Arresti domiciliari con sorveglianza elettronica (cavigliera)
Arresti domiciliari con sorveglianza elettronica (cavigliera)
Gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica sono comunemente chiamati cavigliera.
In Austria, gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica sono ammessi a determinate condizioni durante la detenzione e la custodia cautelare. Invece di essere eseguita in un istituto penitenziario, la pena viene scontata in forma di arresti domiciliari presso un alloggio nazionale della persona interessata. La persona interessata riceve anche una cavigliera elettronica per monitorare il suo luogo di soggiorno.
I vantaggi della cavigliera sono che i contatti sociali e il posto di lavoro vengono mantenuti. In questo modo, la famiglia può essere assistita e possono essere pagate le tasse, i contributi previdenziali o anche i risarcimenti alle vittime. In questo modo, gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica servono all’obiettivo della più rapida risocializzazione dei criminali.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Wir verfassen Ihren Antrag auf Bewilligung des elektronisch überwachten Hausarrests. Die Kosten für die Einreichung des Antrages belaufen sich auf zumindest € 990,00 (inkl. USt).“
Arresti domiciliari con sorveglianza elettronica durante la detenzione (cavigliera)
In Austria, gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica offrono ai criminali già condannati la possibilità di scontare la pena, in tutto o in parte, in forma di arresti domiciliari con sorveglianza elettronica.
Domanda di arresti domiciliari (cavigliera)
Gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica sono una misura prevista dal diritto penale, possibile solo a particolari condizioni stabilite dal tribunale e previste dalla legge.
Il tribunale può stabilire nella sentenza che una cavigliera elettronica non è presa in considerazione per un determinato periodo di tempo.
A meno che il tribunale non abbia stabilito diversamente, la domanda di arresti domiciliari con sorveglianza elettronica può essere presentata prima dell’inizio della pena, a condizione che la pena detentiva da scontare non superi i dodici mesi. Se la pena detentiva da scontare dura più di dodici mesi, la domanda può essere presentata durante l’esecuzione della pena detentiva, a condizione che la pena detentiva residua da scontare non superi i dodici mesi.
La decisione sulla domanda è presa dal direttore del carcere di destinazione. Il carcere di destinazione è il carcere nel distretto del tribunale regionale in cui si trova anche l’alloggio del detenuto o del condannato e che dispone anche di strutture per la sorveglianza elettronica.
Scegli subito la data desiderata:Colloquio gratuitoAutorizzazione degli arresti domiciliari (cavigliera)
L’esecuzione di una pena detentiva in forma di arresti domiciliari con sorveglianza elettronica con cavigliera deve essere autorizzata su richiesta, se
- la pena detentiva da scontare (prima dell’inizio della detenzione) o la pena detentiva ancora da scontare (durante l’esecuzione della pena) non supera i dodici mesi o presumibilmente (rilascio condizionale) non sarà superata,
- il condannato in patria
- dispone di un alloggio adeguato,
- svolge un’attività adeguata,
- percepisce un reddito con cui può provvedere al proprio sostentamento,
- gode di una copertura assicurativa sanitaria e contro gli infortuni,
- è disponibile il consenso scritto delle persone che vivono con lui nella stessa famiglia, e
- dopo aver esaminato le condizioni abitative, l’ambiente sociale e gli eventuali fattori di rischio, nonché nel rispetto delle condizioni di vita al di fuori dell’istituto penitenziario, si può presumere che il trasgressore non abuserà di questa forma di esecuzione.
In caso di autorizzazione dell’esecuzione della pena in forma di arresti domiciliari con sorveglianza elettronica con cavigliera, al detenuto
- devono essere stabilite le condizioni della sua vita al di fuori dell’istituto penitenziario,
- deve essere prescritto l’importo del rimborso delle spese da lui dovuto e
- deve essergli concesso, se necessario, un sostegno da parte di una persona esperta nel lavoro sociale.
Norme speciali per i reati sessuali
In tutti i casi di condanna per un reato sessuale o un reato di violenza a sfondo sessuale ai sensi del § 52a comma 1 StGB, prima dell’autorizzazione degli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica deve essere disponibile una prognosi qualificata favorevole. Ciò significa che devono esserci motivi particolari che giustifichino la presunzione che il trasgressore non abuserà degli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica.
Inoltre, alle vittime di reati sessuali e reati di violenza a sfondo sessuale ai sensi del § 52a comma 1 StGB è concesso un diritto di espressione sugli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica del trasgressore. Questo diritto di espressione serve soprattutto all’informazione delle vittime. È quindi limitato alle vittime che hanno presentato una domanda per essere informate dell’imminente rilascio o di una misura di libertà.
Per i trasgressori che sono stati condannati a causa di reati sessuali ai sensi dei §§ 201, 202, 205, 206, 207, 207a o 207b StGB, inoltre, devono aver scontato la metà della pena detentiva, ma almeno tre mesi, prima che sia ammissibile un’autorizzazione degli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica.
Scegli subito la data desiderata:Colloquio gratuitoCondizioni di vita al di fuori dell’istituto penitenziario
L’esecuzione della pena in forma di arresti domiciliari con sorveglianza elettronica significa che il detenuto
- deve soggiornare nel suo alloggio,
- deve svolgere un’attività adeguata, in particolare un’attività lavorativa, una formazione, l’assistenza all’infanzia, un lavoro di pubblica utilità o un’attività comparabile che serva al reinserimento, e
- deve sottostare a condizioni adeguate della sua vita al di fuori dell’istituto penitenziario.
