Artt. da 14 a 26 UWG – Disposizioni generali
- Importanza degli artt. da 14 a 26 UWG
- Il diritto all’inibitoria ai sensi dell’art. 14 UWG
- Diritto all’informazione ai sensi dell’art. 14a UWG
- Diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 16 UWG
- Prescrizione e termini ai sensi dell’art. 20 UWG
- Responsabilità nel diritto della concorrenza
- Cessazione di comunicazioni illecite in opere a stampa ai sensi dell’art. 21 UWG
- Disposizioni penali e sanzioni
- Esecuzione in caso di violazioni di ordini di inibitoria ai sensi dell’art. 23 UWG
- Peculiarità procedurali nell’UWG
- Pubblicazione della sentenza e tutela della reputazione ai sensi dell’art. 25 UWG
- Significato pratico per le aziende
- I suoi vantaggi con il supporto legale
- Domande frequenti – FAQ
Gli artt. da 14 a 26 UWG costituiscono la spina dorsale processuale e di responsabilità del diritto austriaco della concorrenza leale. Essi regolano come le imprese possono agire contro la concorrenza sleale, quali diritti spettano loro e quali conseguenze comportano le violazioni. Al centro vi è il diritto all’inibitoria, che consente di bloccare rapidamente i comportamenti anticoncorrenziali – indipendentemente dal fatto che si sia già verificato un danno. A integrazione di ciò, le disposizioni normano i diritti al risarcimento del danno, i diritti di pubblicazione delle sentenze, nonché le norme in materia di responsabilità e sanzioni penali. Al contempo, i provvedimenti cautelari offrono la possibilità di interrompere immediatamente le azioni illecite, ancora prima che sia pronunciata una sentenza definitiva.
Gli artt. da 14 a 26 UWG regolano come le imprese possono difendersi dalla concorrenza sleale, in particolare attraverso inibitoria, risarcimento danni e misure giudiziarie, e stabiliscono al contempo responsabilità, procedure e sanzioni in caso di violazioni della concorrenza.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Queste disposizioni assicurano che le violazioni della concorrenza non solo vengano accertate, ma soprattutto bloccate in modo rapido ed efficace.“
Importanza degli artt. da 14 a 26 UWG
Gli artt. da 14 a 26 UWG regolano come le imprese possono concretamente difendersi dalla concorrenza sleale. Mentre le disposizioni precedenti stabiliscono cosa è vietato, queste norme mostrano come far valere effettivamente i propri diritti.
Al centro vi è un’idea chiara: le violazioni della concorrenza devono essere rapidamente bloccate e i danni economici limitati. Per questo la legge mette a disposizione diversi strumenti che si integrano tra loro. Le imprese non possono solo reagire, ma agire attivamente contro le violazioni imminenti.
È particolarmente importante che l’UWG sia strutturato in modo pratico. Tiene conto dei problemi tipici della vita aziendale quotidiana, come la difficoltà di provare i danni o la necessità di bloccare rapidamente le violazioni. Ciò crea un sistema che non solo protegge in teoria, ma funziona effettivamente.
Il diritto all’inibitoria ai sensi dell’art. 14 UWG
Il diritto all’inibitoria costituisce il cuore del diritto della concorrenza. Esso garantisce che un’impresa debba immediatamente cessare un comportamento sleale – indipendentemente dal fatto che si sia già verificato un danno.
Questo lo rende particolarmente efficace. Infatti, nella pratica, raramente si tratta di risarcire un danno già verificatosi. Molto più importante è prevenire ulteriori danni fin dall’inizio.
Gli obiettivi del diritto all’inibitoria sono:
- Bloccare la pubblicità ingannevole
- Prevenire pratiche commerciali sleali
- Protezione da ulteriori distorsioni del mercato
Requisiti per il diritto all’inibitoria
Affinché un diritto all’inibitoria possa essere fatto valere con successo, devono essere soddisfatti chiari requisiti legali.
In sostanza, si incontrano due elementi:
- Un comportamento illecito nella concorrenza
- Pericolo di prima violazione o di reiterazione
Pericolo di prima violazione:
Si verifica quando non è ancora avvenuta una violazione, ma indizi concreti mostrano che una tale violazione è imminente. Devono esserci chiari elementi che indicano un comportamento illecito pianificato.
