Medici
I medici non possono fare pubblicità che sia non oggettiva, non veritiera o che comprometta il decoro professionale. L’Ordine dei Medici ha emanato il regolamento “Medico e Pubblico” per precisare queste disposizioni. Secondo il regolamento, la pubblicità è non oggettiva e quindi vietata se contraddice le conoscenze scientifiche o le esperienze mediche. Il decoro professionale viene violato, ad esempio, secondo il regolamento, quando i medici si esprimono in modo denigratorio su altri medici o sui loro metodi medici. Restrizioni pubblicitarie ancora più severe si applicano agli interventi di chirurgia estetica.
In ogni caso, è inammissibile la pubblicità per farmaci e presidi medici. I medici non possono inoltre fare pubblicità per i produttori e i distributori di farmaci.
Professioni sanitarie e infermieristiche
Anche il personale infermieristico qualificato e gli ausiliari di assistenza sono soggetti a restrizioni pubblicitarie. È vietata la pubblicità che sminuisce la reputazione professionale delle professioni sanitarie e infermieristiche, nonché la pubblicità comparativa, discriminatoria o non oggettiva.
Ingegneri civili
Agli ingegneri civili è vietata qualsiasi pubblicità che sia idonea a ingannare, possa creare confusione o sia denigratoria.
Fisioterapisti
I fisioterapisti non possono fare pubblicità che nuoccia alla reputazione professionale. In particolare, è vietata ogni pubblicità comparativa, discriminatoria o non oggettiva.
Commercialisti
I commercialisti devono esercitare la loro professione in modo coscienzioso, diligente, autonomo, indipendente e nel rispetto dell’obbligo di riservatezza. Anche loro non possono fare pubblicità che nuoccia alla reputazione professionale.
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