Il diritto all’inibitoria è, nella pratica, la pretesa più importante per agire contro gli atti di concorrenza sleale – perché?

Quando sussiste un diritto all’inibitoria in materia di concorrenza?

Il diritto all’inibitoria in materia di concorrenza sleale ha fondamentalmente due presupposti:

Per la sussistenza di un diritto all’inibitoria devono sussistere entrambi gli elementi.

Cosa significa nello specifico?

Obbligo di inibitoria

Un obbligo di inibitoria può derivare da una minaccia o violazione di diritti assoluti, da rapporti giuridici negoziali o da norme di comportamento specifiche, come quelle previste dalle disposizioni in materia di concorrenza sleale dell’UWG.

Se un imprenditore viola una disposizione del diritto della concorrenza – ad esempio ostacolando slealmente un concorrente o utilizzando pratiche commerciali ingannevoli – o se tale violazione è da temere, è obbligato ad astenersi da tale comportamento.

Pericolo di reiterazione

Il diritto all’inibitoria presuppone il pericolo di un’imminente futura ingerenza nei beni giuridici altrui.

A seconda che si sia già verificata una violazione del diritto della concorrenza, in questo contesto si distingue tra…

Se non è ancora stata violata la legge sulla concorrenza, può comunque sussistere un diritto all’inibitoria preventivo, qualora esistano indizi sufficienti per il sussistere di un pericolo di prima violazione.

Deve essere temuto che un’ingerenza nei beni giuridici dell’imprenditore reclamante da parte del potenziale convenuto si verificherà nel prossimo futuro.

Poiché l’imprenditore non si difende qui contro un’ingerenza già avvenuta, ma vuole impedire che ciò accada del tutto, per la nascita di un diritto preventivo devono esserci indizi concreti che una violazione del diritto sia anche imminente.

Il comportamento del potenziale convenuto è determinante in questo caso.

Indizi di un pericolo di prima violazione possono essere, ad esempio, atti preparatori, annunci pubblicitari o affermazioni di essere titolare di un diritto.

La mera registrazione di un marchio non è ancora sufficiente a tal fine, poiché da sola non fornisce ancora alcuna indicazione sull’azione finale, rilevante ai fini del diritto della concorrenza sleale, del titolare.

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Harlander & Partner Rechtsanwälte
„Vor Gericht muss der Unterlassungskläger das Vorliegen einer Erstbegehungsgefahr beweisen!“

Se si è già verificata un’ingerenza in materia di diritto della concorrenza, si parla di un diritto all’inibitoria effettivo, che presuppone il sussistere di un pericolo di reiterazione.

Deve quindi sussistere il timore che il concorrente reiteri l’ingerenza nei beni giuridici del ricorrente protetti dal diritto della concorrenza sleale.

Determinanti per l’accettazione di un pericolo di reiterazione sono le circostanze del singolo caso. Per l’accettazione di un timore serio devono sussistere indizi di future turbative.

Il tipo di ingerenza precedente e l’intento di chi agisce in modo sleale, che si manifesta attraverso il suo comportamento nella sua interezza, costituiscono importanti indizi per la valutazione.

In particolare, il suo agire dopo la contestazione dell’ingerenza e durante un’eventuale causa già in corso relativa a tale ingerenza possono fornire indicazioni se sia da temere una futura violazione del diritto.

L’offerta di una transazione di inibitoria o un risarcimento del danno prima dell’udienza possono ad esempio fornire indizi sulla cessazione o l’assenza di un pericolo di reiterazione.

D’altra parte, una veemente difesa dell’ingerenza già avvenuta in udienza da parte del convenuto è un indizio del fatto che potrebbero verificarsi ulteriori turbative in materia di diritto della concorrenza sleale da parte sua.

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„Im Gegensatz zur Rechtslage bei der vorbeugenden Unterlassungsklage, wird das Bestehen einer Wiederholungsgefahr durch die bereits eingetretene Zuwiderhandlung vermutet.“

Ciò significa che non è il ricorrente a doverne provare l’esistenza in tribunale, ma si presume che sussista un pericolo di reiterazione, finché il convenuto non prova che tale pericolo non sussiste (più).

Il pericolo di reiterazione può anche cessare in seguito – ad esempio a causa di un cambiamento delle circostanze o perché il convenuto acconsente ora a un’inibitoria. Ciò può avere ripercussioni sulla ripartizione delle spese tra le parti.

Se il pericolo di reiterazione cessa solo durante l’udienza, il convenuto deve sostenere le spese del processo in base al principio della presunzione di pericolo di reiterazione, a meno che non possa provare che un pericolo di reiterazione non sussisteva già prima dell’inizio dell’udienza.

Se il pericolo di una nuova violazione cessa già prima della proposizione della domanda, i presupposti per un diritto all’inibitoria non sussistono fin dall’inizio e il ricorrente deve sostenere le spese.

Indizi della cessazione prima del processo sono, ad esempio, un risarcimento del danno, l’offerta di una transazione o l’eliminazione dello stato contestato.

Naturalmente, la violazione del diritto della concorrenza sleale da parte del concorrente può anche basarsi su un errore. Se elimina le circostanze dannose, cessa il pericolo di violazione e quindi il presupposto per un diritto all’inibitoria.

Un precedente ammonimento del trasgressore non è in linea di principio necessario, ma può a sua volta essere un importante indizio del sussistere di un pericolo di reiterazione, se continua il comportamento dannoso nonostante l’ammonimento.

Momento

Il pericolo di reiterazione (pericolo di prima violazione o di reiterazione) deve sussistere al più tardi al momento della chiusura dell’udienza di primo grado.

Legittimazione attiva – Chi può agire in giudizio?

Un diritto all’inibitoria spetta, a seguito della violazione del diritto della concorrenza sleale, innanzitutto a chiunque sia direttamente e concretamente interessato da essa.

Inoltre, in determinati casi, anche le seguenti persone possono far valere il diritto all’inibitoria in materia di concorrenza:

Legittimazione passiva – autore diretto / autore indiretto

I convenuti possono essere

Prescrizione

Il diritto all’inibitoria si prescrive dopo sei mesi dalla conoscenza.

Punti importanti