Pubblicità su rimorchi
Allestimento pubblicitario del rimorchio
L’allestimento pubblicitario di un rimorchio è in linea di principio non problematico, purché avvenga, ad esempio, tramite adesivi.
Le modifiche al rimorchio che possono influenzare la sicurezza stradale e operativa o la compatibilità ambientale del veicolo devono essere immediatamente segnalate dal proprietario del rimorchio, ai sensi del § 33 KFG (Legge sui Veicoli a Motore), al governatore regionale, nella cui area di competenza locale il veicolo ha la sua sede permanente.
Trasporto di installazioni pubblicitarie
Allo stesso modo, le installazioni pubblicitarie temporanee, ad esempio di una mascotte, su un rimorchio non sono problematiche, purché siano rispettate le norme generali del codice della strada per il trasporto di carichi. Tuttavia, le installazioni di lunga durata devono essere qualificate come modifiche al rimorchio soggette ad autorizzazione.
Parcheggio di rimorchi pubblicitari
In Austria, i rimorchi senza veicolo trainante possono essere parcheggiati solo su proprietà privata o in parcheggi. Sulla carreggiata – inclusi gli spazi di parcheggio segnalati a bordo strada – i rimorchi senza veicolo trainante possono essere parcheggiati, ai sensi del § 23 comma 7 StVO (Codice della Strada), solo per le operazioni di carico e scarico.
Un parcheggio più lungo è consentito se i veicoli e i contenitori menzionati non possono essere rimossi immediatamente dopo le operazioni di carico, la rimozione comporterebbe un irragionevole onere economico o se sussistono altri motivi importanti per lasciarli lì.
Il parcheggio di un rimorchio pubblicitario senza veicolo trainante non rientra nelle eccezioni ed è quindi inammissibile. Anche un parcheggio regolare di un rimorchio pubblicitario in Austria è quindi possibile solo in combinazione con un veicolo trainante, il che aumenta notevolmente lo sforzo.
Se il rimorchio pubblicitario non viene semplicemente parcheggiato perché non è in movimento, ma viene posizionato intenzionalmente come superficie pubblicitaria, allora devono essere osservate ulteriori normative:
Divieti di parcheggio generali per rimorchi pubblicitari
Le autorità stradali possono, ai sensi del § 24 comma 7 StVO, vietare il parcheggio di veicoli che servono prevalentemente alla pubblicità, su determinate strade, aree di parcheggio o parti di un’area urbana, in modo permanente, per un periodo determinato o per una certa durata.
Un rimorchio serve prevalentemente alla pubblicità quando di fatto non viene più utilizzato per il suo scopo originale, ma principalmente come superficie pubblicitaria.
Se esiste una tale regolamentazione, può essere facilmente verificato presso le autorità stradali locali competenti. Queste sono le sedi distrettuali, i comuni e le direzioni di polizia regionali.
Obbligo di autorizzazione per il parcheggio di rimorchi pubblicitari
Ai sensi del § 82 comma 1 StVO, per l’utilizzo delle strade per scopi diversi da quelli del traffico stradale, ad esempio per attività commerciali e pubblicitarie, è necessaria un’autorizzazione da parte dell’autorità stradale competente.
Chi, ad esempio, parcheggia intenzionalmente un rimorchio pubblicitario (con veicolo trainante) su una strada molto trafficata per posizionare lì la propria pubblicità, deve ottenere un’autorizzazione.
Violazioni
Le violazioni di queste normative costituiscono reati amministrativi, che devono essere sanzionati dalle autorità.
Il parcheggio illegale di rimorchi pubblicitari costituisce inoltre una violazione del diritto della concorrenza. Contro di esso possono essere intraprese azioni da parte di concorrenti e associazioni con diffide e azioni legali per concorrenza sleale.