Pericolo di reiterazione:
Si verifica quando un’impresa ha già violato il diritto della concorrenza. In questo caso, si presume automaticamente che il comportamento possa ripetersi. La parte lesa non deve provare altro.
Importante: il diritto all’inibitoria non richiede una colpa. Non importa nemmeno se la violazione della concorrenza sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza. L’unica cosa decisiva è che esista o minacci di esistere un comportamento illecito. Pertanto, anche una violazione involontaria della concorrenza può essere vietata se contravviene alle regole della concorrenza leale.
Il diritto all’inibitoria non serve a punire l’autore, ma a prevenire ulteriori violazioni della legge.
Distinzione dalla rimozione ai sensi dell’art. 15 UWG
Il diritto all’inibitoria e il diritto alla rimozione sono spesso menzionati insieme, ma perseguono obiettivi diversi.
Il diritto all’inibitoria si proietta nel futuro. Impedisce che un comportamento illecito si ripeta o si verifichi per la prima volta. Il diritto alla rimozione interviene in caso di violazioni già avvenute. Obbliga a rimuovere attivamente una situazione illecita esistente.
Le misure di rimozione sono:
- Rimozione di dichiarazioni pubblicitarie inammissibili da siti web o manifesti
- Richiamo o modifica di contenuti già diffusi
Chi agisce illecitamente spesso non deve solo cessare il comportamento, ma anche eliminarne le conseguenze. Ciò garantisce che la concorrenza non rimanga permanentemente distorta.
Diritto all’informazione ai sensi dell’art. 14a UWG
Il diritto all’informazione ai sensi dell’art. 14a UWG è una stretta regolamentazione speciale nel diritto della concorrenza. Serve a identificare l’identità delle persone dietro pratiche commerciali sleali. I concorrenti stessi non sono legittimati a richiederlo; il diritto spetta solo a determinate istituzioni legalmente designate.
Si rivolge esclusivamente a imprenditori che offrono servizi postali o di telecomunicazione. Questi, in presenza di determinate condizioni legali, devono fornire i seguenti dati utente disponibili:
- Nome o ragione sociale
- Data di nascita
- Indirizzo
Vale quanto segue: possono essere richiesti solo dati disponibili senza ulteriori indagini e che si riferiscono a un numero di telefono nazionale o a una casella postale nazionale.
La richiesta di informazioni deve essere effettuata per iscritto e dimostrare che le informazioni sono necessarie per l’azione legale e non possono essere ottenute in altro modo.
Diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 16 UWG
Oltre al diritto all’inibitoria, esiste la possibilità di richiedere il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 16 UWG. Questo consente a consumatori e imprenditori di richiedere il risarcimento dei danni finanziari subiti a causa di una violazione della concorrenza. L’obiettivo del diritto è quello di ripristinare la situazione economica del danneggiato come se l’azione illecita non si fosse verificata.
Il presupposto è innanzitutto una violazione della concorrenza contro una delle disposizioni espressamente menzionate nell’art. 16 UWG.
I consumatori possono richiedere il risarcimento del danno per le seguenti violazioni:
- Pratiche commerciali aggressive o ingannevoli ai sensi dei punti da 1 a 31 dell’allegato all’UWG
- Violazioni contro § 1 comma 1 punto 2 UWG
- Violazioni contro l’art. 1a UWG
- Violazioni contro l’art. 2 UWG
- Violazioni contro l’art. 2a UWG
Gli imprenditori hanno diritto al risarcimento del danno per le seguenti violazioni della concorrenza:
- Pratiche commerciali sleali ai sensi degli artt. da 1 a 2a UWG
- Denigrazione di un’impresa ai sensi dell’art. 7 UWG
- Abuso di segni distintivi ai sensi dell’art. 9 UWG
- Corruzione di dipendenti o incaricati ai sensi dell’art. 13 UWG
- Inserimento di mezzi illeciti in opere a stampa ai sensi dell’ art. 21 comma 3 UWG
- Violazioni di disposizioni di diritto amministrativo ai sensi dell’ art. 34 comma 3 UWG
Inoltre, per la responsabilità devono essere soddisfatti i requisiti generali del diritto austriaco del risarcimento del danno. La base è costituita dagli artt. 1293 e seguenti ABGB. Sono necessari un comportamento illecito, un danno concreto, un nesso di causalità tra violazione della concorrenza e danno, nonché una colpa del danneggiante. Anche una lieve negligenza può essere sufficiente a fondare un obbligo di risarcimento del danno. Il danneggiato deve dimostrare la sussistenza di questi presupposti.
