comunicazione del 30 agosto 1963, Gazzetta ufficiale federale n. 232, e dell’ordinanza del 20 luglio 1964, BGBl. Nr. 177. (4) I §§ 23a e 25 nella versione della legge federale BGBl. I Nr. 90/2008 entrano in vigore il 1° ottobre 2008. Si applicano agli atti presentati in tribunale dopo il 30 settembre 2008. I paragrafi 23 a e 25, nella versione della Legge federale Gazzetta Ufficiale Parte prima, n. 90 del 2008, entrano in vigore il 1° ottobre 2008. Si applicano agli atti presentati in tribunale dopo il 30 settembre 2008. (5) Il § 10 Z 5 nella versione della Legge di modifica del diritto societario 2013, BGBl. I Nr. 109/2013 , entra in vigore il 1° luglio 2013 e si applica alle istanze presentate in tribunale dopo il 30 giugno 2013. Il paragrafo 10, punto 5, nella versione della Legge di modifica del diritto societario 2013, Gazzetta Ufficiale Parte prima, n. 109 del 2013, entra in vigore il 1° luglio 2013 e si applica alle istanze presentate in tribunale dopo il 30 giugno 2013. (6) Il § 10 Z 5 nella versione della Legge federale BGBl. I Nr. 13/2014 entra in vigore il 1° marzo 2014 e si applica alle istanze presentate in tribunale dopo il 28 febbraio 2014.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie a partire dal 1° gennaio 2017 § 26a (1) I §§ 10 e 23 comma 5, nonché le voci tariffarie 1 e 3 C nella versione della Legge di modifica del diritto professionale 2016, BGBl. I Nr. 10/2017 , entrano in vigore il 1° gennaio 2017. Le voci tariffarie 1 e 3 C nella versione della Legge di modifica del diritto professionale 2016 si applicano alle prestazioni rese dopo il 31 dicembre 2016. I paragrafi 10 e 23 comma 5, nonché le voci tariffarie 1 e 3 C nella versione della Legge di modifica del diritto professionale 2016, Gazzetta Ufficiale Parte prima, n. 10 del 2017, entrano in vigore il 1° gennaio 2017. Le voci tariffarie 1 e 3 C nella versione della Legge di modifica del diritto professionale 2016 si applicano alle prestazioni rese dopo il 31 dicembre 2016. (2) I §§ 10, 12, 14 e la voce tariffaria 3 B nella versione della Legge di modifica del diritto professionale 2020, BGBl. I Nr. 19/2020 , entrano in vigore il 1° aprile 2020. I §§ 10, 12 e 14 nella versione della Legge di modifica del diritto professionale 2020 si applicano alle prestazioni degli avvocati rese dopo il 31 marzo 2020. I paragrafi 10, 12, 14 e la voce tariffaria 3 B nella versione della Legge di modifica del diritto professionale 2020, Gazzetta Ufficiale Parte prima, n. 19 del 2020, entrano in vigore il 1° aprile 2020. I paragrafi 10, 12 e 14 nella versione della Legge di modifica del diritto professionale 2020 si applicano alle prestazioni degli avvocati rese dopo il 31 marzo 2020. (3) Il § 10, la voce tariffaria 2 Sezione I Z 1 lett. b e c, la voce tariffaria 3 A Sezione I Z 1 lett. b e la voce tariffaria 4 Sezione I Z 2 nella versione della Legge federale BGBl. I. n. 148/2020 entrano in vigore il 1° gennaio 2021. Il paragrafo 10, la voce tariffaria 2 Sezione I punto 1 lett. b e c, la voce tariffaria 3 A Sezione I punto 1 lett. b e la voce tariffaria 4 Sezione I punto 2, nella versione della Legge federale Gazzetta Ufficiale I. n. 148 del 2020, entrano in vigore il 1° gennaio 2021. (4) Il § 24 comma 1 e la voce tariffaria 1 Sezione III nella versione della Legge federale Riforma complessiva del diritto esecutivo – GREx, BGBl. I Nr. 86/2021 , entrano in vigore il 1° luglio 2021. Il paragrafo 24, comma 1 e la voce tariffaria 1 Sezione III nella versione della Legge federale Riforma complessiva del diritto esecutivo – GREx, Gazzetta Ufficiale Parte prima, n. 86 del 2021, entrano in vigore il 1° luglio 2021. (5) Il § 3, la voce tariffaria 1 Sezione IV, la voce tariffaria 2 Sezione I Z 4 e Sezione II Z 4, nonché la voce tariffaria 3 A Sezione I Z 4 lett. a nella versione della Legge di attuazione della direttiva sulla ristrutturazione e l’insolvenza, BGBl. I Nr. 147/2021 , entrano in vigore il 17 luglio 2021. Il paragrafo 3, la voce tariffaria 1 Sezione IV, la voce tariffaria 2 Sezione I punto 4 e Sezione II punto 4, nonché la voce tariffaria 3 A Sezione I punto 4, lettera a, nella versione della Legge di attuazione della direttiva sulla ristrutturazione e l’insolvenza, Gazzetta Ufficiale Parte prima, n. 147 del 2021, entrano in vigore il 17 luglio 2021. (6) Il § 10 Z 5 nella versione della Legge di modifica del diritto societario 2023, BGBl. I Nr. 179/2023 , entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica alle istanze presentate in tribunale dopo il 31 dicembre 2023. Il paragrafo 10, punto 5, nella versione della Legge di modifica del diritto societario 2023, Gazzetta Ufficiale Parte prima, n. 179 del 2023, entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica alle istanze presentate in tribunale dopo il 31 dicembre 2023. (7) I §§ 7a e 15, nonché la voce tariffaria 1, la voce tariffaria 2 Sezione I Z 1 lett. a e Sezione III, la voce tariffaria 3 A Sezione IV, la voce tariffaria 3 B Sezione III e la voce tariffaria 3 C Sezione IV nella versione della Novella di attuazione della direttiva sulle azioni rappresentative, BGBl. I Nr. 85/2024 , entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
§ 27 L’esecuzione della presente legge federale è affidata al Ministro federale della Giustizia.

