{"id":37863,"date":"2022-12-23T10:17:36","date_gmt":"2022-12-23T09:17:36","guid":{"rendered":"https:\/\/harlander-partner.eu\/health-claims\/"},"modified":"2026-06-05T23:15:11","modified_gmt":"2026-06-05T21:15:11","slug":"health-claims","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/diritto-della-concorrenza\/health-claims\/","title":{"rendered":"Health Claims"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-yoast-seo-table-of-contents yoast-table-of-contents\"><h2>Health Claims<\/h2><ul><li><a href=\"#h-health-claims\" data-level=\"2\">Health Claims<\/a><\/li><li><a href=\"#h-eu-weite-bestimmungen\" data-level=\"2\">Disposizioni a livello UE<\/a><ul><li><a href=\"#h-anwendungsbereich\" data-level=\"3\">Ambito di applicazione<\/a><\/li><li><a href=\"#h-nahrwertbezogene-angaben\" data-level=\"3\">Indicazioni nutrizionali<\/a><\/li><li><a href=\"#h-gesundheitsbezogene-angaben\" data-level=\"3\">Indicazioni sulla salute<\/a><\/li><li><a href=\"#h-angaben-uber-die-reduktion-eines-krankheitsrisikos\" data-level=\"3\">Indicazioni sulla riduzione del rischio di malattia<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#h-wesentliche-inhalte-der-verordnung\" data-level=\"2\">Contenuti essenziali del regolamento<\/a><ul><li><a href=\"#h-allgemeine-grundsatze-art-3-hcvo\" data-level=\"3\">Principi generali (Art. 3 Reg. (CE) n. 1924\/2006)<\/a><\/li><li><a href=\"#h-allgemeine-bedingungen-art-5-hcvo\" data-level=\"3\">Condizioni generali (Art. 5 Reg. (CE) n. 1924\/2006)<\/a><\/li><li><a href=\"#h-nahrwertkennzeichnungen-art-7-hcvo\" data-level=\"3\">Etichettatura nutrizionale (Art. 7 Reg. (CE) n. 1924\/2006)<\/a><\/li><li><a href=\"#h-besondere-bedingungen-fur-nahrwertbezogene-angaben-art-8-und-9-hcvo\" data-level=\"3\">Condizioni particolari per le indicazioni nutrizionali (Artt. 8 e 9 Reg. (CE) n. 1924\/2006)<\/a><\/li><li><a href=\"#h-besondere-bedingungen-fur-gesundheitsbezogene-angaben-art-10-ff-hcvo\" data-level=\"3\">Condizioni particolari per le indicazioni sulla salute (Art. 10 e segg. Reg. (CE) n. 1924\/2006)<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#h-zulassungsverfahren\" data-level=\"2\">Procedura di autorizzazione<\/a><\/li><li><a href=\"#h-eu-gemeinschaftsregister-art-20-hcvo\" data-level=\"2\">Registro comunitario UE (Art. 20 Reg. (CE) n. 1924\/2006)<\/a><\/li><li><a href=\"#h-allgemeines-zur-verwendung-formulierung-von-angaben-im-sinne-der-hcvo\" data-level=\"2\">Generalit\u00e0 sull&#8217;uso\/formulazione delle indicazioni ai sensi del Reg. (CE) n. 1924\/2006<\/a><\/li><li><a href=\"#h-rechtsberatung-rechtsvertretung\" data-level=\"2\">Consulenza legale \/ Rappresentanza legale<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Consulto gratuito\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Scegli ora il tuo appuntamento:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Consulto gratuito<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-health-claims\">Health Claims<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In termini generali, per Health Claims si intendono le dichiarazioni o rappresentazioni relative alla salute presenti negli alimenti, che descrivono un legame tra l&#8217;alimento o uno dei suoi componenti e la salute. Nella realt\u00e0, quindi, gli Health Claims suggeriscono che l&#8217;alimento o un suo ingrediente abbia un effetto particolare sulla salute (ad esempio: il calcio fa bene alle ossa, ecc.).<\/p>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Consulto gratuito\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Scegli ora il tuo appuntamento:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Consulto gratuito<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-eu-weite-bestimmungen\">Disposizioni a livello UE<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dato che nella comunit\u00e0 \u00e8 aumentata la commercializzazione di alimenti con indicazioni nutrizionali e sulla salute, ed \u00e8 stata fatta pubblicit\u00e0 per questi alimenti con tali indicazioni, \u00e8 stato necessario garantire ai consumatori un elevato livello di protezione e facilitare la loro scelta, assicurando che i prodotti in commercio siano sicuri e adeguatamente etichettati. A livello europeo, pertanto, si applica il regolamento (CE) n. 1924\/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. L&#8217;introduzione di questo regolamento mirava a creare un&#8217;armonizzazione completa nel settore del diritto alimentare e, allo stesso tempo, a offrire un elevato livello di protezione dei consumatori.