Esecuzione forzata in Austria

L’esecuzione forzata, denominata in Austria “Exekution”, si riferisce all’attuazione di un diritto accertato (ad agire, tollerare o omettere) del creditore nei confronti del debitore mediante la forza coercitiva statale (come titolo esecutivo). Di norma, si tratta della realizzazione del diritto dell’attore accertato nel procedimento giudiziario con esito positivo. Affinché la sentenza positiva ottenuta contro il convenuto possa essere eseguita, il procedimento esecutivo serve a imporre “coattivamente” l’osservanza della sentenza (“titolo”) (da cui anche “esecuzione forzata”).

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Titoli esecutivi

Per l’esecuzione possono fungere da titoli esecutivi, sentenze giudiziarie, decisioni e provvedimenti di autorità amministrative e finanziarie (di norma, obblighi di pagamento stabiliti da decisioni di diritto civile. Possono però anche provenire da un’autorità amministrativa o da tribunali penali), nonché determinati atti notarili e altri titoli elencati nel § 1 EO.

I titoli stranieri possono essere equiparati a quelli austriaci, a condizione che siano stati emessi all’estero e debbano essere eseguiti senza una dichiarazione di esecutività separata in base a un accordo di diritto internazionale o a un atto giuridico dell’Unione Europea (maggiori dettagli sono disponibili alla voce Esecuzione forzata di titoli stranieri)

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Tipi di esecuzione

La EO prevede diverse tipologie di esecuzione per il recupero del credito. Di seguito, queste verranno brevemente illustrate:

Esecuzione mobiliare (esecuzione sui beni mobili)

Con questa tipologia di esecuzione si intende l’esecuzione sui beni mobili, che serve a rendere esigibili crediti pecuniari aperti. L’esecuzione forzata viene effettuata in questo caso da un ufficiale giudiziario mediante pignoramento e vendita dei beni mobili.

È tuttavia escluso il pignoramento di determinati beni:

Si può fare un’eccezione se il valore dell’oggetto, in linea di principio impignorabile, rappresenta un valore elevato rispetto a un oggetto simile in generale (ad esempio, una pelliccia invernale rispetto a un cappotto invernale comune). In tal caso, il pezzo di valore può raggiungere un valore di vendita relativamente alto rispetto all’oggetto necessario (come bene protetto e impignorabile) e può essere sostituito. Se l’ufficiale giudiziario non trova beni pignorabili, il debitore deve presentare un elenco dei beni.
Possono sussistere costellazioni speciali sui diritti degli oggetti:

Esecuzione su crediti (esecuzione sui beni mobili)

In questa tipologia di esecuzione, il diritto che il debitore ha nei confronti di un terzo viene acquisito dal creditore, estinguendo così il credito aperto.

La tipologia più frequente di esecuzione del credito è l’esecuzione sullo stipendio e sul salario. Il tribunale dell’esecuzione emette in questo caso un divieto di pagamento al datore di lavoro. Di conseguenza, il datore di lavoro non può più versare lo stipendio spettante (fatta eccezione per il minimo esistenziale) al dipendente, ma esclusivamente al creditore. Nei confronti del dipendente, il tribunale dell’esecuzione emette un divieto di disposizione. Di conseguenza, il dipendente non può disporre del suo credito salariale nei confronti del datore di lavoro.
Se le condizioni patrimoniali del debitore cambiano (in particolare in caso di pignoramenti continui come i crediti salariali), il tribunale può adeguare in qualsiasi momento la (quota impignorabile).

Di norma, l’incasso del credito avviene tramite bonifico. Ma è anche possibile che

del credito.
È tuttavia escluso il pignoramento di crediti relativi a:

Esecuzione immobiliare

Nell’esecuzione immobiliare, il creditore ha a disposizione tre diverse possibilità per soddisfare il suo credito pecuniario:

  1. Costituzione coattiva di un diritto di pegno

La garanzia del credito avviene tramite l’iscrizione di un’ipoteca, di un diritto di pegno o di un diritto di superficie a favore del creditore.

Va considerato che in questo caso non si ottiene ancora una soddisfazione immediata del creditore. Tuttavia, egli ottiene un diritto di garanzia. Il creditore può ottenere solo successivamente, su richiesta al tribunale, un’amministrazione forzata o un’asta mediante pignoramento forzato. Se il creditore possedeva già in precedenza un diritto di pegno (contrattuale), viene immediatamente annotata l’esecuzione. Quindi significa che:

2. Amministrazione coattiva

La garanzia del credito avviene tramite l’utilizzo continuativo dell’immobile e il profitto così ottenuto, che viene impiegato per coprire il credito pecuniario.