Tariffa
Voce tariffaria 1
I. In tutti i procedimenti per i seguenti atti:
a) semplici denunce, presentazioni di documenti e comunicazioni al tribunale; b) richieste al tribunale e ad altre autorità per il rilascio di informazioni, attestazioni, certificati, copie o estratti, per l’accesso agli atti o per la restituzione di allegati; c) richieste e dichiarazioni relative a termini, udienze, notifiche e procedimenti simili; d) istanze per la determinazione delle spese; e) revoca o disdetta di procure; f) ritiro di istanze o ricorsi, dichiarazioni di rinuncia; g) prova del consenso e comunicazione della sua revoca ai sensi del § 5 comma 2 EIRAG;

II. nel processo civile:
a) istanze per la nomina di un curatore per la controparte; b) dichiarazioni di intervento del terzo interveniente; c) istanze di modifica della base di calcolo ai sensi dei §§ 7 e 8 e relative dichiarazioni; istanze di modifica della base di calcolo ai sensi dei paragrafi 7 e 8 e relative dichiarazioni; d) ritiro di azioni legali; e) opposizioni al decreto ingiuntivo che si limitano alla sola proposizione dell’opposizione; f) istanze di ripresa di un procedimento sospeso o interrotto, istanze di fissazione di un’udienza per la discussione orale ai sensi del § 398 comma 2 del Codice di procedura civile; istanze di ripresa di un procedimento sospeso o interrotto, istanze di fissazione di un’udienza per la discussione orale ai sensi del paragrafo 398, comma 2, del Codice di procedura civile; g) istanze di rettifica di sentenze o decisioni; h) notifiche scritte di appello; i) risposte all’appello che contengono solo la richiesta di fissazione di un’udienza orale di appello senza ulteriori argomentazioni;

IIa. nel procedimento non contenzioso:
a) istanze per la nomina di un curatore;
b) istanze di modifica della base di calcolo ai sensi dei §§ 7 e 8 e relative dichiarazioni;
c) istanze di ripresa di un procedimento sospeso o interrotto, nonché dopo la scadenza del periodo di sospensione;
d) istanze di rettifica di decisioni;

III. nel procedimento esecutivo: a) istanze di esecuzione su beni mobili materiali ai sensi del § 249a comma 1 Z 4 EO;
b) istanze di nuova esecuzione o di fissazione di una nuova asta;
c) dichiarazioni relative all’assunzione del debito ai sensi del § 169 Z 2 EO e § 223 comma 1 EO;
d) indicazione dell’importo del risarcimento ai sensi del § 211 EO;
e) opposizioni ai sensi del § 54c EO e presentazioni di titoli ai sensi del § 54d EO;
f) istanze di sospensione e istanze di limitazione ai sensi del § 39 comma 1 Z 6 o § 148 Z 2 EO;
g) istanze ai sensi dei §§ 47 o 48 EO, comprese le istanze di integrazione o chiarimento dell’elenco dei beni, nonché le proposte ai sensi del § 47 comma 4 EO;
h) domande di insinuazione al passivo;

IV. nel procedimento di insolvenza e ristrutturazione: a) istanze di apertura di un procedimento di insolvenza, a condizione che non rientrino nella voce tariffaria 3; b) domande di insinuazione al passivo nel procedimento di ristrutturazione:
con una base di calcolo
fino a 40 euro inclusi 4,20 euro, oltre 40 euro fino a 70 euro inclusi 5,90 euro, oltre 70 euro fino a 110 euro inclusi 7,50 euro, oltre 110 euro fino a 180 euro inclusi 8,40 euro, oltre 180 euro fino a 360 euro inclusi 9,20 euro, oltre 360 euro fino a 730 euro inclusi 11,10 euro, oltre 730 euro fino a 1.090 euro inclusi 14,80 euro, oltre 1.090 euro fino a 1.820 euro inclusi 16,10 euro, oltre 1.820 euro fino a 3.630 euro inclusi 17,90 euro, oltre 3.630 euro fino a 5.450 euro inclusi 21,50 euro, oltre 5.450 euro fino a 7.270 euro inclusi 26,60 euro, oltre 7.270 euro fino a 10.170 euro inclusi 35,10 euro,

oltre 10.170 euro fino a 34.820 euro inclusi per ogni ulteriore 1.450 euro o frazione di essi 2,70 euro in più, per ogni ulteriore 1.450 euro o frazione di essi 4,20 euro in più, oltre 34.820 euro fino a 36.340 euro inclusi 4,20 euro in più, oltre 36.340 euro fino a 363.360 euro inclusi, inoltre, sull’importo eccedente 36.340 euro lo 0,1 per mille, oltre 363.360 euro, inoltre, sull’importo eccedente 363.360 euro lo 0,05 per mille,

tuttavia mai più di 312,20 euro o mai più di 225,20 euro nei procedimenti di azione rappresentativa per rimedio ai sensi dei §§ 623 e segg. ZPO. tuttavia mai più di 208,20 euro o mai più di 225,20 euro nei procedimenti di azione rappresentativa per rimedio ai sensi dei paragrafi 623 e segg. ZPO.

Nota alla voce tariffaria 1:
Nei procedimenti esecutivi su beni mobili materiali e su crediti pecuniari, con la remunerazione dell’istanza di esecuzione o dell’istanza del creditore procedente ai sensi della voce tariffaria 3A Sezione I Z 2, sono coperti anche tutti gli atti del creditore procedente presentati entro dieci mesi dall’autorizzazione dell’esecuzione e rientranti nella voce tariffaria 1.

