§ 13 UWG – Pretese civilistiche in caso di § 10 UWG

§ 13 UWG disciplina le conseguenze civilistiche di una corruzione vietata nella concorrenza. La disposizione si collega al § 10 UWG e, in parole semplici, significa: chi, tramite corruzione di dipendenti o incaricati, vuole ottenere un vantaggio concorrenziale sleale, non deve fare i conti solo con conseguenze penali, ma può anche essere chiamato a rispondere in sede civile. La legge riconosce alla parte lesa soprattutto due pretese centrali: inibitoria, cioè l’immediata cessazione del comportamento illecito, e risarcimento danni, se dall’azione è derivato un pregiudizio economico. Nella prassi è spesso problematico stabilire chi sia effettivamente danneggiato, quale danno resti dimostrabile e se siano davvero soddisfatti tutti i presupposti della corruzione vietata.

La disciplina riconosce pretese civilistiche quando, tramite una corruzione vietata ai sensi del § 10 UWG nella concorrenza, si agisce in modo sleale. Le parti lese possono in particolare chiedere inibitoria e risarcimento danni.

§ 13 UWG spiegato: quando sussistono inibitoria e risarcimento danni in caso di corruzione nella concorrenza ai sensi del § 10 UWG.
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„La corruzione nella concorrenza non comporta solo una pena, ma anche pretese di inibitoria e risarcimento danni.“
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Collegamento con la corruzione ai sensi del § 10 UWG

Le pretese civilistiche si fondano direttamente su una corruzione sleale nella concorrenza. Si tratta di un comportamento con cui qualcuno tenta di influenzare decisioni relative all’acquisto di beni o servizi tramite vantaggi illeciti. Si tratta del caso in cui un’impresa offre o concede vantaggi a un dipendente o incaricato di un’altra impresa affinché questi prenda una decisione preferenziale.

Per comprenderlo è decisivo: le conseguenze civilistiche non sorgono in modo isolato, ma si collegano a questo comportamento scorretto. Senza una simile influenza sleale, non sussiste neppure una pretesa di inibitoria o risarcimento danni in questo ambito.

Pretese civilistiche

Le pretese civilistiche tutelano le parti lese dalle conseguenze della corruzione sleale nella concorrenza. Chi viene svantaggiato da un simile comportamento non può fare affidamento solo sul diritto penale. La legge apre inoltre strumenti civilistici per agire contro la violazione e compensare gli svantaggi economici.

Tali pretese sono:

In questo modo, le pretese civilistiche creano un quadro efficace per non lasciare impuniti i vantaggi concorrenziali sleali.

Realizzazione della corruzione ai sensi del § 10 UWG

La valutazione civilistica si collega alla corruzione ai sensi del § 10 UWG. Si tratta di un comportamento in cui le decisioni commerciali non vengono più prese solo in base a prestazione, prezzo o qualità, ma vengono influenzate da vantaggi non consentiti.

In sostanza, si tratta dell’offerta, concessione o accettazione di un vantaggio. Questo vantaggio deve servire a indurre un dipendente o incaricato a prendere una decisione preferenziale. È proprio qui che risiede l’interferenza sleale nella concorrenza.

Per i non addetti ai lavori è soprattutto decisivo un punto: non si tratta di semplice cortesia o di attenzioni usuali, bensì di un vantaggio concesso o accettato proprio per far sì che una decisione nella concorrenza non avvenga più in modo oggettivo.

Azione di risarcimento danni ai sensi del § 13 UWG in combinato disposto con § 16 Abs. 2 UWG

Affinché da una violazione della concorrenza nasca effettivamente una pretesa civilistica, devono essere soddisfatti diversi presupposti. Non basta che un comportamento appaia solo sospetto o antipatico. Il diritto richiede una chiara verifica giuridica.

Anzitutto devono essere soddisfatti gli elementi della corruzione ai sensi del § 10 UWG. Inoltre, occorrono i presupposti generali che il diritto civile richiede per la responsabilità.

Per il risarcimento danni secondo il diritto civile generale ai sensi del § 1295 ABGB devono sussistere i seguenti presupposti:

Solo l’interazione di questi punti crea una base solida per pretese di inibitoria e risarcimento danni.

