Legge sull’indicazione dei prezzi

Indicazione delle riduzioni di prezzo nel webshop e nella vendita al dettaglio fisica

La pubblicità con riduzioni di prezzo è un mezzo popolare per aumentare le vendite di un prodotto. Tuttavia, specialmente nel commercio B2C, è necessario osservare disposizioni legali imperative in relazione all’indicazione dei prezzi: in Austria, in particolare, la Legge sull’indicazione dei prezzi (PrAG) disciplina i requisiti per l’indicazione dei prezzi. Questa legge è stata recentemente modificata in attuazione della cosiddetta Direttiva Omnibus dell’UE tramite la Legge di attuazione della Direttiva di modernizzazione (MoRUG II) ed è stata introdotta la disposizione estremamente rilevante in pratica del § 9a PrAG, che contiene norme relative alla pubblicità con riduzioni di prezzo.

In questo articolo ci occupiamo delle normative legali ora in vigore in relazione alla pubblicità con riduzioni di prezzo nel webshop e nella vendita al dettaglio fisica, a seguito della modifica della Legge sull’indicazione dei prezzi.

Qual è lo scopo della Legge sull’indicazione dei prezzi?

Lo scopo delle normative sull’indicazione dei prezzi è prevenire l’inganno dei consumatori riguardo al prezzo della merce e alla riduzione del prezzo. Attraverso un’informazione oggettivamente corretta e completa per il consumatore, si intende rafforzare la posizione del consumatore, offrendo possibilità di confronto dei prezzi rispetto al commercio e all’industria, e promuovere così la concorrenza.

A chi si applica la nuova normativa del §9a PrAG?

L’ambito di applicazione della Legge sull’indicazione dei prezzi è limitato al settore B2C, vale quindi solo per le offerte di imprenditori rivolte ai consumatori.

La nuova normativa relativa alla pubblicità con riduzioni di prezzo si applica principalmente ai commercianti, sia nel commercio online che nella vendita al dettaglio fisica. Le normative si applicano inoltre anche ai commercianti al di fuori dell’Unione Europea, a condizione che le loro vendite siano rivolte anche all’Unione Europea.

Gli intermediari, come ad esempio i gestori di marketplace online, sono esclusi dall’ambito di applicazione del §9a PrAG, a meno che non agiscano essi stessi come commercianti sulle piattaforme. Anche i gestori di piattaforme di confronto prezzi non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa. La normativa del §9a PrAG relativa alla pubblicità con riduzioni di prezzo si applica inoltre solo alla vendita di beni, ma non all’offerta di servizi e contenuti digitali. Sono inoltre previste eccezioni per i beni deperibili e i beni con breve durata di conservazione.

Cos’è una riduzione di prezzo ai sensi del §9a PrAG?

L’annuncio di una riduzione di prezzo ai sensi del §9a PrAG è un messaggio pubblicitario che comunica che una merce è ora offerta a un prezzo inferiore rispetto a prima. La riduzione di prezzo deve essere indicata in importi o percentuali.

I confronti di prezzo con altre aziende, le dichiarazioni pubblicitarie generali come “miglior prezzo”, gli sconti quantità o i buoni non rientrano nell’ambito di applicazione del § 9a PrAG. Si sottolinea tuttavia che, per tali misure pubblicitarie, devono essere osservate in particolare le pertinenti normative in materia di concorrenza.

La pubblicità che confronta un prezzo con un prezzo di vendita consigliato (prezzi UVP) rientra nell’ambito di applicazione del §9a PrAG?

I confronti di prezzo con prezzi di vendita consigliati rientrano nell’ambito di applicazione del §9a PrAG se il confronto è associato all’annuncio di una riduzione di prezzo. Ciò si verifica, ad esempio, quando il prezzo di vendita consigliato viene barrato o nella pubblicità con la dicitura “invece di UVP 19,99 € ora solo 14,99 €”.

È quindi necessario decidere caso per caso se la pubblicità con prezzi di vendita consigliati sia associata all’annuncio di una riduzione di prezzo. In caso affermativo, devono essere soddisfatti i requisiti del §9a PrAG.

Cosa deve essere specificamente indicato nella pubblicità che annuncia una riduzione di prezzo?

La normativa del §9a PrAG prevede che, in caso di annuncio di una riduzione di prezzo, oltre al prezzo attuale, debba essere indicato il prezzo più basso offerto almeno una volta nei 30 giorni precedenti la riduzione di prezzo nello stesso canale di distribuzione. L’indicazione del prezzo precedentemente più basso deve avvenire nello stesso mezzo pubblicitario dell’annuncio della riduzione di prezzo (stampa, online, radio, TV, nel commercio al dettaglio fisico stesso).

In quale forma deve essere fornita l’indicazione del prezzo precedentemente più basso?

La legge non disciplina in dettaglio come debba essere fornita l’indicazione del prezzo precedentemente più basso. Dall’Art. 4 della Direttiva sull’indicazione dei prezzi emerge che l’indicazione del prezzo deve essere in ogni caso facilmente leggibile e attribuibile per l’osservatore mediamente attento. Dal nostro punto di vista, non sono ammessi, ad esempio, stampe verticali, stampe molto piccole e indecifrabili, nonché interruzioni dei media.

Raccomandiamo di apporre le indicazioni di prezzo nel webshop direttamente sulla pagina del prodotto e in modo attribuibile al rispettivo prodotto. Non è consigliabile, ad esempio, un’indicazione del prezzo nel piè di pagina.

Non è invece necessario indicare per quanto tempo è stato richiesto il prezzo precedentemente più basso.

Come si procede in caso di riduzione di prezzo graduale?

Se la riduzione di prezzo viene effettuata gradualmente, in caso di attuazione ininterrotta della riduzione di prezzo – cioè senza aumento del prezzo – deve essere indicato il prezzo richiesto per il rispettivo prodotto prima dell’inizio della riduzione di prezzo graduale. Ciò è particolarmente rilevante per la vendita di merce stagionale e per i saldi di fine stagione.

Quali conseguenze si rischiano in caso di violazione della normativa del §9a PrAG?

In caso di violazione del PrAG, da un lato, è prevista una sanzione amministrativa ai sensi del § 15 PrAG.

Dall’altro lato, esiste anche la possibilità di azione legale da parte dell’associazione di tutela o dei concorrenti a causa di una violazione del § 1 UWG (categoria di caso: violazione di legge).