Voce tariffaria 2
I. Per i seguenti atti:
1. nel processo civile:
a) dichiarazioni di intervento ai sensi del § 628 ZPO e le relative dichiarazioni;
b) azioni di saldo, azioni di prestito, azioni per il pagamento del prezzo di acquisto di beni mobili o del compenso per lavori e servizi, azioni per il pagamento di premi assicurativi o contributi a enti, azioni per il pagamento del canone di locazione, azioni e istanze ai sensi del § 549 ZPO, azioni di mandato cambiario e azioni di regresso ai sensi del diritto degli assegni, purché sia possibile una breve esposizione dei fatti;
c) risposte ad azioni legali, opposizioni a sentenze contumaciali, opposizioni a decreti ingiuntivi e contestazioni a ordini di pagamento, nonché a ordini di astensione ai sensi del § 549 ZPO, nella misura in cui tali atti non rientrino nella voce tariffaria 1 e si limitino alla mera contestazione delle affermazioni nell’azione legale e alla richiesta di rigetto dell’azione legale o di annullamento dell’ordine di pagamento o di astensione; inoltre, risposte ad azioni legali, opposizioni a sentenze contumaciali, opposizioni a decreti ingiuntivi e contestazioni a ordini di pagamento, nonché a ordini di astensione ai sensi del § 549 ZPO, purché si riferiscano ad azioni legali di cui alla lett. b, non rientrino nella voce tariffaria 1 e sia possibile una breve esposizione dei fatti e delle circostanze su cui si basano le contestazioni, le istanze e le eccezioni della parte convenuta.
d) disdette e istanze ai sensi del § 567 del Codice di procedura civile, nonché opposizioni ad esse, se tali atti si limitano all’indicazione o alla contestazione dei motivi di disdetta e non contengono un’esposizione dei fatti;
e) altri atti non menzionati nelle voci tariffarie 1 o 3;
2. nel procedimento esecutivo:
per tutti gli atti non menzionati nelle voci tariffarie 1 o 3;
3. nel procedimento non contenzioso:
a) brevi istanze per iscrizioni nel registro fondiario o nei registri pubblici;
b) istanze per l’avvio del procedimento di dichiarazione di nullità di documenti;
c) istanze di deposito e istanze di rilascio;
d) istanze di avvio del procedimento, purché sia possibile una breve esposizione dei fatti;
e) dichiarazioni su istanze di avvio del procedimento che si limitano alla mera contestazione di quanto esposto nell’istanza e alla richiesta di rigetto;
f) altri atti non menzionati nelle voci tariffarie 1 o 3;
4. nel procedimento di insolvenza e ristrutturazione:
per tutti gli atti di un creditore non menzionati nelle voci tariffarie 1 o 3:
con una base di calcolo
fino a 40 euro inclusi 17,90 euro,
oltre 40 euro fino a 70 euro inclusi 26,60 euro,
oltre 70 euro fino a 110 euro inclusi 35,10 euro,
oltre 110 euro fino a 180 euro inclusi 38,70 euro,
oltre 180 euro fino a 360 euro inclusi 43,70 euro,
oltre 360 euro fino a 730 euro inclusi 52,50 euro,
oltre 730 euro fino a 1.090 euro inclusi 69,80 euro,
oltre 1.090 euro fino a 1.820 euro inclusi 78,60 euro,
oltre 1.820 euro fino a 3.630 euro inclusi 87,00 euro,
oltre 3.630 euro fino a 5.450 euro inclusi 104,60 euro,
oltre 5.450 euro fino a 7.270 euro inclusi 130,20 euro,
oltre 7.270 euro fino a 10.170 euro inclusi 173,80 euro,
oltre 10.170 euro fino a 34.820 euro inclusi
per ogni ulteriore 1.450 euro o frazione di essi
17,90 euro in più,
oltre 34.820 euro fino a 36.340 euro inclusi
17,90 euro in più,
oltre 36.340 euro fino a 363.360 euro inclusi
inoltre sull’importo eccedente
36.340 euro lo 0,5 per mille,
oltre 363.360 euro
inoltre sull’importo eccedente
363.360 euro lo 0,25 per mille,
tuttavia mai più di 1.558,20 euro

II. per le seguenti udienze:
1. nel processo civile:
a) (Nota: abrogato dalla BGBl. I n. 93/2003)
b) udienze che vengono prorogate prima che si sia giunti a una discussione;
c) udienze che, prima che si sia giunti alla discussione dei fatti, portano a una sentenza contumaciale, di riconoscimento o di rinuncia o alla conclusione di una transazione;
d) udienze disposte unicamente allo scopo di concludere una transazione;
e) udienze dinanzi al giudice richiesto o incaricato, in cui l’assunzione delle prove è stata omessa a causa della mancata comparizione delle persone da interrogare;
2. nel procedimento esecutivo:
a) udienze in cui le parti vengono solo interrogate al di fuori della discussione e che non servono all’assunzione delle prove, a condizione che non rientrino nella voce tariffaria 3;
b) (Nota: abrogato dalla BGBl. I n. 68/2005)
3. nel procedimento non contenzioso:
a) udienze che vengono prorogate prima che si sia giunti a una discussione;
b) udienze che servono unicamente alla conclusione di una transazione;
c) udienze dinanzi al giudice richiesto o incaricato, in cui l’assunzione delle prove è stata omessa a causa della mancata comparizione delle persone da interrogare;
4. nel procedimento di insolvenza e ristrutturazione:
Udienze in cui l’avvocato agisce come rappresentante del creditore:
per la prima ora di ogni udienza la remunerazione stabilita nella Sezione I, tuttavia mai più di 1.039,70 euro, per ogni ora successiva, anche solo iniziata, di un’udienza la metà di tale remunerazione, tuttavia mai più di 520 euro.

Note alla voce tariffaria 2:
1. (Nota: abrogato dalla BGBl. n. 519/1995)
2. Per il tempo di attesa per un’udienza menzionata nella voce tariffaria 2, dopo mezz’ora di attesa fino all’esecuzione dell’atto ufficiale, per ogni ulteriore mezz’ora, anche solo iniziata, spetta un quarto della remunerazione ai sensi della voce tariffaria 2, tuttavia mai più di 6 euro (Nota 15) per la mezz’ora. Per il tempo di attesa per un’udienza menzionata nella voce tariffaria 2, dopo mezz’ora di attesa fino all’esecuzione dell’atto ufficiale, per ogni ulteriore mezz’ora, anche solo iniziata, è dovuto un quarto della retribuzione secondo la voce tariffaria 2, ma mai più di 6 Euro (Nota 15) per la mezz’ora. 3. Se l’avvocato si è presentato a un’udienza menzionata nella voce tariffaria 2, della cui cancellazione non è stato informato in tempo o che non è stata tenuta per mancanza di prova di notifica, è dovuta la metà della retribuzione secondo la voce tariffaria 2, ma mai più di 11,90 Euro. III. Nei procedimenti di azione collettiva per rimedio ai sensi degli artt. 623 e segg. del Codice di Procedura Civile, per gli atti menzionati nella Sezione I, punto 1, e per la prima ora delle udienze menzionate nella Sezione II, punto 1, è dovuta la retribuzione stabilita nella Sezione I, ma mai più di 1.068,70 Euro; per ogni ora successiva, anche solo iniziata, di un’udienza è dovuta la metà di tale retribuzione, ma mai più di 534,40 Euro. III. Nei procedimenti di azione collettiva per rimedio ai sensi degli articoli 623 e segg. del Codice di Procedura Civile, per gli atti menzionati nella Sezione I, punto 1, e per la prima ora delle udienze menzionate nella Sezione II, punto 1, è dovuta la retribuzione stabilita nella Sezione I, ma mai più di 1.068,70 Euro; per ogni ora successiva, anche solo iniziata, di un’udienza è dovuta la metà di tale retribuzione, ma mai più di 534,40 Euro.