Presupposti della responsabilità civile ai sensi di § 1295 ABGB

L’azione di risarcimento danni mira al ristoro finanziario di un pregiudizio subito. Chi viene danneggiato da un’influenza sleale nella concorrenza può pretendere il risarcimento del danno economico subito.

L’azione di risarcimento danni ai sensi del § 13 in combinato disposto con il § 16 UWG presuppone, oltre alla realizzazione della fattispecie di cui al § 10 UWG, i presupposti generali della responsabilità civile. Sono pertanto necessari la sussistenza di un danno, un nesso di causalità e adeguatezza tra il comportamento illecito e il pregiudizio verificatosi, l’illiceità dell’azione nonché la colpa dell’autore del danno.

La pretesa non serve a punire, ma a compensare. Le parti lese devono essere poste economicamente nella situazione in cui si sarebbero trovate se la violazione non fosse avvenuta.

Danno

Perché sussista un’azione di risarcimento danni, la parte lesa deve aver subito un pregiudizio a causa dell’azione illecita. Il danno costituisce quindi il fondamento di ogni pretesa risarcitoria. Senza un effettivo pregiudizio economico non può essere richiesto alcun risarcimento. La questione di quali danni possano essere concretamente risarciti e di come determinarne l’ammontare viene trattata separatamente.

Nesso di causalità e adeguatezza

Tra l’azione illecita e il danno verificatosi deve sussistere un nesso causale. Il danno deve quindi essere sorto proprio a causa del comportamento contrario alla concorrenza. Il danneggiato deve dimostrare che il pregiudizio verificatosi non si sarebbe prodotto, o almeno non nello stesso modo, senza l’atto di corruzione.

Inoltre, il danno deve essere stato causato anche in modo adeguato. Sono risarcibili solo quei danni che secondo l’ordinario corso delle cose possono essere considerati una conseguenza tipica del comportamento illecito. Non vengono invece risarciti i danni sorti solo a causa di circostanze eccezionali o del tutto atipiche.

I danni atipici sono quelli che sorgono solo per una concatenazione insolita di circostanze e che, secondo l’esperienza generale della vita, non erano prevedibili come conseguenza dell’atto di corruzione. Tali danni non rientrano nell’ambito di imputazione dell’autore del danno.

Illiceità e nesso di illiceità

L’illiceità deriva già dalla realizzazione della fattispecie di cui al § 10 UWG. Chi influenza decisioni commerciali mediante concessione o accettazione indebita di vantaggi viola le prescrizioni di legge del diritto della concorrenza leale e agisce quindi in modo illecito.

Inoltre deve sussistere un nesso di illiceità. Ciò significa che il danno verificatosi deve rientrare proprio tra quei tipi di pregiudizi dai quali la norma violata intende proteggere. Il § 10 UWG serve alla tutela di una concorrenza equa e non falsata. Sono quindi risarcibili in particolare i danni riconducibili a una preferenza o a uno svantaggio contrari alla concorrenza.

Colpa

Per un’azione di risarcimento danni è inoltre necessaria la colpa dell’autore del danno. La colpa sussiste quando qualcuno agisce in modo illecito e tale comportamento gli è personalmente rimproverabile. Si distingue tra dolo e colpa.

Poiché il § 10 UWG presuppone un agire doloso, in caso di violazioni di tale disposizione deve sussistere almeno il dolo eventuale. Il dolo eventuale (dolus eventualis) ricorre quando l’autore ritiene seriamente possibile il verificarsi di un determinato evento e accetta che esso si realizzi. L’evento non viene necessariamente perseguito, ma viene consapevolmente accettato.

Tuttavia, è controverso se, ai fini del § 10 UWG, il dolo eventuale sia effettivamente sufficiente. In ragione delle formulazioni del § 10 UWG (“um … zu” e “damit …”), si sostiene che, oltre al mero dolo eventuale, sia necessaria un’influenza mirata sulla concorrenza. Pertanto, in parte si ritiene che sia richiesto un agire finalizzato e che il solo dolo eventuale non basti.

Nella prassi, in caso di violazioni del § 10 UWG si presume regolarmente un agire intenzionale. Se vi sia effettivamente intenzione deve tuttavia essere valutato sempre alla luce delle circostanze del caso concreto.

