Periodo di prova

Gli §§ 48 e 49 StGB regolano la durata di un periodo di prova, quando inizia e come si svolge, se più decisioni si sovrappongono. Il § 48 StGB determina la durata del periodo di prova a seconda della costellazione del caso (ad es. rilascio condizionale dalla pena detentiva, rilascio da misure, gruppi di reati speciali fino all’ergastolo). Il § 49 StGB stabilisce che il periodo di prova inizia con la validità legale della decisione, i periodi di detenzione amministrativa non vengono conteggiati e, in caso di più periodi di prova in corso contemporaneamente, si applica un decorso congiunto. Insieme, entrambe le norme assicurano che la libertà vigilata si svolga in modo pianificabile, controllabile e orientato al rischio individuale; le violazioni hanno conseguenze ai sensi degli §§ 53–56 StGB (revoca, proroga, oneri).

Gli §§ 4849 StGB regolano la durata, l’inizio e lo svolgimento del periodo di prova. Le disposizioni assicurano termini chiari, una valutazione orientata al rischio e un sistema uniforme che prevede conseguenze ordinate in caso di violazioni.

Gli §§ 48 – 49 StGB regolano la durata e l'inizio del periodo di prova e assicurano termini chiari, controllo e conseguenze regolamentate in caso di violazioni.

§ 48 StGB – Periodi di prova

Principi

Il periodo di prova serve a verificare se il condannato si è comportato bene dopo il rilascio. In caso di rilascio condizionale, è di almeno un anno e al massimo tre anni. Il tribunale stabilisce la durata esatta individualmente e tiene conto del reato, della personalità e del rischio di recidiva.

Periodi di prova prolungati

Determinate circostanze giustificano una fase di libertà vigilata più lunga:

Periodo di prova in caso di dimissioni da misure

Per le dimissioni da centri forensi-terapeutici o istituti per recidivi pericolosi, si applica fondamentalmente un periodo di prova di dieci anni. Se il reato sottostante non è minacciato da una pena più severa di una pena detentiva fino a dieci anni, questo si riduce a cinque anni.
Negli istituti di disintossicazione, il periodo di prova è compreso tra uno e cinque anni, a seconda dei progressi del trattamento e della stabilità delle condizioni di vita.

Indulto definitivo e decorrenza dei termini

Se il dimesso si è comportato bene durante il periodo di prova, il tribunale dichiara l’indulto definitivo. Con ciò, la pena è considerata estinta.
I termini che normalmente iniziano a decorrere solo con l’esecuzione, in questo caso iniziano con il rilascio condizionale. Ciò crea certezza del diritto ed evita un doppio onere.

§ 49 StGB – Calcolo dei periodi di prova

Inizio del periodo di prova

Il periodo di prova inizia con la validità legale della decisione con cui è stato pronunciato l’indulto condizionale §§ 43–45 StGB o il rilascio condizionale §§ 46–47 StGB.
Quindi decorre dal momento in cui la sentenza o la delibera diventa giuridicamente efficace – non solo dal rilascio effettivo.

Tempi non computabili

I periodi in cui il condannato è trattenuto su ordine delle autorità non vengono conteggiati nel periodo di prova. In questo modo si vuole garantire che la libertà vigilata conti solo in libertà, dove il comportamento può essere effettivamente osservato.

Svolgimento congiunto in caso di più periodi di prova

Se qualcuno viene rilasciato dalla parte non condizionalmente sospesa di una pena detentiva prima che sia scaduto il periodo di prova per la parte condizionalmente sospesa, entrambi i periodi di prova decorrono insieme.
Questo principio evita sovrapposizioni, facilita il controllo e preserva la chiarezza della decorrenza dei termini.

Significato per la pratica

Gli §§ 48 e 49 StGB creano un sistema equilibrato tra controllo e fiducia.
Danno ai tribunali un quadro chiaro per stabilire i periodi di libertà vigilata in modo realistico e proporzionato e proteggono il pubblico da un nuovo pericolo senza imporre tempi di indulto inutilmente lunghi.

La combinazione di limiti fissati per legge e valutazione giudiziale del singolo caso consente decisioni flessibili, ma comprensibili.
In caso di violazioni, recidive o nuovi reati, si applicano le disposizioni degli §§ 53–56 StGB, che prevedono la revoca, la proroga o l’adeguamento del periodo di prova.

I suoi vantaggi con il supporto legale

Un procedimento penale è un onere considerevole per le persone coinvolte. Già all’inizio si profilano conseguenze gravi: da misure coercitive come perquisizioni domiciliari o arresti, all’iscrizione nel casellario giudiziale, fino a pene detentive o pecuniarie. Gli errori nella prima fase, come dichiarazioni sconsiderate o la mancata acquisizione di prove, spesso non possono più essere corretti in seguito. Anche i rischi economici come le richieste di risarcimento danni o i costi del procedimento possono avere un peso enorme.

Una difesa penale specializzata garantisce che i vostri diritti siano tutelati fin dall’inizio. Offre sicurezza nei rapporti con la polizia e la procura, protegge dall’autoincriminazione e crea le basi per una chiara strategia di difesa.

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