Voce tariffaria 3
A
I. Per i seguenti atti:
1. nel processo civile:
a) azioni legali, nella misura in cui non rientrano nella voce tariffaria 2;
b) risposte a citazioni, opposizioni a sentenze contumaciali, ricorsi contro decreti ingiuntivi e obiezioni contro ordini di pagamento, nonché contro ordini di astensione ai sensi dell’art. 549 del Codice di Procedura Civile, nella misura in cui tali atti non rientrano né nella voce tariffaria 1 né nella voce tariffaria 2;
c) disdette e istanze ai sensi dell’art. 567 del Codice di Procedura Civile, nonché obiezioni contro di esse, nella misura in cui non rientrano nella voce tariffaria 2;
d) atti preparatori ammissibili ai sensi dell’art. 257, comma 3, del Codice di Procedura Civile o ordinati dal tribunale;
e) istanze per l’assicurazione delle prove;
2. nel procedimento di esecuzione:
istanze per la dichiarazione di esecutività di atti e documenti redatti all’estero, se connesse a un’istanza di esecuzione, e opposizioni alla dichiarazione di esecutività.
3. nel procedimento non contenzioso:
a) atti introduttivi del procedimento, nella misura in cui non rientrano nella voce tariffaria 2;
b) osservazioni su atti introduttivi del procedimento, nella misura in cui non rientrano nella voce tariffaria 2;
c) atti ordinati e atti contenenti allegazioni di fatto, a meno che non sia possibile una breve esposizione dei fatti o che l’allegazione si limiti alla mera contestazione e alla richiesta di rigetto;
4. nel procedimento di insolvenza e ristrutturazione:
a) istanze per l’apertura di un procedimento di risanamento con amministrazione autonoma e per l’avvio di un procedimento di ristrutturazione;
b) atti in cui viene fatto valere un diritto di separazione o di rivendicazione;
5. in tutti i procedimenti:
a) istanze per l’emissione di provvedimenti cautelari, osservazioni della controparte della parte a rischio su tali istanze e opposizioni al provvedimento cautelare concesso;
b) ricorsi in materia di spese e risposte a ricorsi in materia di spese:
con una base di calcolo
fino a 40 Euro inclusi 35,10 Euro,
oltre 40 Euro fino a 70 Euro inclusi 52,50 Euro,
oltre 70 Euro fino a 110 Euro inclusi 69,80 Euro,
oltre 110 Euro fino a 180 Euro inclusi 76,80 Euro,
oltre 180 Euro fino a 360 Euro inclusi 87,00 Euro,
oltre 360 Euro fino a 730 Euro inclusi 104,60 Euro,
oltre 730 Euro fino a 1.090 Euro inclusi 92,70 Euro,
oltre 1.090 Euro fino a 1.820 Euro inclusi 139,10 Euro,
oltre 1.820 Euro fino a 3.630 Euro inclusi 156,20 Euro,
oltre 3.630 Euro fino a 5.450 Euro inclusi 173,80 Euro,
oltre 5.450 Euro fino a 7.270 Euro inclusi 208,20 Euro,
oltre 7.270 Euro fino a 10.170 Euro inclusi 260,20 Euro,
oltre 10.170 Euro fino a 34.820 Euro inclusi
per ogni ulteriore 1.450 Euro iniziato, 35,10 Euro in più,
oltre 34.820 Euro fino a 36.340 Euro inclusi
35,10 Euro in più,
oltre 36.340 Euro fino a 363.360 Euro inclusi
inoltre sull’importo eccedente
oltre 36.340 Euro 1 per mille,
oltre 363.360 Euro
inoltre sull’importo eccedente
oltre 363.360 Euro 0,5 per mille,
ma mai più di 20.770,60 Euro;

II. per le seguenti udienze:
1. nel processo civile e nel procedimento non contenzioso:
per tutte le udienze, nella misura in cui non rientrano nella voce tariffaria 2;
2. nel procedimento di esecuzione:
a) udienze con assunzione di prove;
b) udienze a cui partecipano più parti o interessati non rappresentati dallo stesso avvocato o in cui si discute di istanze contrastanti:
per la prima ora di ogni udienza la retribuzione stabilita nella Sezione I, ma mai più di 13.860,20 Euro, per ogni ora successiva, anche solo iniziata, di un’udienza la metà di tale retribuzione, ma mai più di 6.930,20 Euro.

III. Per la partecipazione all’accertamento peritale da parte di esperti è dovuta in tutti i procedimenti la retribuzione stabilita nella Sezione II, a condizione che la partecipazione dei rappresentanti delle parti avvenga su esplicita disposizione del tribunale.

IV. Nei procedimenti di azione collettiva per rimedio ai sensi degli artt. 623 e segg. del Codice di Procedura Civile, per gli atti menzionati nella Sezione I, punti 1 e 5, e per la prima ora delle udienze menzionate nella Sezione II, punto 1, è dovuta la retribuzione stabilita nella Sezione I, ma mai più di 2.123,70 Euro; per ogni ora successiva, anche solo iniziata, di un’udienza è dovuta la metà di tale retribuzione, ma mai più di 1.061,90 Euro.

