Costituzione coattiva di un diritto di pegno
Costituzione coattiva di un diritto di pegno
La costituzione forzosa di un diritto di pegno è uno dei tre mezzi di esecuzione disponibili nell’esecuzione su beni immobili. A differenza dell’amministrazione forzosa, che riguarda i proventi correnti di un immobile, e della vendita forzosa, che mira alla vendita dell’oggetto, la costituzione forzosa di un diritto di pegno conferisce al creditore un diritto di pegno esecutivo, ma nessuna soddisfazione immediata in denaro.
Il mezzo di esecuzione è disciplinato all’articolo 88 EO. Secondo questa disposizione, la costituzione forzata di un diritto di pegno può essere eseguita su un immobile, una quota di immobile, un edificio o un diritto di costruzione dell’obbligato.
Parti della costituzione forzosa di un diritto di pegno
Nella costituzione forzosa di un diritto di pegno si contrappongono due parti. Il creditore procedente è la persona che possiede un credito pecuniario esecutivo e richiede la registrazione del diritto di pegno. Il debitore è il proprietario dell’immobile o del diritto interessato. Il diritto di pegno viene iscritto sul suo oggetto e garantisce il credito del creditore procedente.
Istanza di esecuzione
La costituzione forzata del diritto di pegno è avviata con una domanda di esecuzione. L’esecuzione avviene mediante l’iscrizione tavolare del diritto di pegno sull’immobile indicato dell’obbligato.
Competente per l’autorizzazione e l’esecuzione è il tribunale distrettuale che gestisce il libro fondiario dell’immobile interessato. La decisione sulla costituzione forzata del diritto di pegno è presa dal cancelliere.
Esecuzione
L’esecuzione avviene mediante l’incorporazione del diritto di pegno nel catasto. In questo caso, il credito per il quale viene iscritto il diritto di pegno è espressamenteDesignato come esecutivo.
L’incorporazione del diritto di pegno ha come conseguenza che il creditore può far valere il suo credito anche nei confronti dei successivi proprietari dell’immobile mediante esecuzione. In questo modo, il diritto di pegno rimane valido anche in caso di cambio di proprietà.
Revoca o limitazione
L’obbligato può chiedere che il diritto di pegno costituito forzatamente sia revocato o limitato, qualora il creditore ottenga in tal modo una garanzia maggiore di quanto previsto dalla legge.
Una limitazione può significare, in particolare, che il diritto di pegno è limitato solo a singoli immobili o edifici. L’obbligato deve provare i motivi della sua domanda.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „La forza della costituzione forzata del diritto di pegno non risiede nella rapidità di accesso, bensì nella certezza giuridica della sua esistenza.“
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