Per l’amministrazione forzata, viene nominata una persona dal tribunale. L’amministratore forzato è responsabile del fatto che, al posto del debitore, le entrate affluiscano al creditore.

3. Asta forzata

La garanzia del credito avviene tramite asta dell’immobile. Nell’asta forzata si verifica una soddisfazione immediata tramite la valorizzazione dell’immobile, per cui il creditore riceve il ricavato in denaro.

Esecuzione in forma specifica

Nell’esecuzione naturale rientrano diverse tipologie di esecuzione, come ad esempio l’esecuzione per ottenere azioni (come l’esecuzione di sfratto), tolleranze e omissioni (come per l’attuazione di pretese di consegna o prestazione). In questo caso, l’azione dovuta viene attuata mediante l’esercizio di coercizione diretta, in determinate esecuzioni naturali mediante l’imposizione di pene pecuniarie coercitive.

Le pretese di consegna devono essere attuate dall’ufficiale giudiziario. Se l’oggetto da consegnare non può essere assicurato né presso l’obbligato né presso un terzo, il creditore può presentare una domanda di risarcimento danni per inadempimento.

Se un immobile deve essere sgomberato (ad esempio, un condominio), il titolo esecutivo vale contro tutti coloro che derivano un diritto dall’obbligato (così come i familiari). Se un’altra persona possiede il suo diritto indipendentemente dall’obbligato (ad esempio, un contratto di locazione proprio), l’efficacia del titolo esecutivo non la riguarda.

Se il bene è in comproprietà con altre persone, può avvenire una divisione del bene stesso o, tramite una valorizzazione, il rispettivo diritto può essere liquidato agli altri (co-)proprietari.

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Tribunale competente

Si distingue tra il tribunale competente per materia e quello competente per territorio.

Competenza materiale

La competenza materiale per il procedimento di esecuzione in prima istanza spetta sempre ai tribunali distrettuali generali.

Competenza territoriale

La competenza territoriale si basa fondamentalmente sul foro generale dell’obbligato. Per le persone fisiche si fa quindi riferimento alla residenza abituale, per le persone giuridiche, ad esempio, alla sede dell’impresa. Se l’obbligato non ha un foro generale nel territorio nazionale (Austria), si può fare riferimento al tribunale distrettuale nel cui distretto si trova il patrimonio mobiliare su cui deve essere eseguita l’esecuzione.

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Costi e onorari

Le spese legali nel procedimento esecutivo sono determinate dalla legge sulle tariffe degli avvocati (RATG). Le spese giudiziarie e di esecuzione sono determinate dalla legge sulle tasse giudiziarie (GGG) e dalla legge sulle tasse di esecuzione (VGebG). Come base di calcolo si fa riferimento di norma all’importo del credito (principale) da recuperare.

In caso di condanna alle spese, queste spese legali e giudiziarie vengono aggiunte come ulteriore credito (di spese) al procedimento di esecuzione in corso e rese esigibili dall’ufficiale giudiziario.

In breve: il creditore deve anticipare le spese del procedimento esecutivo. In caso di esigibilità, le tasse giudiziarie e le spese di rappresentanza legale sono tuttavia a carico del debitore.

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Ricorso contro un titolo esecutivo

Poiché nel procedimento giudiziario è già stato accertato il diritto sostanziale del creditore, l’obbligato non può più contestare la legittimità fondamentale dell’esecuzione del suo contenuto. Questa sarebbe piuttosto una questione di mezzi di impugnazione nel procedimento giudiziario (il cosiddetto procedimento di cognizione, rispetto al successivo procedimento esecutivo).
È tuttavia possibile agire contro il procedimento di esecuzione in quanto tale (ossia le modalità o la distribuzione derivante dall’esecuzione).

  1. Ricorso

Con il ricorso si può contestare una determinata misura nel procedimento esecutivo. Un ricorso è un mezzo di impugnazione per contestare una decisione del tribunale.
In particolare, si può ricorrere contro decisioni riguardanti

possono essere impugnate tramite ricorso.
È escluso il ricorso su:

2. Opposizione

Se si ricorre contro una sentenza, in linea di principio non si possono addurre nuovi fatti come argomentazioni. Questo si basa sulla distinzione tra procedimento giudiziario e mezzi di impugnazione. Se si potessero addurre anche in un secondo momento ulteriori nuovi fatti, un mezzo di impugnazione agirebbe come un secondo procedimento giudiziario. Ciò che è ancora vietato nel procedimento di ricorso, è consentito nell’ambito dell’opposizione. In via eccezionale, si possono addurre nuovi fatti.