Tipi di danni risarcibili
Se sussistono i presupposti per un diritto al risarcimento del danno, possono essere risarcite diverse tipologie di danno. È sempre decisivo che il danno si sia effettivamente verificato e possa essere ricondotto alla violazione della concorrenza.
Si distingue in particolare tra danno emergente e lucro cessante.
Danno emergente
Il danno emergente comprende tutti gli svantaggi patrimoniali direttamente verificatisi a causa della violazione della concorrenza. Questi includono costi aggiuntivi, perdite finanziarie o altri oneri economici che diminuiscono il patrimonio del danneggiato.
I consumatori possono, ai sensi dell’ art. 16 comma 1 UWG in linea di principio, far valere solo il danno effettivamente subito, cioè il danno emergente. Ciò chiarisce che il danno può non essere solo economico, ma anche riguardare l’immagine esterna di un’impresa.
Mancato guadagno
Il lucro cessante riguarda i vantaggi economici o i profitti che sarebbero stati presumibilmente realizzati senza la violazione della concorrenza, ma che in realtà non si sono verificati. Il diritto presuppone che l’aspettativa di profitto fosse realistica e comprensibile in base alle circostanze del singolo caso.
Gli imprenditori possono, ai sensi dell’art. 16 comma 2 UWG, richiedere, oltre al danno emergente, anche il lucro cessante.
Prescrizione e termini ai sensi dell’art. 20 UWG
Nel diritto della concorrenza, chiare regole di prescrizione stabiliscono per quanto tempo i diritti possono essere fatti valere. Chi agisce troppo tardi perde i propri diritti – indipendentemente da quanto fosse chiara la violazione.
In linea di massima, la legge distingue due tipi di termini:
- termine di prescrizione oggettivo: inizia con la violazione stessa, indipendentemente dal fatto che la parte lesa ne sia a conoscenza
- termine di prescrizione soggettivo: inizia non appena la parte lesa ha conoscenza della violazione e del responsabile o avrebbe potuto riconoscerli
A seconda del diritto, si applicano termini diversi:
Diritto all’inibitoria
- termine di 6 mesi dalla conoscenza della violazione
- massimo 3 anni dalla violazione
- Particolarità: In caso di situazioni continuative, il termine spesso inizia solo quando il comportamento illecito viene interrotto
Risarcimento danni
- termine di 3 anni dalla conoscenza del danno e del responsabile
- fino a 30 anni di termine massimo
- nessuna regola speciale per le situazioni durature, il termine continua a decorrere indipendentemente
L’importanza pratica è considerevole: mentre i diritti all’inibitoria devono essere fatti valere rapidamente, per il risarcimento danni c’è molto più tempo. Chi conosce le differenze può far valere i propri diritti in modo mirato e tempestivo.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Chi vuole tutelare i propri diritti deve quindi agire rapidamente, soprattutto per quanto riguarda il diritto all’inibitoria, altrimenti la possibilità di farlo valere andrà persa.“
Responsabilità nel diritto della concorrenza
La responsabilità nel diritto della concorrenza è volutamente ampia per garantire che le violazioni possano essere perseguite efficacemente. È responsabile chi ha commesso la violazione della concorrenza. Inoltre, però, possono essere responsabili anche altre persone se partecipano all’azione o la rendono possibile.
Tra questi rientrano in particolare:
- L’impresa stessa
- Organi come gli amministratori delegati di una GmbH, il consiglio di amministrazione di una AG
- Dipendenti e terzi incaricati
È decisivo se il comportamento può essere imputato all’impresa. La responsabilità va quindi oltre l’autore diretto. Essa comprende tutti coloro che contribuiscono in modo significativo alla violazione della concorrenza.
Responsabilità di imprese, organi e terzi coinvolti ai sensi dell’art. 18 UWG
Nel diritto della concorrenza, la responsabilità ricade in primo luogo sull’impresa stessa. Anche se una persona giuridica non agisce direttamente, le viene imputato il comportamento di coloro che agiscono per essa o prendono decisioni, come amministratori delegati, dipendenti o terzi incaricati.