B

I. Per appelli, risposte ad appelli, nella misura in cui non rientrano nella voce tariffaria 1, ricorsi e risposte a ricorsi, nella misura in cui non rientrano nella Parte A o C, nonché reclami:

con una base di calcolo
fino a 40 Euro inclusi 43,70 Euro,
oltre 40 Euro fino a 70 Euro inclusi 65,40 Euro,
oltre 70 Euro fino a 110 Euro inclusi 87,00 Euro,
oltre 110 Euro fino a 180 Euro inclusi 96,00 Euro,
oltre 180 Euro fino a 360 Euro inclusi 108,60 Euro,
oltre 360 Euro fino a 730 Euro inclusi 130,20 Euro,
oltre 730 Euro fino a 1.090 Euro inclusi 173,80 Euro,
oltre 1.090 Euro fino a 1.820 Euro inclusi 195,20 Euro,
oltre 1.820 Euro fino a 3.630 Euro inclusi 216,90 Euro,
oltre 3.630 Euro fino a 5.450 Euro inclusi 260,20 Euro,
oltre 5.450 Euro fino a 7.270 Euro inclusi 325,00 Euro,
oltre 7.270 Euro fino a 10.170 Euro inclusi 433,20 Euro,
oltre 10.170 Euro fino a 34.820 Euro inclusi
per ogni ulteriore 1.450 Euro iniziato, 43,70 Euro in più,
oltre 34.820 Euro fino a 36.340 Euro inclusi
43,70 Euro in più,
oltre 36.340 Euro fino a 363.360 Euro inclusi
inoltre sull’importo eccedente
oltre 36.340 Euro 1,25 per mille,
oltre 363.360 Euro
inoltre sull’importo eccedente
oltre 363.360 Euro 0,625 per mille,
ma mai più di 25.963,20 Euro;

Ia. per gli atti ai sensi dell’art. 473a del Codice di Procedura Civile la metà della retribuzione stabilita nella Sezione I;

II. per le udienze orali su un appello o un ricorso:
per la prima ora di ogni udienza la retribuzione stabilita nella Sezione I, ma mai più di 25.963,20 Euro,
per ogni ora successiva, anche solo iniziata, di un’udienza la metà di tale retribuzione, ma mai più di 12.981,80 Euro.

C

I. Per revisioni, risposte a revisioni, ricorsi in revisione, risposte a ricorsi in revisione, nonché ricorsi e risposte a ricorsi alla Corte Suprema:
con una base di calcolo
fino a 40 Euro inclusi 52,50 Euro,
oltre 40 Euro fino a 70 Euro inclusi 78,60 Euro,
oltre 70 Euro fino a 110 Euro inclusi 104,60 Euro,
oltre 110 Euro fino a 180 Euro inclusi 115,00 Euro,
oltre 180 Euro fino a 360 Euro inclusi 130,20 Euro,
oltre 360 Euro fino a 730 Euro inclusi 156,20 Euro,
oltre 730 Euro fino a 1.090 Euro inclusi 208,20 Euro,
oltre 1.090 Euro fino a 1.820 Euro inclusi 234,40 Euro,
oltre 1.820 Euro fino a 3.630 Euro inclusi 260,20 Euro,
oltre 3.630 Euro fino a 5.450 Euro inclusi 312,20 Euro,
oltre 5.450 Euro fino a 7.270 Euro inclusi 390,00 Euro,
oltre 7.270 Euro fino a 10.170 Euro inclusi 519,60 Euro,
oltre 10.170 Euro fino a 34.820 Euro inclusi
per ogni ulteriore 1.450 Euro iniziato, 52,50 Euro in più,
oltre 34.820 Euro fino a 36.340 Euro inclusi
52,50 Euro in più,
oltre 36.340 Euro fino a 363.360 Euro inclusi
inoltre sull’importo eccedente
oltre 36.340 Euro 1,5 per mille,
oltre 363.360 Euro
inoltre sull’importo eccedente
oltre 363.360 Euro 0,75 per mille,
ma mai più di 31.155,80 Euro;

II. per le udienze orali su revisioni o ricorsi in revisione:
per la prima ora di ogni udienza la retribuzione stabilita nella Sezione I, ma mai più di 31.155,80 Euro,
per ogni ora successiva, anche solo iniziata, di un’udienza la metà di tale retribuzione, ma mai più di 15.578,00 Euro;

III. per le udienze orali nei procedimenti di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee il doppio dell’importo della retribuzione risultante dalla Sezione II.
Note alla voce tariffaria 3:
1. Gli importi menzionati nella voce tariffaria 3 C includono anche la retribuzione per le istanze presentate alla corte d’appello o di ricorso per la modifica della decisione sull’ammissibilità del ricorso.
2. Per il tempo di attesa per un’udienza menzionata nella voce tariffaria 3, dopo mezz’ora di attesa fino all’esecuzione dell’atto ufficiale, per ogni ulteriore mezz’ora, anche solo iniziata, è dovuto un quarto della retribuzione secondo la voce tariffaria 2, ma mai più di 17,90 Euro per la mezz’ora; il tempo di deliberazione della corte deve essere incluso nel tempo di attesa.
3. Se l’avvocato si è presentato a un’udienza menzionata nella voce tariffaria 3, della cui cancellazione non è stato informato in tempo o che non è stata tenuta per mancanza di prova di notifica, è dovuta la metà della retribuzione secondo la voce tariffaria 2, ma mai più di 35,10 Euro.
4. In caso di combinazione dell’istanza per l’emissione di provvedimenti cautelari con la citazione, con un’istanza introduttiva del procedimento o con un’istanza di esecuzione, per le istanze di autorizzazione del domicilio separato in cause matrimoniali è dovuto un aumento del 10%, per altre istanze un aumento del 25% della retribuzione spettante per l’atto.
5. In caso di combinazione della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con un atto di ricorso, se la richiesta è dettagliatamente motivata giuridicamente, è dovuto un aumento del 50% della retribuzione spettante per l’atto.

IV. Nei procedimenti di azione collettiva per rimedio ai sensi degli artt. 623 e segg. del Codice di Procedura Civile, per gli atti menzionati nella Sezione I e per la prima ora delle udienze menzionate nella Sezione II è dovuta la retribuzione stabilita nella Sezione I, ma mai più di 3.182,60 Euro; per ogni ora successiva, anche solo iniziata, di un’udienza è dovuta la metà di tale retribuzione, ma mai più di 1.591,30 Euro.

