Azione di opposizione all’esecuzione
Azione di opposizione all’esecuzione
L’azione di opposizione all’esecuzione fornisce all’obbligato un mezzo efficace per opporsi a un’esecuzione, qualora determinati fatti ostacolino l’approvazione della procedura. Diventa rilevante quando il creditore procedente continua l’esecuzione nonostante un accordo, una dilazione o una rinuncia, oppure quando, nel contesto di un’esecuzione per omissione, si afferma che l’obbligato ha violato un divieto di omissione.
La base giuridica si trova nel § 36 EO, che stabilisce esattamente in quali casi l’obbligato può sollevare obiezioni.
Fondamenti dell’azione di opposizione all’esecuzione
Nel procedimento di esecuzione, il tribunale, al momento di autorizzare l’esecuzione, non verifica d’ufficio se il creditore procedente abbia eventualmente rinunciato all’avvio dell’esecuzione o se l’obbligato abbia effettivamente commesso l’atto contestato. Queste questioni riguardano fatti che l’obbligato può addurre e che non confluiscono automaticamente nell’autorizzazione all’esecuzione.
L’azione di impugnazione funge quindi da strumento per far accertare giudizialmente tali fatti. L’obbligato propone l’azione di impugnazione quando contesta i presupposti dell’esecuzione, ad esempio dichiarando che il creditore ha già ricevuto quanto dovuto, adducendo che il creditore ha concordato una dilazione o che non ha violato il divieto di omissione contestato. L’azione è diretta contro l'”esecuzione originaria”, ovvero contro l’attuazione concreta dell’esecuzione, e non contro il titolo esecutivo in sé.
Particolare importanza riveste l’azione di opposizione all’esecuzione nel settore dell’esecuzione per omissione. In questo caso, il creditore procedente deve dimostrare nel procedimento di opposizione che l’obbligato ha effettivamente compiuto l’atto contestato. Solo questo controllo garantisce che un’approvazione dell’esecuzione non si basi su una mera affermazione.
Parti dell’azione di opposizione all’esecuzione
Nel diritto dell’esecuzione, di solito si contrappongono due parti:
- il creditore procedente, che richiede l’esecuzione
- l’obbligato, contro il quale è stata approvata l’esecuzione
Nell’azione di opposizione all’esecuzione, questa struttura di base rimane invariata, ma con ruoli invertiti nel procedimento giudiziario:
- Attore è l’obbligato, perché fa valere le obiezioni contro l’esecuzione.
- Convenuto è il creditore procedente, le cui fasi di esecuzione devono essere verificate.
In questo modo, l’esecuzione non viene corretta d’ufficio, ma solo se l’obbligato si attiva e fa valere i propri diritti. Il procedimento è strutturato come un ordinario processo civile, motivo per cui le parti devono esporre e provare in modo esaustivo i propri punti di vista. Il creditore deve dimostrare nel procedimento che le sue affermazioni, che hanno portato all’approvazione dell’esecuzione, sono corrette.
Scopo ed effetto dell’azione di opposizione all’esecuzione
L’azione di opposizione all’esecuzione ha lo scopo di dichiarare l’esecuzione inammissibile, nella misura in cui non sussistano i suoi presupposti. Non è diretta contro il titolo stesso, ma esclusivamente contro l’esecuzione. Una sentenza favorevole chiarisce quindi che l’esecuzione non può essere eseguita in relazione alla specifica pretesa o alla presunta violazione.
L’effetto dell’azione è limitato alla rispettiva esecuzione. Il tribunale pone fine all’esecuzione nella misura in cui i fatti contestati ne impediscono l’esecuzione. L’obbligato ottiene quindi certezza del diritto in merito alla misura in cui un’esecuzione è ammissibile e in quale misura non lo è.
Svolgimento del procedimento
L’azione di opposizione all’esecuzione deve essere presentata al tribunale che ha approvato l’esecuzione in prima istanza. A seconda dell’origine del titolo esecutivo, esistono eccezioni, ad esempio in materia di diritto del lavoro o titoli di mantenimento. L’azione deve contenere tutte le obiezioni che l’obbligato può già addurre in quel momento. Questo principio corrisponde al principio di eventualità: tutti gli argomenti rilevanti devono essere sollevati contemporaneamente, integrazioni successive sono escluse.
Nel procedimento stesso, il tribunale esamina esclusivamente i fatti divenuti rilevanti dopo l’autorizzazione dell’esecuzione o che l’obbligato contesta. Il tribunale dichiara l’esecuzione inammissibile non appena accoglie l’azione, senza tuttavia revocare il titolo esecutivo. Il tribunale tutela il diritto materiale e corregge esclusivamente l’esecuzione concreta.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „L’azione di impugnazione protegge l’obbligato da un’esecuzione basata su fatti inesatti o superati.“
I suoi vantaggi con il supporto legale
La rappresentanza legale garantisce che tutte le obiezioni siano presentate in modo tempestivo, completo e formalmente corretto. In questo modo si evita la perdita di diritti importanti, poiché l’azione di opposizione all’esecuzione deve contenere contemporaneamente tutti i fatti rilevanti.
Uno studio legale specializzato si assicura che le misure esecutive ingiustificate vengano rapidamente interrotte e che la Sua posizione giuridica rimanga chiaramente e stabilmente tutelata.
- Tutela dei vostri diritti e interessi
- Supporto nell’applicazione dei tuoi diritti
- Assistenza durante l’intero procedimento