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„La colpa fonda la rimproverabilità personale di un comportamento illecito.“
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Calcolo e portata del danno

L’ammontare del risarcimento si determina in base al pregiudizio economico effettivamente verificatosi in capo al danneggiato. Lo scopo del risarcimento è ripristinare la situazione che sarebbe esistita senza l’evento dannoso.

La determinazione dell’ammontare del danno è difficile nelle violazioni della concorrenza. In particolare, spesso non è possibile stabilire con certezza come si sarebbe evoluta la situazione patrimoniale del danneggiato senza l’azione sleale. In tali casi, il giudice può stimare l’ammontare del danno tenendo conto delle circostanze del caso concreto.

L’azione di risarcimento danni può estendersi alle seguenti voci di danno:

L’estensione dell’azione di risarcimento danni dipende sempre dalle concrete circostanze del caso concreto.

Azione inibitoria ai sensi del § 14 UWG

L’azione inibitoria rappresenta uno degli strumenti centrali del diritto della concorrenza leale. Il suo scopo è impedire azioni concorrenziali illecite e garantire una concorrenza equa. A differenza dell’azione di risarcimento danni, l’azione inibitoria non presuppone un danno già verificatosi, ma mira alla prevenzione di future violazioni.

L’azione inibitoria comporta l’immediata cessazione dell’azione illecita. In tal modo si intendono prevenire ulteriori violazioni della concorrenza e porre fine il più rapidamente possibile alla compromissione della concorrenza leale. Al contempo, la pretesa serve alla tutela dei concorrenti da futuri svantaggi economici che potrebbero derivare dalla prosecuzione del comportamento illecito.

Presupposti e portata della pretesa

Presupposto per far valere un’azione inibitoria è anzitutto la sussistenza di un comportamento illecito. Inoltre deve sussistere un pericolo di reiterazione. Questo ricorre quando, sulla base di circostanze oggettive, vi è da temere che la violazione della concorrenza venga commessa nuovamente. Secondo la giurisprudenza costante, già una singola violazione fonda la presunzione di un pericolo di reiterazione.

L’estensione dell’azione inibitoria dipende dalla specifica violazione della concorrenza. Il divieto giudiziale deve, da un lato, essere sufficientemente determinato e, dall’altro, impedire elusioni.

Per un’azione inibitoria devono essere soddisfatti i seguenti presupposti:

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„Nella prassi, la pretesa viene quindi formulata con precisione, affinché possa essere fatta valere efficacemente e impedisca in modo affidabile violazioni future.“

Azione di rimozione ai sensi del § 15 UWG

L’azione di rimozione ai sensi del § 15 UWG integra l’azione inibitoria e mira al ripristino di uno stato legittimo. Mentre l’azione inibitoria mira a prevenire future violazioni della concorrenza, l’azione di rimozione si rivolge contro gli effetti perduranti di una violazione già commessa.

Presupposto per l’azione di rimozione è che l’azione illecita continui a produrre effetti e che sussista quindi una compromissione persistente.

La pretesa non richiede un pericolo di reiterazione. Decisivo è piuttosto che le conseguenze della violazione della concorrenza sussistano ancora e possano essere eliminate con misure idonee. In tal modo si intende evitare che l’autore della violazione tragga un vantaggio concorrenziale ottenuto illecitamente in modo duraturo.

Ulteriori pretese civilistiche ai sensi dell’ABGB

Accanto alle pretese specifiche del diritto della concorrenza, trovano applicazione anche pretese civilistiche generali ai sensi dell’ABGB – Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch – . Queste assumono un ruolo importante soprattutto quando le disposizioni speciali non sono sufficienti o vi sono lacune.

L’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch offre diversi punti di aggancio per pretese di risarcimento danni.

Possono venire in considerazione le seguenti basi di pretesa:

Queste disposizioni consentono una valutazione giuridica flessibile. Tuttavia, le pretese civilistiche generali non si sostituiscono alle pretese previste dal diritto della concorrenza leale, bensì le integrano. Esse servono a colmare eventuali lacune di tutela e a garantire una protezione giuridica completa per i partecipanti al mercato danneggiati.

§ 1295, comma 1, ABGB

Accanto alle pretese del UWG, la responsabilità può essere fondata anche sulla generale norma risarcitoria dell’ABGB. In base ad essa, è tenuto a risarcire il danno chi cagiona a un altro un danno in modo illecito e colpevole.