Voce tariffaria 4
I.
Nel procedimento penale su querela privata e su istanze ai sensi della Legge sui Media:
1. per le accuse
a) per reati che rientrano nella competenza dei tribunali distrettuali 184,60 Euro;
b) per altri reati 307,60 Euro;
2. per istanze autonome ai sensi degli artt. 8, 33 comma 2 e 34 comma 3 della Legge sui Media, istanze ai sensi degli artt. 14, 16 e 39 della Legge sui Media, nonché prime istanze ai sensi dell’art. 20 della Legge sui Media 307,60 Euro;
3. per le istanze probatorie e per tutte le altre istanze, nella misura in cui non rientrano nel punto 4 di questa voce tariffaria o nella voce tariffaria 1:
la retribuzione stabilita per le accuse (istanze ai sensi del punto 2), ma la metà se si tratta di istanze brevi e semplici o di istanze successive ai sensi dell’art. 20 della Legge sui Media;
4. a) per le notifiche scritte di ricorso:
un decimo della retribuzione stabilita per le accuse (istanze ai sensi del punto 2);
b) per i reclami, ad eccezione dei reclami in materia di spese, per le opposizioni, per le istanze di rimessione in termini e per le istanze di revisione:
la retribuzione stabilita per le accuse (istanze ai sensi del punto 2);
c) per le motivazioni d’appello e per i ricorsi per cassazione, nonché per le contromotivazioni relative:
una volta e mezzo la retribuzione stabilita per le accuse (istanze ai sensi del punto 2);
d) per i reclami in materia di spese e le relative contromotivazioni:
la retribuzione stabilita nella voce tariffaria 2, ma mai più della retribuzione stabilita per le accuse (istanze ai sensi del punto 2); il valore dell’oggetto deve essere calcolato ai sensi dell’art. 11;
5. per le udienze principali (udienze ai sensi della Legge sui Media) o per la partecipazione a un sopralluogo giudiziario o a un’altra assunzione di prove al di fuori dell’udienza principale, nonché a un sequestro giudiziario:
per la prima mezz’ora la retribuzione stabilita per le accuse (istanze ai sensi del punto 2), per ogni ulteriore mezz’ora, anche solo iniziata, la metà di tale retribuzione;
6. per le udienze di secondo grado:
per la prima mezz’ora una volta e mezzo la retribuzione stabilita per le accuse (istanze ai sensi del punto 2), per ogni ulteriore mezz’ora, anche solo iniziata, la metà di tale retribuzione;

II.) per la rappresentanza di parti civili:
a) per i reati che rientrano nella competenza dei tribunali distrettuali:
la metà della retribuzione stabilita nella Sezione I, punto 1 lett. a e punti da 3 a 6;
b) per altri reati e per i crimini:
la metà della retribuzione stabilita nella Sezione 1, punto 1 lett. b e punti da 3 a 6;
per i reclami in materia di spese si applica analogamente la Sezione 1, punto 4 lett. d.

Note alla voce tariffaria 4:
1. Per il tempo di attesa per un’udienza o per l’esecuzione di un altro atto ufficiale, dopo mezz’ora di attesa fino all’inizio dell’udienza o dell’atto ufficiale, per ogni ulteriore mezz’ora, anche solo iniziata, nei procedimenti penali ai sensi della Sezione I, punto 1 lett. a e Sezione II lett. a di questa voce tariffaria è dovuto un importo di 9,20 Euro e ai sensi della Sezione I, punto 1 lett. b e punto 2, nonché Sezione II lett. b di questa voce tariffaria un importo di 17,90 Euro; il tempo di deliberazione della corte deve essere incluso nel tempo di attesa.
2. Se l’avvocato si è presentato a un’udienza o a un altro atto ufficiale, della cui cancellazione non è stato informato in tempo o che non è stato tenuto per mancanza di prova di notifica, nei procedimenti penali ai sensi della Sezione I, punto 1 lett. a e Sezione II lett. a di questa voce tariffaria è dovuto un importo di 17,90 Euro e ai sensi della Sezione I, punto 1 lett. b e punto 2, nonché Sezione II lett. b di questa voce tariffaria un importo di 35,10 Euro.
3. Se un imputato per un crimine o un reato non rientrante nella competenza dei tribunali distrettuali viene riconosciuto colpevole solo di un reato rientrante nella competenza dei tribunali distrettuali, nel procedimento di rimborso delle spese è dovuta solo una retribuzione ai sensi della Sezione I, punto 1 lett. a di questa voce tariffaria.

Voce tariffaria 5
Per la redazione e l’invio di scritti semplici (solleciti di pagamento, brevi relazioni e altre brevi comunicazioni, inviti, ricevute e simili):
con una base di calcolo
fino a 70 Euro inclusi 4,20 Euro,
oltre 70 Euro fino a 180 Euro inclusi 5,60 Euro,
oltre 180 Euro fino a 360 Euro inclusi 6,30 Euro,
oltre 360 Euro fino a 730 Euro inclusi 7,50 Euro,
oltre 730 Euro fino a 1.820 Euro inclusi 9,20 Euro,
oltre 1.820 Euro fino a 2.910 Euro inclusi 10,80 Euro,
oltre 2.910 Euro
per ogni ulteriore 1.450 Euro iniziato, 3,30 Euro in più, ma mai più di 104,60 Euro.

Tariffa 6
Per la redazione e la spedizione di lettere di altro tipo, ad eccezione di quelle che si presentano come pareri legali o atti contrattuali:
il doppio del compenso stabilito nella tariffa 5, ma mai superiore a 208,20 euro.
Nota alle tariffe 5 e 6:
Come compenso per l’informazione tratta dagli atti o con la parte, spetta inoltre la metà del compenso secondo queste tariffe.