Particolarmente rilevante è:
- Gli organi rispondono inoltre personalmente se sono essi stessi coinvolti nella violazione
- Le imprese rispondono per i diritti all’inibitoria anche senza propria colpa
- Per il risarcimento danni è necessaria almeno la negligenza
Anche dipendenti e partner esterni come agenzie o fornitori di servizi possono essere inclusi, a condizione che siano integrati nell’attività aziendale. Decisivo non è la posizione formale, ma se l’impresa può legalmente influenzare il comportamento.
Responsabilità solidale di più parti coinvolte ai sensi dell’art. 17 UWG
Se più persone sono coinvolte in una violazione della concorrenza, si verifica la responsabilità solidale.
Ogni parte coinvolta può essere chiamata a rispondere per l’intero danno. La parte lesa può quindi scegliere liberamente chi chiamare in causa per il pagamento.
Nel rapporto interno, le parti coinvolte possono successivamente chiarire tra loro chi sopporta effettivamente quale quota.
Cessazione di comunicazioni illecite in opere a stampa
ai sensi dell’art. 21 UWG
Le disposizioni dell’UWG consentono anche di impedire in modo mirato l’ulteriore diffusione di comunicazioni illecite in opere a stampa. Ciò è particolarmente importante quando una violazione della concorrenza viene diffusa tramite i media e si ripercuote rapidamente su un vasto pubblico.
In questo caso, non solo si può agire contro l’autore effettivo, ma anche contro coloro che partecipano alla diffusione, come editori o curatori. Ciò garantisce che i contenuti illeciti non vengano ulteriormente diffusi, anche se l’autore non ha più accesso diretto al mezzo.
I casi di applicazione sono:
- pubblicità ingannevoli o illecite su giornali o riviste
- dichiarazioni denigratorie o false sui concorrenti in opere a stampa
- pubblicità comparativa con contenuto illecito
Questa regolamentazione rafforza l’applicazione del diritto della concorrenza, perché impedisce che i contenuti illeciti si diffondano ulteriormente e causino così danni persistenti alla concorrenza.
Disposizioni penali e sanzioni
Oltre ai diritti civili, il diritto della concorrenza prevede anche conseguenze penali e amministrative. Queste si applicano in particolare in caso di violazioni gravi o intenzionali. Lo scopo delle sanzioni non è solo quello di bloccare i comportamenti sleali, ma anche di avere un effetto deterrente.
Sono considerate le seguenti misure:
- Multe per infrazioni amministrative:
Queste sono sanzionate dalle autorità amministrative e riguardano soprattutto violazioni delle norme sulla protezione dei consumatori e sul comportamento di mercato. Si rischiano multe che, a seconda della gravità della violazione, possono anche essere commisurate al fatturato. - Sanzioni giudiziarie:
Queste si applicano nei casi particolarmente gravi e sono imposte dai tribunali penali. Il requisito è un comportamento intenzionale o un’omissione consapevole nonostante l’obbligo di agire.
Requisiti per le conseguenze penali
Le sanzioni penali nel diritto della concorrenza si applicano solo se un comportamento va oltre una mera violazione della concorrenza. Decisivo è soprattutto che vi sia un comportamento doloso o almeno consapevolmente accettato.
I requisiti fondamentali sono:
- l’impresa riconosce che il suo comportamento è illecito, ma agisce comunque
- l’impresa accetta consapevolmente una possibile violazione legale
- non si interviene, sebbene la possibilità sarebbe esistita di prevenire il comportamento
Un ruolo centrale è svolto dall’art. 19 UWG. Questa disposizione chiarisce che anche il titolare dell’impresa può essere responsabile se non impedisce una violazione nella propria azienda. Non è quindi necessaria una partecipazione attiva. È sufficiente già la mancata prevenzione consapevole di una violazione.
Ciò significa in concreto:
- Chi conosce o deve conoscere una violazione della concorrenza, deve intervenire
- Chi non agisce, sebbene potrebbe, può rendersi punibile
Sanzioni amministrative per violazioni gravi ai sensi dell’art. 22 UWG
La disposizione dell’art. 22 UWG è spesso sopravvalutata. Essa non stabilisce una responsabilità amministrativa generale per le violazioni della concorrenza, ma è limitata a un settore speciale chiaramente delimitato.
