Il quadro giuridico per la pubblicità online è definito dalla legge sull’e-commerce. La pubblicità online è quindi ogni comunicazione online che ha lo scopo di promuovere le vendite di un’azienda.

Tra i mezzi pubblicitari rientrano, ad esempio:

Divieti e restrizioni pubblicitarie si applicano in Austria anche su Internet. Ci siamo già occupati di divieti e restrizioni pubblicitarie negli articoli “Restrizioni pubblicitarie personali e professionali”, “Restrizioni pubblicitarie per alcune libere professioni”, “Pubblicità e minori”, “Pubblicità e politici”, “Pubblicità sui media stampati” e “Marketing diretto”. Essi si applicano senza riserve anche al settore online. Per quest’ultimo, tuttavia, esistono ulteriori peculiarità.

La legge sull’e-commerce

Nel settore online, il rischio di mescolare pubblicità e contenuti editoriali è spesso maggiore rispetto alla radio, dove la pubblicità viene trasmessa in blocchi pubblicitari. Tuttavia, anche online deve essere chiaramente indicato quando si tratta di pubblicità. Offerte, omaggi e regali devono essere chiaramente riconoscibili e le condizioni per usufruirne devono essere facilmente accessibili. Anche i concorsi a premi devono essere facilmente riconoscibili e l’utente deve avere accesso alle condizioni di partecipazione.

Diritto dei media

La legge sui media impone anche agli inserzionisti online di contrassegnare annunci, raccomandazioni o altri contributi e rapporti per la cui pubblicazione è stato pagato, come “annuncio”, “pubblicità” o “inserzione a pagamento”.

Oltre ai media stampati, la legge sui media riconosce anche i “media elettronici periodici”. Si tratta di media che vengono trasmessi elettronicamente (radio), sono accessibili online (siti web) o appaiono almeno quattro volte all’anno con un formato comparabile (newsletter). Anche i media online necessitano di un’impronta editoriale e, in determinate circostanze, sono soggetti all’obbligo di divulgazione. Maggiori informazioni sull’obbligo di impronta editoriale e di divulgazione sono disponibili nell’articolo “Pubblicità sui media stampati”.

Sono esentati dall’obbligo di divulgazione solo i cosiddetti siti web “piccoli”. Con ciò la legge intende quei siti web il cui contenuto non va oltre la rappresentazione della sfera personale o la presentazione del titolare del media. Inoltre, i siti web “piccoli” non devono influenzare la formazione dell’opinione degli utenti web. Se questi criteri non sono soddisfatti, si tratta di un sito web “grande”, il cui titolare è a sua volta soggetto all’obbligo di divulgazione. Un giornale online è un classico esempio di sito web “grande” e pertanto soggetto all’obbligo di divulgazione. Al contrario, il blog di una mamma, per quanto appassionata, è un sito web “piccolo” e quindi esentato dall’obbligo di divulgazione.