Tariffa 7
(1) Per lo svolgimento di attività al di fuori dello studio legale, che – come ad esempio indagini presso il tribunale o un’altra autorità – sono di solito svolte da un collaboratore dello studio legale, spetta per ogni mezz’ora iniziata, anche solo parzialmente, lo stesso compenso di cui alla tariffa 6, ma mai superiore a 208,20 euro per la mezz’ora, nonché il risarcimento per perdita di tempo secondo TP 9 punto 4; inoltre, può essere calcolato il rimborso per l’utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico. Se tale attività è stata svolta da un avvocato o da un praticante avvocato, spetta il doppio del compenso di cui alla tariffa 6, ma al massimo un importo di 416,10 euro per la mezz’ora, a condizione che lo svolgimento dell’attività da parte dell’avvocato o del praticante avvocato fosse necessario.
(2) Per la partecipazione all’esecuzione di atti esecutivi (cautelativi), che di norma vengono svolti da un avvocato o da un praticante avvocato, spetta un compenso secondo il comma 1, ultima frase, a meno che la partecipazione da parte dell’avvocato o del praticante avvocato non fosse necessaria per motivi particolari.
(3) Secondo il comma 1, ultima frase, devono essere retribuite anche quelle attività svolte al di fuori dello studio che non rientrano in nessun’altra tariffa e che vengono regolarmente svolte da un avvocato o da un praticante avvocato, ad es. studio degli atti presso le autorità, commissioni al relatore, sopralluoghi extragiudiziali a scopo informativo e simili.

Tariffa 8
(1) Per colloqui di ogni tipo, anche per telefono, spetta per ogni mezz’ora iniziata, anche solo parzialmente:
con una base di calcolo
fino a 70 euro inclusi 14,80 euro,
oltre 70 euro fino a 180 euro inclusi 21,50 euro,
oltre 180 euro fino a 360 euro inclusi 28,50 euro,
oltre 360 euro fino a 730 euro inclusi 35,10 euro,
oltre 730 euro fino a 1 820 euro inclusi 39,00 euro,
oltre 1 820 euro fino a 20 670 euro inclusi 52,50 euro,
per ogni ulteriore 1 450 euro iniziati 11,10 euro in più,
oltre 20 670 euro fino a 21 800 euro inclusi
11,10 euro in più,
oltre 21 800 euro
per ogni ulteriore 1 450 euro iniziati 5,90 euro in più,
ma mai più di 692,90 euro per la mezz’ora.

(2) Per colloqui di durata inferiore a dieci minuti, il compenso è pari a quattro decimi del compenso di cui al comma 1, ma mai superiore a 277,40 euro.

Nota alla tariffa 8:
Comunicazioni molto brevi per telefono, ad esclusione delle consulenze legali, sono da retribuire secondo la tariffa 5.

Tariffa 9
In caso di svolgimento di attività in procedimenti giudiziari al di fuori della località in cui si trova lo studio dell’avvocato, oltre al compenso per lo svolgimento dell’attività, spettano le seguenti spese di viaggio e il risarcimento per perdita di tempo, se la località di svolgimento dell’attività dista più di due chilometri dalla località in cui si trova lo studio dell’avvocato:
1. come spese di viaggio
a) i costi del trasporto con un mezzo di trasporto pubblico (treno, tram, autobus, nave, aereo e simili); a un avvocato o a un praticante avvocato spetta, per i tratti percorsi in treno, nave o aereo, il rimborso per la classe più alta, a un altro dipendente dell’avvocato per la classe inferiore effettivamente utilizzata;
b) qualora non sia possibile utilizzare un mezzo di trasporto pubblico, o non lo sia senza una significativa perdita di tempo, il rimborso per un autoveicolo (auto);
c) in tutti gli altri casi, un’indennità di trasferta di 17,90 euro per ogni ora iniziata, anche solo parzialmente;
2. come spese di vitto, se l’assenza dal luogo di residenza dell’avvocato dura almeno tre ore, per ogni giorno in cui si verifica tale condizione, un importo corrispondente ai costi dei pasti principali che di solito rientrano nel periodo di assenza, in linea con le tariffe locali;
3. come spese di alloggio, se è necessario pernottare fuori dal luogo di residenza dell’avvocato, per ogni notte un importo corrispondente ai costi di un alloggio adeguato, in linea con le tariffe locali;
4. come risarcimento per perdita di tempo, per ogni ora iniziata, anche solo parzialmente, trascorsa durante il viaggio verso o dalla località di svolgimento dell’attività, o in tale località, oltre al tempo necessario per lo svolgimento dell’attività stessa, un importo di 33,90 euro.

Note alla tariffa 9:
1. Nelle località in cui un tram o un autobus collega le singole frazioni, il costo del biglietto per questi mezzi di trasporto pubblico deve essere rimborsato anche in caso di svolgimento di attività all’interno della località in cui si trova lo studio dell’avvocato, indipendentemente dalla distanza dalla località di svolgimento dell’attività.
2. In caso di utilizzo di un autoveicolo (auto) proprio, spetta lo stesso rimborso di cui al punto 1 di questa tariffa.

Articolo XVI
Attuazione del diritto comunitario
(Nota: ai §§ 11, 23 e allegato 1, BGBl. n. 189/1969)
Con questa legge federale vengono
1. la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU n. L 309 del 25.11.2005, pag. 15) e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di “persone politicamente esposte” e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nei casi di attività finanziaria occasionale o limitata (GU n. L 214 del 4.8.2006, pag. 29), nell’art. I (§§ da 8a a 8f, 9, 9a e 12 RAO in combinato disposto con i vigenti §§ 21b comma 2 e 23 RAO nonché la legge federale del 28 giugno 1990, BGBl. n. 474, sul diritto disciplinare degli avvocati e dei praticanti avvocati – Statuto disciplinare per avvocati e praticanti avvocati) e nell’art. II (§§ da 36a a 36f, 37, 37a, 49 e 154 NO in combinato disposto con il vigente § 117 nonché le disposizioni del X capitolo della NO) nonché nell’art. XX (§ 20 RAPG e § 20 NPG),
2. la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU n. L 255 del 30.9.2005, pag. 22) nell’art. III (ABAG) e nell’art. V (§§ 24, 31, 32 e 37 EIRAG in combinato disposto con le vigenti disposizioni del 3° e 4° capitolo dell’EIRAG).

Articolo 12 Notifica Il contenuto di questa disposizione è stato notificato, ai numeri di notifica 2020/547/A e 2020/548/A, secondo le disposizioni della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, relativa a una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.