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il regolamento si applica sia agli alimenti che agli integratori alimentari, non appena questi vengono immessi sul mercato come alimenti e pubblicizzati come tali. Gli integratori alimentari sono da considerarsi &#8220;alimenti&#8221; ai sensi dell&#8217;articolo 2 della direttiva 2002\/46\/CE, qualora siano destinati a integrare la dieta, consistano in concentrati singoli o multipli di una sostanza nutritiva con effetto nutrizionale specifico e siano immessi sul mercato in forma dosata, come capsule o altre forme di somministrazione. I prodotti cosmetici o farmaceutici non rientrano nel campo di applicazione di questo regolamento, poich\u00e9 non sono considerati alimenti.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-anwendungsbereich\">Ambito di applicazione<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Regolamento sugli Health Claims si applica a tutte le indicazioni nutrizionali e sulla salute che vengono fatte nella presentazione commerciale, nell&#8217;etichettatura (imballaggio e foglietto illustrativo) e in qualsiasi tipo di pubblicit\u00e0 relativa agli alimenti e che come tali vengono fornite ai consumatori finali.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si applica anche agli alimenti destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e strutture simili per la ristorazione collettiva.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche i marchi commerciali, altri nomi di marchi e nomi di fantasia che possono essere interpretati come indicazioni nutrizionali o sulla salute e che quindi danno l&#8217;impressione che esista una propriet\u00e0 positiva tra il nome e la salute, rientrano nel campo di applicazione del regolamento. Anche i messaggi contenuti nei marchi o nei nomi devono quindi essere valutati in base ai criteri di ammissibilit\u00e0 del regolamento, e sono quindi soggetti in particolare al divieto di inganno e alle ulteriori condizioni generali di ammissibilit\u00e0 di cui agli articoli da 5 a 7. Se il contenuto informativo del marchio o della denominazione \u00e8 conforme alle disposizioni, ovvero non \u00e8 fuorviante o non contrasta con una condizione generale di utilizzo in relazione agli alimenti presi in considerazione, il marchio o la denominazione pu\u00f2 essere utilizzato senza una procedura di autorizzazione ufficiale ai sensi degli articoli 15-18 del regolamento (CE) n. 1924\/2006, a condizione che, allo stesso tempo, venga utilizzata in aggiunta un&#8217;applicazione specifica nutrizionale o salutistica dagli elenchi.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il regolamento si applica solo in misura limitata<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>agli alimenti preconfezionati (compresi prodotti freschi come frutta, verdura o pane) offerti in vendita al consumatore finale o a strutture di ristorazione collettiva, e agli alimenti che vengono confezionati al punto vendita su richiesta dell&#8217;acquirente o preconfezionati per la vendita immediata (in tal caso, l&#8217;articolo 7 e l&#8217;articolo 10, paragrafo 2, lettere a e b del regolamento non si applicano \u2013 di conseguenza, l&#8217;etichettatura nutrizionale non sarebbe obbligatoria).<\/li>\n\n\n\n<li>ai marchi commerciali, nomi di marca o denominazioni di fantasia utilizzati nell&#8217;etichettatura, presentazione o pubblicit\u00e0 di un alimento e che possono essere interpretati come indicazioni nutrizionali o sulla salute (Art. 1 par. 3) <\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-nahrwertbezogene-angaben\">Indicazioni nutrizionali<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si intendono quelle indicazioni con cui si dichiara, si suggerisce o si esprime anche solo indirettamente che un alimento, in virt\u00f9 dell&#8217;energia (valore calorico) che fornisce\/fornisce in misura ridotta o aumentata\/non fornisce e\/o in virt\u00f9 dei nutrienti o di altre sostanze che contiene\/contiene in quantit\u00e0 ridotta o aumentata\/non contiene, possiede particolari propriet\u00e0 nutrizionali positive.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esempio:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>A ridotto contenuto energetico<\/li>\n\n\n\n<li>A basso contenuto di grassi<\/li>\n\n\n\n<li>Senza zuccheri aggiunti<\/li>\n\n\n\n<li>Leggero<\/li>\n\n\n\n<li>Elevato contenuto di calcio<\/li>\n\n\n\n<li>ricco di calcio<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-gesundheitsbezogene-angaben\">Indicazioni sulla salute<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si intende qualsiasi indicazione con cui si dichiara, si suggerisce o si esprime anche solo indirettamente che esiste una relazione tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti da un lato e la salute dall&#8217;altro.