Presupposti della responsabilità ai sensi del § 1295, comma 1, ABGB sono la sussistenza di un danno, un comportamento illecito, la causalità tra azione e danno nonché la colpa dell’autore del danno. In relazione ad atti di corruzione ai sensi del § 10 UWG, si sostiene che l’illiceità debba essere valutata nell’ambito di un bilanciamento di interessi. In tal modo può venire in considerazione una responsabilità anche quando i presupposti del § 13 UWG non sono pienamente soddisfatti.

Nelle seguenti situazioni può trovare applicazione il § 1295 ABGB:

§ 1295, comma 2, ABGB

Il § 1295, comma 2, ABGB fonda una responsabilità per danni dolosi contrari al buon costume. La disposizione si applica quando qualcuno cagiona consapevolmente a un altro un danno in modo contrario al buon costume.

A differenza del § 1295, comma 1, ABGB, qui la mera colpa non è sufficiente. È invece necessario almeno il dolo eventuale in relazione al danno arrecato alla parte lesa. Nel diritto della concorrenza, una responsabilità ai sensi del § 1295, comma 2, ABGB può essere rilevante in particolare quando, mediante atti di corruzione, si interviene in modo mirato nella sfera concorrenziale protetta di un concorrente.

Violazione di legge di protezione ai sensi del § 1311 ABGB

Un’ulteriore base di pretesa può derivare dal § 1311 ABGB. In base a tale disposizione, la violazione di una legge di protezione può fondare un obbligo risarcitorio. Le leggi di protezione sono norme giuridiche che non perseguono solo interessi pubblici, ma mirano anche alla tutela di determinate persone o gruppi di persone.

Se viene violato il § 10 UWG e ne deriva un danno a un concorrente o ad altri terzi protetti, ciò può fondare un obbligo risarcitorio ai sensi del § 1311 ABGB.

In caso di violazione di una legge di protezione, secondo l’opinione prevalente può essere sufficiente già un comportamento colposo per fondare la responsabilità. La responsabilità da legge di protezione rappresenta quindi un’importante integrazione delle specifiche pretese previste dal UWG e contribuisce a una tutela civilistica completa contro le violazioni della concorrenza.

Tutela cautelare nella prassi

Nel diritto della concorrenza leale, la tutela cautelare riveste particolare importanza. Le violazioni della concorrenza possono produrre in breve tempo notevoli effetti economici, per cui spesso non è possibile attendere la decisione nel giudizio di merito. Per garantire una tutela effettiva, è quindi possibile assicurare le pretese inibitorie già prima della conclusione del giudizio di merito mediante un provvedimento cautelare.

Con il provvedimento cautelare può essere vietato alla controparte, già prima di una decisione giudiziale definitiva, di proseguire l’azione contestata. La tutela cautelare costituisce quindi uno strumento essenziale per garantire un sistema efficace di tutela della concorrenza e dei diritti.

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„Chi reagisce rapidamente può evitare che i vantaggi sleali si consolidino e che i danni economici continuino a crescere.“
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Pretese integrative nell’UWG

Oltre alle pretese inibitorie e risarcitorie, il UWG prevede ulteriori pretese che servono all’effettiva attuazione delle pretese di concorrenza leale.

Esse mirano a eliminare deficit informativi, facilitare l’accertamento dei fatti e sostenere l’esercizio delle pretese esistenti. Proprio nelle violazioni complesse della concorrenza, i danneggiati spesso non dispongono delle informazioni necessarie per valutare l’entità della violazione o il danno subito.

Le pretese integrative contribuiscono quindi in modo determinante alla garanzia di una tutela giuridica efficace.

Rendiconto e diritto all’informazione

La pretesa di rendiconto e di informazione serve alla divulgazione delle informazioni necessarie per far valere ulteriori pretese. Una simile pretesa può sussistere per preparare un’azione di risarcimento danni.

Lo scopo della pretesa è rendere accessibili al danneggiato le informazioni necessarie per valutare e quantificare le proprie pretese. Ciò riguarda in particolare dati su fatturati, rapporti commerciali o altre circostanze connesse alla violazione della concorrenza. Senza adeguate possibilità di informazione, in molti casi la proposizione di azioni di risarcimento danni sarebbe notevolmente più difficile o addirittura impossibile.