In concreto, l’art. 22 UWG serve all’attuazione e all’applicazione del Regolamento (UE) 2017/2394 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (Regolamento CPC). La norma si applica quindi solo in casi transfrontalieri.
I presupposti sono:
- una violazione diffusa o una violazione diffusa con dimensione a livello di Unione
- una violazione delle disposizioni a tutela dei consumatori, in particolare nel settore delle pratiche commerciali sleali
- un’azione nell’ambito della cooperazione coordinata da parte delle autorità competenti
Le sanzioni possono essere considerevoli e orientarsi, ad esempio, alla capacità economica dell’impresa. L’obiettivo, tuttavia, non è la sanzione generale delle violazioni della concorrenza, ma l’efficace applicazione del diritto UE sulla protezione dei consumatori nel mercato interno.
Esecuzione in caso di violazioni di ordini di inibitoria
ai sensi dell’art. 23 UWG
La disposizione non è uno strumento generale per l’applicazione dei diritti all’inibitoria.
L’applicazione coattiva delle ingiunzioni giudiziarie avviene in linea di principio secondo le regole del codice di procedura esecutiva (EO). L’art. 23 UWG integra questo sistema solo in un settore speciale strettamente limitato.
In concreto, l’art. 23 UWG è anch’esso collegato al Regolamento CPC (UE) 2017/2394. La norma si applica quando:
- un’impresa è stata obbligata a cessare determinate pratiche commerciali sleali,
- e questo comportamento continua nonostante l’obbligo esistente,
- e il caso rientra nell’ambito di applicazione della cooperazione amministrativa per la tutela dei consumatori.
Nella maggior parte dei casi, l’applicazione dei diritti all’inibitoria continua ad avvenire attraverso gli strumenti classici del codice di procedura esecutiva, mediante multe per imporre l’inibitoria. L’art. 23 UWG svolge un ruolo solo in specifici casi eccezionali con riferimento al diritto dell’Unione.
Peculiarità procedurali nell’UWG
Il diritto della concorrenza presenta alcune regole procedurali particolari che consentono un’applicazione rapida ed efficace. Una caratteristica centrale è che i procedimenti si svolgono in modo accelerato. Il motivo è che le violazioni della concorrenza hanno effetti immediati e devono quindi essere rapidamente bloccate.
Le particolarità sono:
- Requisiti semplificati per le misure cautelari
- Possibilità di esclusione del pubblico per la protezione di informazioni sensibili
L’esclusione del pubblico è particolarmente rilevante quando sono interessati segreti commerciali o aziendali. Ciò garantisce che le imprese possano far valere i propri diritti senza dover divulgare informazioni interne.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Queste peculiarità procedurali assicurano complessivamente che le parti lese ottengano giustizia in modo rapido, efficace e al contempo protetto.“
Ordinanza provvisoria ai sensi dell’art. 24 UWG
L’ordinanza provvisoria è uno degli strumenti più importanti nel diritto della concorrenza quando si tratta di agire rapidamente. Consente di bloccare una violazione della concorrenza già prima di una decisione giudiziaria definitiva.
Il grande vantaggio risiede nella velocità. Le imprese non devono attendere l’intero procedimento, ma possono intervenire tempestivamente se una violazione è imminente o è già iniziata.
In particolare nell’UWG è prevista una facilitazione:
Un’ordinanza provvisoria può essere emessa anche senza la complessa prova di una particolare urgenza. Ciò accelera notevolmente la tutela legale.
In questo modo, l’ordinanza provvisoria assicura che i danni economici non si verifichino affatto o non si diffondano ulteriormente.
Svolgimento e peculiarità del procedimento cautelare
Il procedimento per l’emissione di un’ordinanza provvisoria è chiamato procedimento cautelare. È volutamente semplificato e orientato alla velocità.
Al centro non c’è la chiarificazione definitiva di tutti i dettagli, ma una decisione provvisoria basata su una rapida verifica.
Le caratteristiche del procedimento sono:
- semplificazione della prova mediante verosimiglianza
- rapida decisione giudiziaria
- nessun vincolo definitivo per il procedimento principale
Ciò significa: il tribunale verifica se un diritto probabilmente esiste, senza raccogliere completamente tutte le prove.