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esempio:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Contiene Vitamina C salutare<\/li>\n\n\n\n<li>Con Vitamina C per mantenersi in forma<\/li>\n\n\n\n<li>Il latte fa bene<\/li>\n\n\n\n<li>La Vitamina E aumenta la capacit\u00e0 di concentrazione<\/li>\n\n\n\n<li>La Vitamina E \u00e8 un antiossidante che protegge le cellule del corpo dai radicali liberi<\/li>\n\n\n\n<li>Il calcio \u00e8 necessario per il mantenimento di ossa e denti normali<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-angaben-uber-die-reduktion-eines-krankheitsrisikos\">Indicazioni sulla riduzione del rischio di malattia<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si intende qualsiasi indicazione con cui si dichiara, si suggerisce o si esprime anche solo indirettamente che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di un componente alimentare riduce significativamente un fattore di rischio per lo sviluppo di una malattia nell&#8217;uomo.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esempio:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Il beta-glucano dell&#8217;avena riduce comprovatamente il livello di colesterolo nel sangue<\/li>\n\n\n\n<li>Un elevato livello di colesterolo \u00e8 uno dei fattori di rischio per le malattie coronariche<\/li>\n<\/ul>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Consulto gratuito\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Scegli ora il tuo appuntamento:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Consulto gratuito<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-wesentliche-inhalte-der-verordnung\">Contenuti essenziali del regolamento<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In linea di principio, il regolamento stabilisce, oltre ai principi generali, le condizioni alle quali possono essere fornite indicazioni nutrizionali e sulla salute relative ai prodotti alimentari. Il contenuto o i presupposti per le rispettive indicazioni sono in parte molto complessi e poco chiari:<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-allgemeine-grundsatze-art-3-hcvo\">Principi generali (Art. 3 Reg. (CE) n. 1924\/2006)<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Innanzitutto, il regolamento stabilisce principi generali che devono essere rispettati per tutte le indicazioni. Di conseguenza, le indicazioni (nutrizionali e\/o sulla salute)<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>non devono essere false, ambigue o fuorvianti;<\/li>\n\n\n\n<li>non devono suscitare dubbi sulla sicurezza e\/o sull&#8217;adeguatezza nutrizionale di altri alimenti. (In questo caso, il divieto mira a denigrare altri prodotti comparabili);<\/li>\n\n\n\n<li>non devono incoraggiare o presentare in modo favorevole il consumo eccessivo di un alimento;<\/li>\n\n\n\n<li>non devono dichiarare o suggerire in altro modo che una dieta equilibrata non possa generalmente fornire la quantit\u00e0 necessaria di nutrienti;<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">non devono influenzare la decisione di acquisto di un consumatore attraverso avvisi allarmanti che suggeriscono un cambiamento generale delle funzioni corporee, in modo che egli possa trarne un beneficio.<\/p>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Consulto gratuito\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Scegli ora il tuo appuntamento:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Consulto gratuito<\/span><\/a>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-allgemeine-bedingungen-art-5-hcvo\">Condizioni generali (Art. 5 Reg. (CE) n. 1924\/2006)<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oltre ai principi generali, il regolamento stabilisce condizioni generali per le indicazioni nutrizionali e sulla salute. Di conseguenza, le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere utilizzate solo se<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>l&#8217;effetto dichiarato \u00e8 generalmente riconosciuto e scientificamente provato;<\/li>\n\n\n\n<li>la sostanza menzionata \u00e8 presente nel prodotto in quantit\u00e0 sufficiente (o non presente) per ottenere l&#8217;effetto dichiarato;<\/li>\n\n\n\n<li>\u2013 ove applicabile \u2013 la sostanza menzionata \u00e8 presente in una forma disponibile per l&#8217;organismo (secondo gli esperti di nutrizione, questo termine \u00e8 definito dall&#8217;assorbimento percentuale di un rispettivo nutriente nel corpo, tenendo conto della quantit\u00e0 e della velocit\u00e0 di assorbimento). Il criterio della biodisponibilit\u00e0 dipende da diversi fattori alimentari e si applica quindi solo facoltativamente in alcuni casi, ovvero &#8220;ove applicabile&#8221;, poich\u00e9 le indicazioni che mostrano un contenuto ridotto di un nutriente, come nel caso dell&#8217;articolo 5, paragrafo 1, lettera b, punto ii), non possono naturalmente soddisfare questo requisito.