Disposizione testamentaria
- Disposizione testamentaria
- Testamento
- Un legato – Codicillo
- Il legato
- Redazione della disposizione testamentaria
- Forme delle disposizioni testamentarie
- Revoca di un testamento
- Impugnazione di una disposizione testamentaria
- Registro dei testamenti
- I vostri vantaggi con il supporto legale
- Domande frequenti – FAQ
Disposizione testamentaria
Una disposizione testamentaria è una dichiarazione legalmente vincolante riguardante le ultime volontà di una persona. Essa consente la regolamentazione individuale del patrimonio ereditario e può sostituire o integrare la successione legittima.
Una disposizione testamentaria è la dichiarazione scritta di una persona su ciò che deve accadere al suo patrimonio dopo la sua morte. Tra queste rientrano, ad esempio, un testamento o un legato. Essa sostituisce o integra la successione legittima.
In sostanza, il testatore ha tre possibilità per regolare la sua successione:
- Testamento
- Codicillo
- Legato
Testamento
Il testamento è una disposizione unilaterale, revocabile in qualsiasi momento, che nomina una persona come erede. È la dichiarazione del defunto, fatta in vita, a chi debba passare, in tutto o in quota, il patrimonio esistente al momento della sua morte.
Un legato – Codicillo
Il codicillo è un’altra disposizione testamentaria con la quale non vengono nominati eredi, ma vengono disposti legati, oneri o la nomina di un tutore. È anch’esso unilaterale e revocabile in qualsiasi momento.
Il legato
Il legato implica la volontà che qualcuno riceva solo determinati beni dal patrimonio ereditario, come ad esempio la collezione di francobolli. Il beneficiario in questo modo è chiamato legatario. Pertanto, il legato è una disposizione testamentaria senza lasciare una quota ereditaria.
Il legatario, quindi, a differenza di quanto avviene con il testamento, non diventa successore universale, ma solo successore a titolo particolare. Un legato può essere disposto in un testamento, in una disposizione senza nomina di eredi o in un contratto successorio.
Attenzione: Per i legati valgono le stesse disposizioni, a meno che la legge non disponga diversamente.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Jeder hat davon gehört, nur wenige wollen sich damit auseinandersetzen: das Testament. Wir helfen Ihnen, dieses unliebsame Thema in Angriff zu nehmen.“
Redazione della disposizione testamentaria
Una disposizione testamentaria può essere redatta, in linea di principio, da chiunque abbia compiuto il 18° anno di età e sia nel pieno possesso delle sue facoltà mentali.
Le persone tra i 14 e i 18 anni possono testare solo oralmente davanti a un tribunale o per atto notarile, e il tribunale o il notaio devono accertarsi che la capacità di testare sia presente.
Le persone di età inferiore ai 14 anni, i deboli di mente, i malati di mente, nonché le persone per le quali la libera formazione della volontà è esclusa per qualsiasi altro motivo, ad esempio a causa di un’ubriachezza completa, non possono redigere una disposizione testamentaria.
Forme delle disposizioni testamentarie
Le disposizioni testamentarie possono essere redatte olografe o per atto di terzi. Esistono inoltre disposizioni testamentarie orali e pubbliche.
Disposizioni olografe
In caso di disposizione olografa, l’intero testo deve essere scritto e firmato di pugno dal testatore, e la firma deve essere apposta alla fine del testo.
Disposizione per atto di terzi
La disposizione testamentaria per atto di terzi può essere redatta a macchina, al computer o anche a mano da un’altra persona. È tuttavia necessaria la firma autografa del testatore. Inoltre, il testatore deve redigere un’aggiunta autografa che attesti che il documento contiene le sue ultime volontà. Il testamento deve essere sottoscritto davanti a tre testimoni contemporaneamente presenti, la cui identità deve risultare dal documento. I testimoni non devono necessariamente conoscere il contenuto della disposizione, ma devono sapere che si tratta delle ultime volontà del disponente. Alla fine del testamento deve essere apposta la firma di questi testimoni, con un’aggiunta autografa che indichi la loro qualità di testimoni.
Attenzione: Non tutti possono essere testimoni. Le persone di età inferiore ai 18 anni, i ciechi, i sordi, i muti, i testimoni interessati e le persone che non comprendono la lingua in cui è stata redatta la disposizione testamentaria non possono essere considerati testimoni.
Disposizione testamentaria orale
Se sussiste un pericolo imminente che il testatore muoia o perda la capacità di testare, le ultime volontà possono essere dichiarate oralmente o per atto di terzi davanti a due testimoni capaci di agire.
Attenzione: Una volontà così dichiarata è valida solo per la durata di tre mesi dalla cessazione del pericolo.
Disposizione testamentaria pubblica
Le persone tra i 14 e i 18 anni possono testare solo oralmente davanti a un tribunale o per atto notarile, e il tribunale o il notaio devono accertarsi che la capacità di testare sia presente.
Scegli subito la data desiderata:Colloquio gratuitoRevoca di un testamento
La revoca può avvenire espressamente in forma testamentaria o tramite un testamento successivo che contraddica il precedente. Anche attraverso atti concludenti, come la distruzione del documento o la cancellazione di passaggi di testo, può avvenire una revoca, tuttavia, solo se questi sono chiaramente riconoscibili come revoca.
Se il defunto non dispone diversamente nella successiva disposizione testamentaria, un testamento precedente viene revocato da un testamento successivo valido anche per le altre disposizioni.
Attenzione: Il modo più sicuro è la revoca in forma testamentaria!
Impugnazione di una disposizione testamentaria
Una disposizione testamentaria può essere impugnata o contestata a causa di un errore del testatore.
Sono legittimati all’impugnazione sia i parenti che sono eredi legittimi, sia i parenti o i superstiti che sarebbero stati considerati eredi da un testamento precedente, se il testatore è incorso in un errore dimostrabile.
Scegli subito la data desiderata:Colloquio gratuitoRegistro dei testamenti
Dopo la redazione del testamento, lo registriamo nel registro dei testamenti degli avvocati austriaci. In questo modo si garantisce che, in caso di decesso, il commissario giudiziario venga a conoscenza del testamento e che questo venga eseguito.
Importante: Viene registrata solo la circostanza della redazione del testamento. Il testamento non viene scannerizzato e non è consultabile online, ma rimane confidenziale presso l’avvocato.
I vostri vantaggi con il supporto legale
I requisiti legali per una disposizione testamentaria sono rigorosi. Anche piccoli vizi di forma, formulazioni poco chiare o clausole imprudenti possono rendere le ultime volontà in tutto o in parte inefficaci. Spesso ne derivano controversie tra i superstiti o lunghi procedimenti giudiziari.
Un avvocato esperto assicura che la vostra disposizione:
- sia legalmente valida e formalmente efficace,
- rifletta chiaramente e inequivocabilmente la vostra reale volontà,
- e rimanga applicabile in caso di necessità.
In questo modo create certezza del diritto per voi stessi e per i vostri familiari.