Periodo di prova
Periodo di prova
Gli §§ 48 e 49 StGB regolano la durata di un periodo di prova, quando inizia e come si svolge, se più decisioni si sovrappongono. Il § 48 StGB determina la durata del periodo di prova a seconda della costellazione del caso (ad es. rilascio condizionale dalla pena detentiva, rilascio da misure, gruppi di reati speciali fino all’ergastolo). Il § 49 StGB stabilisce che il periodo di prova inizia con la validità legale della decisione, i periodi di detenzione amministrativa non vengono conteggiati e, in caso di più periodi di prova in corso contemporaneamente, si applica un decorso congiunto. Insieme, entrambe le norme assicurano che la libertà vigilata si svolga in modo pianificabile, controllabile e orientato al rischio individuale; le violazioni hanno conseguenze ai sensi degli §§ 53–56 StGB (revoca, proroga, oneri).
Gli §§ 48 – 49 StGB regolano la durata, l’inizio e lo svolgimento del periodo di prova. Le disposizioni assicurano termini chiari, una valutazione orientata al rischio e un sistema uniforme che prevede conseguenze ordinate in caso di violazioni.
§ 48 StGB – Periodi di prova
Principi
Il periodo di prova serve a verificare se il condannato si è comportato bene dopo il rilascio. In caso di rilascio condizionale, è di
Periodi di prova prolungati
Determinate circostanze giustificano una fase di libertà vigilata più lunga:
- Se un trattamento terapeutico iniziato (§ 51 StGB) deve essere continuato, il periodo di prova può durare fino a cinque anni.
- Se la pena residua sospesa condizionalmente supera i tre anni o la pena riguarda un reato sessuale superiore a un anno, il periodo di prova è di cinque anni.
- In caso di rilascio condizionale dall’ergastolo, si applica un periodo di prova di dieci anni.
Periodo di prova in caso di dimissioni da misure
Per le dimissioni da centri forensi-terapeutici o istituti per recidivi pericolosi, si applica fondamentalmente un periodo di prova di dieci anni. Se il reato sottostante non è minacciato da una pena più severa di una pena detentiva fino a dieci anni, questo si riduce a cinque anni.
Negli istituti di disintossicazione, il periodo di prova è compreso tra uno e cinque anni, a seconda dei progressi del trattamento e della stabilità delle condizioni di vita.
Indulto definitivo e decorrenza dei termini
Se il dimesso si è comportato bene durante il periodo di prova, il tribunale dichiara l’indulto definitivo. Con ciò, la pena è considerata estinta.
I termini che normalmente iniziano a decorrere solo con l’esecuzione, in questo caso iniziano
§ 49 StGB – Calcolo dei periodi di prova
Inizio del periodo di prova
Il periodo di prova inizia con la validità legale della decisione con cui è stato pronunciato l’indulto condizionale §§ 43–45 StGB o il rilascio condizionale §§ 46–47 StGB.
Quindi decorre dal momento in cui la sentenza o la delibera diventa giuridicamente efficace – non solo dal rilascio effettivo.
Tempi non computabili
I periodi in cui il condannato è trattenuto su ordine delle autorità non vengono conteggiati nel periodo di prova. In questo modo si vuole garantire che la libertà vigilata conti solo in libertà, dove il comportamento può essere effettivamente osservato.
Svolgimento congiunto in caso di più periodi di prova
Se qualcuno viene rilasciato dalla parte non condizionalmente sospesa di una pena detentiva prima che sia scaduto il periodo di prova per la parte condizionalmente sospesa, entrambi i periodi di prova decorrono insieme.
Questo principio evita sovrapposizioni, facilita il controllo e preserva la chiarezza della decorrenza dei termini.
Significato per la pratica
Gli §§ 48 e 49 StGB creano un sistema equilibrato tra controllo e fiducia.
Danno ai tribunali un quadro chiaro per stabilire i periodi di libertà vigilata in modo realistico e proporzionato e proteggono il pubblico da un nuovo pericolo senza imporre tempi di indulto inutilmente lunghi.
La combinazione di limiti fissati per legge e valutazione giudiziale del singolo caso consente decisioni flessibili, ma comprensibili.
In caso di violazioni, recidive o nuovi reati, si applicano le disposizioni degli §§ 53–56 StGB, che prevedono la revoca, la proroga o l’adeguamento del periodo di prova.
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Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Machen Sie keine inhaltlichen Aussagen ohne vorherige Rücksprache mit Ihrer Verteidigung. Sie haben jederzeit das Recht zu schweigen und eine Anwältin oder einen Anwalt beizuziehen. Dieses Recht gilt bereits bei der ersten polizeilichen Kontaktaufnahme. Erst nach Akteneinsicht lässt sich klären, ob und welche Einlassung sinnvoll ist.“