Articolo IV
Entrata in vigore, disposizione transitoria
(Nota: ai §§ 1, 10, 11, 12, 14, 23, 23a e 25 e all’allegato 1, BGBl. n. 189/1969)
1. Questa legge federale entra in vigore il 1° gennaio 2002.
2. Gli artt. I punti da 1 a 14 e da 16 a 23 (§§ 1, 10, 11, 12, 14, 23, 23a e 25 nonché TP 1, TP 2, TP 3 A, TP 3 B, TP 3 C, TP 3, TP 4, TP 5, TP 6, TP 7, TP 8 e TP 9 della legge sulle tariffe degli avvocati) si applicano alle prestazioni degli avvocati eseguite dopo il 31 dicembre 2001.
3. L’art. I punto 15 (TP 3 D della legge sulle tariffe degli avvocati) si applica ai procedimenti in cui la domanda di divorzio viene presentata al tribunale dopo il 31 dicembre 2001.
4. (Nota: riguarda altra disposizione di legge)
5. (Nota: riguarda altra disposizione di legge)

Articolo V
Entrata in vigore, disposizioni transitorie

(Nota: ai §§ 9 comma 3, 10 e 16 nonché TP 1, TP 2, TP 3B TP 3C, TP 3D e nota 5 alla TP 3, BGBl. n. 189/1969)
1. (Nota: disposizione sull’entrata in vigore)
2. fino a 7. (Nota: riguardano altre disposizioni di legge)
8. Gli artt. II punti da 1 a 7 e 9 (§§ 9 comma 3, 10 e 16 nonché TP 1, TP 2, TP 3 B, TP 3 C e nota 5 alla TP 3 della legge sulle tariffe degli avvocati) si applicano alle prestazioni degli avvocati eseguite dopo il 31 maggio 1999.
9. L’art. II punto 8 (TP 3D della legge sulle tariffe degli avvocati) si applica ai procedimenti in cui la domanda di divorzio è stata presentata al tribunale dopo il 31 maggio 1999.
10. e 11. (Nota: riguardano altre disposizioni di legge)
Disposizioni transitorie
(Nota: ai §§ 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 22, 23 e all’all. 1, BGBl. n. 189/1969)

§ 2
(1) Questa legge federale si applica – salvo diversa disposizione di seguito – anche ai procedimenti pendenti prima della sua entrata in vigore.
(2) (Nota: riguarda altra disposizione di legge)
(3) (Nota: riguarda altra disposizione di legge)
(4) I §§ 3, 4, 5 comma 1, 7, 8, 10 punti 2 e 3, 11, 12, 16, 22 e 23 nonché la tariffa 1, la tariffa 2 e la tariffa 3 comprese le note alla tariffa 3 della legge sulle tariffe degli avvocati nella versione di questa legge federale si applicano solo se la causa è diventata pendente dopo il 31 dicembre 2004. A tutti i procedimenti diventati pendenti in precedenza continuano ad applicarsi queste disposizioni nella loro versione finora vigente.
(Nota: al § 23a, BGBl. n. 189/1969)

§ 2
Gli articoli 4 e 5 si applicano ai ricorsi presentati al tribunale dopo il 31 dicembre 2006.
(Nota: all’all. 1, BGBl. n. 189/1969)

§ 13
La tariffa 4 sezione I punto 4 lett. d RATG (art. 9) si applica ai procedimenti relativi ai reclami sui costi in cui il reclamo sui costi è stato presentato al tribunale dopo il 31 dicembre 2009.
(Nota: al § 16 e all’all. 1, BGBl. n. 189/1969)

§ 15
Le espressioni riferite a persone utilizzate in questa legge federale si riferiscono, nella misura in cui ciò sia rilevante dal punto di vista del contenuto, a donne e uomini allo stesso modo.

Articolo XVI
Entrata in vigore ed esecuzione
(Nota: al § 23, BGBl. n. 189/1969)
(1) Questa legge federale entra in vigore, salvo diversa disposizione, il 1° gennaio 2005.
(2) (Nota: riguarda altra disposizione di legge)
(3) (Nota: riguarda altra disposizione di legge)
(4) (Nota: riguarda altra disposizione di legge)
(5) L’art. XII punto 2 (§ 23 comma 6 RATG) e l’art. XIV (§ 44 DSt) entrano in vigore il 1° dicembre 2004. Il § 44 DSt nella versione di questa legge federale si applica a tutte le notifiche eseguite dopo l’entrata in vigore.
(6) L’esecuzione di questa legge federale è affidata al Ministro federale della Giustizia.
(Nota: al § 11, BGBl. n. 189/1969)

§ 16. § 11 RATG (Art. XII) si applica a tutti i procedimenti di determinazione dei costi ovvero a tutti i procedimenti di ricorso sui costi in cui la domanda di determinazione dei costi ovvero il ricorso sui costi è stato presentato al tribunale dopo il 31 dicembre 2007.
(Nota: all’allegato 1, BGBl. n. 189/1969)

§ 17. §§ 3 Comma 1, 4, 8 comma 1, 9, da 12 a 14 e da 16 a 22 GKTG (Art. VII) si applicano alle tasse per le attività svolte dopo il 31 dicembre 2007; la tariffa 2 sezione I punto 1 lett. c e la tariffa 3 A sezione III RATG (Art. XII) si applicano alle prestazioni degli avvocati svolte dopo il 31 dicembre 2007.

Articolo 96
Entrata in vigore, disposizioni transitorie
(Nota: al § 11 e all’allegato 1, BGBl. n. 189/1969)
1. Le disposizioni di questa sezione entrano in vigore – salvo diversa disposizione di seguito – il 1° gennaio 2002.
2. – 25. (Nota: riguardano altre disposizioni di legge)
26. Gli artt. 76 (RATG) nonché 94 punti 3, 6, 19 e 20 (§§ 69, 220 comma 3, 521 comma 1, 521a comma 1 ZPO) entrano in vigore allo scadere del giorno della pubblicazione di questa legge federale. L’art. 76 (RATG) nonché i §§ 521 e 521a ZPO nella versione di questa legge federale si applicano se la decisione impugnata è stata emessa dopo questo momento.
27. – 30. (Nota: riguardano altre disposizioni di legge)