L’opposizione serve in particolare a contestare la distribuzione dei proventi o un difetto nell’asta forzata.

Tramite l’opposizione, anche il creditore può agire contro la distribuzione degli importi, l’ammontare o il rango dei crediti registrati.

3. Istanza di riesame

Se una decisione di esecuzione è stata presa da un cancelliere (invece che da un giudice) (di norma per crediti pecuniari puri), si può agire contro di essa con il mezzo di impugnazione della presentazione. Analogamente al ricorso, viene contestata una misura dell’esecuzione forzata. La controversia viene ora esaminata da un giudice.

4. Reclamo

Se si desidera contestare le modalità dell’atto esecutivo come atto d’ufficio, è possibile presentare un reclamo al tribunale dell’esecuzione.
Il reclamo si distingue in:

5. Opposizione

Un’opposizione può essere presentata in forma libera dal debitore se:

Ne consegue che il creditore deve presentare un miglioramento delle indicazioni o del titolo entro un termine di cinque giorni per poter eseguire efficacemente l’esecuzione. In caso contrario, il procedimento esecutivo (anche gli atti già eseguiti) deve essere interrotto. Il creditore può persino essere tenuto al risarcimento dei danni se l’obbligato ha subito svantaggi patrimoniali.

6. Sospensione temporanea dell’esecuzione

In linea di principio, non si può ottenere un’interruzione del procedimento esecutivo. Anche i mezzi di impugnazione (ricorso, reclamo ecc.) non fermano il procedimento nel suo stato attuale.
Se viene pronunciata una sospensione, in linea di principio gli atti già eseguiti rimangono validi. Un’eccezione a questo principio si verifica tuttavia quando l’obbligato

Inoltre, devono sussistere ulteriori presupposti, che derivano in particolare dalla contestazione del titolo esecutivo in sé (§42 EO). Ciò significa che non solo si contesta la modalità di esecuzione forzata, ma anche la sentenza del tribunale. Il titolo, che autorizza le autorità esecutive a compiere atti di esecuzione, deve essere eliminato. Inoltre, gli interessi del creditore non devono essere messi in pericolo. Ciò deriva dall’ulteriore presupposto, una ponderata distribuzione degli interessi e la prestazione di una garanzia, che la domanda dell’obbligato non deve essere priva di prospettive.

Se nel frattempo si è già verificata una soddisfazione del creditore o è stata concordata una dilazione, anche l’autorità esecutiva deve astenersi dall’esecuzione (“sospensione”). Lo stesso vale naturalmente anche per il caso inverso di insolvenza dell’obbligato.

Domande sull’azione di divisione

  1. Il mio terreno è stato affidato a un amministratore forzato. Non lo riavrò mai più indietro?

Sì. Lei riavrà il suo terreno quando tutti i crediti saranno stati estinti in altro modo o quando verrà emessa una delibera di interruzione del tribunale (ad esempio, se il titolo esecutivo è stato dichiarato non valido o se ha concluso un accordo diverso).

2. Abito sul terreno che ora è amministrato forzatamente. Devo traslocare con la mia famiglia?

No. Durante il periodo dell’amministrazione forzata, a lei e alla sua famiglia deve essere messa a disposizione un’unità abitativa separata sul terreno. Questa comprende però solo i locali abitativi indispensabili. Se ha utilizzato ulteriori locali, questi devono essere messi a disposizione dell’amministratore forzato durante questo periodo.

3. Il mio terreno deve essere venduto all’asta forzata. Posso fare ancora qualcosa al riguardo?

Se le pretese del creditore sono legittime, egli ha fondamentalmente il diritto di avviare un’asta forzata. Fino all’inizio dell’asta, può però ancora cercare di raggiungere un accordo con quest’ultimo. Un accordo di pagamento diverso può comportare una sospensione del procedimento di asta.
Se presenta tempestivamente un tale accordo con prova al tribunale, la cosiddetta domanda di sospensione viene approvata senza che debbano sussistere ulteriori presupposti.
Il procedimento di asta forzata può essere ripreso solo dopo tre mesi. Se trascorrono due anni senza che venga richiesta una prosecuzione, l’esecuzione deve essere interrotta dal tribunale nel suo complesso.