La pretesa di rendiconto e di informazione rappresenta quindi uno strumento importante per eliminare asimmetrie informative tra le parti e rafforza l’effettività del diritto nel diritto della concorrenza leale.

Pubblicazione della sentenza come pretesa accessoria

La pubblicazione della sentenza ai sensi del § 25 UWG costituisce una pretesa integrativa che serve a informare il pubblico e a eliminare gli effetti negativi di una violazione della concorrenza. Essa mira in particolare a correggere le false rappresentazioni sorte a causa del comportamento illecito.

Attraverso la pubblicazione della decisione giudiziale, partecipanti al mercato, clienti e partner commerciali possono essere informati sulla violazione della concorrenza. Ciò non solo aumenta la trasparenza sul mercato, ma rafforza anche la fiducia in una concorrenza leale.

In questo modo, la pubblicazione della sentenza svolge una importante funzione di chiarimento e rafforza la trasparenza sul mercato.

Soggetti legittimati e legittimazione ad agire

Non chiunque sia economicamente interessato può automaticamente far valere pretese derivanti da una violazione della concorrenza. Decisivo è se una persona rientri nell’ambito di tutela della rispettiva base di pretesa.

La legittimazione ad agire determina quindi chi è autorizzato a far valere in giudizio pretese inibitorie, di rimozione o di risarcimento danni. Se manca la legittimazione ad agire, la domanda deve essere respinta indipendentemente dalla situazione giuridica sostanziale.

Al centro vi è il collegamento concreto con la concorrenza. La legge tutela in primo luogo quei partecipanti al mercato le cui chance concorrenziali vengono direttamente compromesse. Pertanto, la mera incidenza economica non è sufficiente. La compromissione deve piuttosto riguardare proprio quegli interessi che la rispettiva norma intende proteggere.

Al contempo è necessaria una chiara delimitazione tra le diverse basi di pretesa. Mentre il § 13 UWG riguarda solo una determinata cerchia di soggetti, possono derivare pretese più ampie dal diritto civile generale. La legittimazione ad agire dipende quindi sempre dalla base giuridica su cui si fonda la pretesa.

I concorrenti come principali attori delle pretese

I concorrenti rientrano nel nucleo dei soggetti legittimati. Sono in concorrenza diretta e vengono svantaggiati in modo immediato dalla corruzione sleale. Quando le decisioni nella concorrenza non vengono più prese secondo criteri oggettivi, perdono incarichi, quote di mercato o opportunità commerciali.

Proprio per questo, i concorrenti rientrano nell’ambito di tutela del § 13 UWG. La loro incidenza è chiara e comprensibile, perché la distorsione concorrenziale si ripercuote direttamente sulla loro posizione economica.

Altre persone potenzialmente danneggiate

Altre persone possono essere sì economicamente interessate, ma non sono automaticamente legittimate ai sensi del § 13 UWG. L’ambito di tutela di questa disposizione è più ristretto e riguarda principalmente la concorrenza stessa e i suoi partecipanti. Resta determinante se la persona interessata rientri nell’ambito di tutela della norma.

Particolare rilievo assume il datore di lavoro del beneficiario o del corrotto. Sebbene questi possa subire svantaggi economici a causa del comportamento del proprio dipendente, si ritiene prevalentemente che non rientri automaticamente nell’ambito di tutela del § 13 UWG. La sua legittimazione ad agire deve quindi essere verificata separatamente.

Nella prassi, si considerano in particolare:

L’esistenza della legittimazione deve essere valutata sempre in base alle concrete circostanze del caso e alla base di pretesa di volta in volta invocata.

I suoi vantaggi con il supporto legale

Far valere pretese nel diritto della concorrenza richiede un approccio giuridico preciso e un pensiero strategico. Proprio nei casi connessi alla corruzione nella concorrenza sorgono rapidamente complesse questioni probatorie e incertezze giuridiche. Chi procede senza un’assistenza legale solida rischia di non far valere pienamente pretese fondate o di assumere rischi inutili.

Un avvocato esperto fa sì che le tue pretese vengano perseguite in modo mirato ed efficiente. Egli valuta le probabilità di successo, mette in sicurezza le prove e sviluppa una strategia chiara per l’inibitoria e il risarcimento danni. Al contempo aiuta a evitare errori tipici e a scegliere la corretta base di pretesa.

I tuoi vantaggi concreti:

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Domande frequenti – FAQ

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