Al detenuto è vietato lasciare l’alloggio, ad eccezione di
- per svolgere la sua attività,
- per procurarsi il necessario sostentamento,
- per usufruire della necessaria assistenza medica o
- per altri motivi indicati nelle condizioni di vita al di fuori dell’istituto penitenziario.
Il detenuto deve essere sorvegliato mediante mezzi adeguati di sorveglianza elettronica e assistito nella misura in cui ciò sia necessario per raggiungere lo scopo educativo della pena.
Il direttore del carcere di destinazione deve stabilire le condizioni di vita del detenuto al di fuori dell’istituto penitenziario nell’ambito dell’autorizzazione degli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica. Queste condizioni devono garantire una vita conforme agli scopi dell’esecuzione della pena e prescrivere i seguenti punti.
- l’alloggio
- il tempo della presenza obbligatoria nell’alloggio tenendo conto dei tempi di percorrenza necessari
- tipo, luogo e tempo dell’attività, per cui l’attività o la somma delle attività dovrebbe raggiungere possibilmente una durata complessiva di 38,5 ore settimanali
- i tempi per la fornitura dei mezzi di necessario sostentamento
- i tempi per altre assenze ricorrenti per motivi medici, sociali o terapeutici dall’area di sorveglianza elettronica
- Obblighi di notifica e segnalazione in caso di mutate circostanze che possono portare a una modifica del profilo di sorveglianza
- Obblighi di cooperazione in caso di ammissione, dimissione e misure di controllo
- Misure di assistenza
- Misure di controllo e garanzia dell’accesso all’alloggio in qualsiasi momento
- Garanzia della raggiungibilità in qualsiasi momento tramite un telefono cellulare gestito dalla persona sorvegliata
- Particolari obblighi di comportamento, in particolare divieti di contatto o divieti di soggiornare in determinati luoghi
- il consenso della persona sorvegliata al trattamento automatizzato dei dati personali che la riguardano ai fini dell’esecuzione degli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica
Revoca degli arresti domiciliari (cavigliera)
La detenzione in arresti domiciliari con sorveglianza elettronica deve essere revocata se
- viene meno un presupposto necessario per la sua ordinanza, per cui il § 145 comma 3 si applica per analogia,
- il detenuto non rispetta un’ordinanza o una condizione a lui imposta in modo grave o nonostante un formale avvertimento,
- il detenuto è in ritardo di oltre un mese con il pagamento del contributo alle spese, per cui non è presa in considerazione una nuova autorizzazione prima che il contributo alle spese arretrato sia stato pagato,
- il detenuto dichiara di non essere più in grado di rispettare le condizioni, oppure
- sussiste il fondato sospetto che il detenuto abbia commesso un atto doloso punibile penalmente durante gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica o un atto doloso o colposo punibile penalmente, la cui condanna ai sensi del comma 1 punto 4 osterebbe a un’autorizzazione dell’esecuzione della pena mediante arresti domiciliari con sorveglianza elettronica, oppure che intenda sottrarsi all’ulteriore esecuzione della pena.
Arresti domiciliari con sorveglianza elettronica durante la custodia cautelare (cavigliera)
Anche una custodia cautelare può essere proseguita in Austria su richiesta in forma di arresti domiciliari con sorveglianza elettronica. Sulla domanda di ordinanza degli arresti domiciliari deve essere deciso in un’udienza di custodia cautelare.
Ordinanza di arresti domiciliari (cavigliera)
Ciò è ammissibile se
L’ordinanza degli arresti domiciliari è ammissibile se
- la custodia cautelare non è revocata con mezzi più blandi e
- lo scopo della detenzione può essere raggiunto mediante l’esecuzione della custodia cautelare in forma di arresti domiciliari, perché
- l’indagato si trova in condizioni di vita ordinate e
- si lascia sorvegliare mediante una cavigliera elettronica.
Effetto degli arresti domiciliari sulla custodia cautelare
Nella custodia cautelare regolare, il tribunale è obbligato a controllare d’ufficio a intervalli molto brevi la sussistenza dei presupposti della custodia cautelare. Così, al più tardi 14 giorni dopo l’arresto deve aver luogo la prima udienza di custodia cautelare, la successiva udienza di custodia cautelare dopo un mese, poi un’udienza di custodia cautelare ogni due mesi.
A partire dal momento dell’ordinanza degli arresti domiciliari, invece, non hanno più luogo udienze di custodia cautelare d’ufficio. La decisione sulla prosecuzione o la revoca della custodia cautelare può quindi essere emessa per iscritto senza una precedente udienza orale.
Condizioni di vita durante la custodia cautelare
Non è consentito lasciare l’alloggio, tranne
- per raggiungere il posto di lavoro o di formazione,
- per procurarsi il necessario sostentamento e
- per usufruire della necessaria assistenza medica sul percorso più breve.
Revoca degli arresti domiciliari (cavigliera)
Il tribunale deve revocare gli arresti domiciliari e ordinare l’ulteriore esecuzione della custodia cautelare nell’istituto penitenziario, se l’indagato dichiara di revocare il suo consenso a mezzi adeguati di sorveglianza elettronica.
Allo stesso modo, gli arresti domiciliari possono essere revocati dal tribunale su richiesta del pubblico ministero, se l’indagato, contrariamente alla sua promessa, non rispetta le condizioni o se gli scopi della custodia cautelare non possono essere raggiunti mediante gli arresti domiciliari.
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