Indicazioni geografiche
Indicazioni geografiche
Spesso i prodotti sono contrassegnati da una denominazione di origine per indicare una determinata reputazione o qualità o per evocare un’altra associazione vantaggiosa nei potenziali clienti.
In determinate circostanze, tali denominazioni di origine possono godere di protezione ai sensi del diritto della concorrenza sleale.
Scegli subito la data desiderata:Colloquio gratuitoCosa viene protetto?
Nell’ambito dell’Accordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), che disciplina gli standard minimi nel campo della proprietà intellettuale ed è vincolante per tutti i membri dell’OMC (World Trade Organisation), le indicazioni geografiche sono definite come segue:
“Indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di tale territorio, qualora una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica.”
Se una denominazione in questo senso si riferisca a un luogo specifico e come tale area sia delimitata, è determinato dalla percezione prevalente del pubblico.
Legalmente, questo ambito di protezione è inoltre esteso alle indicazioni geografiche per la designazione dell’origine dei servizi.
Sono protette non solo le indicazioni di origine dirette, ma anche quelle indirette, attraverso le quali il pubblico di riferimento associa il prodotto a un luogo specifico e quindi a determinate caratteristiche.
Esempi: Stephansdom di Vienna o l’applicazione dei colori nazionali su un prodotto
Le indicazioni come “autentico” o “originale” hanno un significato particolare:
Un prodotto può essere designato come “originale” se proviene dal produttore così designato o se è in un rapporto speciale con il titolare del nome. Inoltre, solo il primo produttore di un prodotto può immetterlo sul mercato come “autentico”.
Anche i vini e gli spiriti godono di una protezione legale speciale.
Attenzione alle denominazioni generiche – nessuna protezione!
Accade che le indicazioni geografiche di origine iniziali si trasformino in pure denominazioni generiche, che ora hanno solo un carattere descrittivo e perdono così la loro necessità di protezione.
Ancora una volta, è determinante la percezione del pubblico. Una tale trasformazione e la perdita della protezione ai sensi del diritto della concorrenza sleale si presumono se solo una parte del tutto irrilevante dei circoli commerciali interessati vede nell’indicazione in questione un riferimento all’origine del prodotto.
Esempi: Wiener Schnitzel o insalata italiana
Alcune denominazioni sembrano essere indicazioni geografiche di origine, ma in realtà sono fin dall’inizio solo denominazioni generiche. Ad esempio, la denominazione “Hamburger” per il piatto corrispondente non è specifica per la città di Amburgo.
Come viene protetto?
Nella protezione delle indicazioni geografiche ai sensi del diritto della concorrenza sleale, il divieto di inganno gioca naturalmente un ruolo particolarmente importante, poiché un prodotto può essere notevolmente individualizzato e quindi evidenziato sul mercato attraverso l’uso di un’indicazione di origine. Principalmente, ciò può suscitare determinate aspettative di qualità e prezzo nel pubblico di riferimento e influenzare positivamente il processo decisionale dei potenziali clienti.
Un’indicazione di origine è legalmente rilevante già quando è idonea a influenzare una parte non trascurabile del pubblico di acquirenti di riferimento o il consumatore mediamente informato riguardo alla decisione. La sola possibilità di inganno è già sufficiente.
Oltre al divieto di inganno, possono acquisire rilevanza anche il divieto di pratiche commerciali aggressive e il divieto di denigrazione di un’impresa.
Una particolarità per le indicazioni geografiche, in caso di interventi ingannevoli, aggressivi o denigratori, è l’eccezione che la protezione sussiste indipendentemente dal fatto che il convenuto abbia agito per scopi di concorrenza.
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