Esclusione del pubblico dall’udienza ai sensi dell’art. 26 UWG
Nel diritto della concorrenza, il tribunale può anche escludere il pubblico dall’udienza per proteggere informazioni sensibili. Questa disposizione si applica quando segreti commerciali o processi interni verrebbero altrimenti divulgati.
L’obiettivo è garantire un processo equo senza danneggiare inutilmente le imprese.
I motivi di esclusione sono:
- Protezione di segreti commerciali e aziendali
- Prevenzione di svantaggi economici dovuti alla divulgazione pubblica
- Tutela di interessi legittimi delle parti
Pubblicazione della sentenza e tutela della reputazione ai sensi dell’art. 25 UWG
Se un’impresa è stata presentata negativamente in pubblico a causa di un comportamento sleale di un concorrente, un tribunale può ordinare la pubblicazione della sentenza. La tutela della reputazione assicura che la buona reputazione di un’impresa venga ripristinata o protetta da ulteriori danni dopo una violazione della concorrenza.
La pubblicazione serve a:
- informare il pubblico sui fatti reali
- ripristinare la reputazione dell’impresa danneggiata
Scopo e requisiti della pubblicazione della sentenza
La pubblicazione della sentenza serve principalmente a proteggere la buona reputazione di un’impresa. Se un’impresa è stata danneggiata da un comportamento sleale, il pubblico deve essere informato sulla situazione giuridica effettiva.
Il requisito è che la pubblicazione sia necessaria e appropriata. Si verifica in quale misura la pubblicazione sia necessaria per correggere l’impressione creata. Non deve andare oltre il necessario, ma deve orientarsi alla portata e all’effetto della violazione originale.
Criteri essenziali sono:
- Entità del danno alla reputazione
- Portata dell’azione originale
- Interesse del pubblico alla chiarificazione
La pubblicazione avviene di norma a spese dell’impresa soccombente e può avere luogo su mezzi appropriati come giornali, siti web o altri canali di comunicazione rilevanti.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Maggiore è l’effetto, maggiore può essere la diffusione della pubblicazione.“
Significato pratico per le aziende
Le disposizioni degli artt. da 14 a 26 UWG hanno un’importanza considerevole per la vita quotidiana delle imprese. Esse determinano quanto rapidamente ed efficacemente si possa agire contro la concorrenza sleale.
Per le imprese, ciò significa da un lato un rischio maggiore di essere rapidamente confrontate con diritti all’inibitoria in caso di comportamento illecito. D’altra parte, il diritto all’inibitoria offre la possibilità di agire rapidamente contro azioni sleali dei concorrenti e di bloccare efficacemente le violazioni della concorrenza. In tal modo, il diritto della concorrenza crea chiare condizioni quadro legali e contribuisce a una concorrenza leale sul mercato.
Particolarmente rilevante è il diritto all’inibitoria, poiché spesso può essere fatto valere più rapidamente del risarcimento danni. Le imprese devono quindi assicurarsi che le loro misure siano legalmente ineccepibili.
I suoi vantaggi con il supporto legale
Chi vuole difendersi dalla concorrenza sleale si trova rapidamente di fronte a complesse questioni legali e strategiche. Proprio gli artt. da 14 a 26 UWG mostrano che non si tratta solo di “avere ragione”, ma soprattutto di agire correttamente al momento giusto. Errori possono portare alla perdita di diritti o a costi procedurali inutilmente elevati.
Un’assistenza legale garantisce che i vostri diritti vengano fatti valere in modo efficiente, rapido e legalmente sicuro – e allo stesso tempo si evitino rischi.
Vantaggi concreti:
- Azione rapida: Un avvocato fa valere i diritti all’inibitoria in modo mirato e utilizza le ordinanze provvisorie in modo ottimale.
- Applicazione strategica: Scegliete tra inibitoria, risarcimento danni o pubblicazione – in base al vostro obiettivo specifico.
- Minimizzazione del rischio: Si evitano errori nella querela, nei termini o nelle prove, riducendo così costi e svantaggi.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „In questo modo vi assicurate che le pratiche commerciali sleali non solo vengano riconosciute, ma efficacemente interrotte – e la vostra posizione nella concorrenza rimanga protetta a lungo termine.“