La pubblicità per politici e partiti può essere pubblicata solo entro un quadro normativo stabilito dalla legge. Questo quadro normativo è definito dalla Legge sulla Trasparenza dei Media. Ad esempio, gli annunci pubblicitari degli enti pubblici devono essere puramente informativi e non devono superare la misura strettamente necessaria.
È a causa della Legge sulla Trasparenza dei Media che, in particolare, gli enti statali devono divulgare veritieramente le inserzioni pubblicitarie. In caso di violazione dell’obbligo di pubblicazione o di falsa dichiarazione, sono previste sanzioni fino a 20.000,00 Euro.
“Divieto di pubblicità personale” per i politici
Il cosiddetto “divieto di pubblicità personale” per i politici stabilisce che gli enti pubblici non possono promuovere la propria immagine attraverso la pubblicità. Gli enti pubblici possono utilizzare la pubblicità solo per informazioni fattuali. Inoltre, gli annunci devono essere chiaramente identificati come tali.
Inoltre, le pubblicazioni degli enti pubblici possono trattare solo argomenti che rientrano nell’ambito di competenza dell’ente giuridico. Le pubblicazioni ammissibili sono, ad esempio:
- disposizioni di legge,
- servizi offerti dall’ente giuridico e
- informazioni di interesse pubblico.
La pubblicità personale per i membri del governo o i rappresentanti delle istituzioni pubbliche tramite annunci è quindi vietata.