<\/li>\n\n\n\n<li>la quantit\u00e0 abituale di consumo del prodotto \u00e8 idonea a ottenere l&#8217;effetto dichiarato;<\/li>\n\n\n\n<li>le condizioni particolari (vedi pi\u00f9 avanti) sono soddisfatte;<\/li>\n\n\n\n<li>l&#8217;indicazione si riferisce all&#8217;alimento pronto per il consumo.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inoltre, l&#8217;uso di indicazioni nutrizionali e sulla salute \u00e8 consentito solo se ci si pu\u00f2 aspettare che un consumatore medio comprenda anche l&#8217;effetto positivo indicato. Pertanto, gi\u00e0 nella formulazione occorre prestare attenzione affinch\u00e9 questa sia comunque di facile comprensione per il consumatore.<\/p>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Consulto gratuito\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Scegli ora il tuo appuntamento:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Consulto gratuito<\/span><\/a>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-nahrwertkennzeichnungen-art-7-hcvo\">Etichettatura nutrizionale (Art. 7 Reg. (CE) n. 1924\/2006)<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai principi generali da rispettare e alle condizioni generali si aggiungono infine anche le disposizioni sull&#8217;etichettatura come presupposto. Di conseguenza, gli alimenti che presentano indicazioni nutrizionali e sulla salute devono obbligatoriamente contenere una dichiarazione nutrizionale. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il regolamento rinvia qui in generale al regolamento (UE) n. 1169\/2011 (<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/DE\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&amp;from=EN\">https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/DE\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&amp;from=EN<\/a>). Di conseguenza, ai sensi dell&#8217;articolo 30, paragrafo 1, di questo regolamento, devono essere indicati il valore energetico, le quantit\u00e0 di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inoltre, per le sostanze che sono oggetto di un&#8217;indicazione nutrizionale o sulla salute e che non compaiono nella dichiarazione nutrizionale, le rispettive quantit\u00e0 devono essere indicate nello stesso campo visivo in prossimit\u00e0 di tale dichiarazione nutrizionale. Per gli integratori alimentari, per quanto riguarda l&#8217;etichettatura, si applicano i requisiti specifici dell&#8217;articolo 8 della direttiva 2002\/46\/CE (<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/DE\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:02002L0046-20220930&amp;from=EN\">https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/DE\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:02002L0046-20220930&amp;from=EN<\/a>). <\/p>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Consulto gratuito\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Scegli ora il tuo appuntamento:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Consulto gratuito<\/span><\/a>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-besondere-bedingungen-fur-nahrwertbezogene-angaben-art-8-und-9-hcvo\">Condizioni particolari per le indicazioni nutrizionali (Artt. 8 e 9 Reg. (CE) n. 1924\/2006)<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;Art. 8 del regolamento stabilisce che le indicazioni nutrizionali sono ammissibili solo se sono stabilite in una forma circoscritta nell&#8217;allegato del regolamento e, inoltre, sono conformi in generale ai requisiti del regolamento (vedi sopra, principi generali e condizioni, obbligo di etichettatura).<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;elenco contenuto nell&#8217;allegato \u00e8 un sistema chiuso in s\u00e9. Pertanto, le indicazioni che non sono elencate in esso non possono pi\u00f9 essere utilizzate. L&#8217;allegato menzionato reca in s\u00e9 l&#8217;idea di armonizzazione, soprattutto perch\u00e9 i singoli Stati membri avevano disposizioni diverse per le indicazioni nutrizionali prima dell&#8217;entrata in vigore del regolamento.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche se queste indicazioni sono considerate direttamente applicabili e sono considerate diritto di rango superiore, si tratta solo di &#8220;specifiche&#8221;. L&#8217;indicazione nutrizionale dovrebbe quindi essere contenuta nell&#8217;allegato in modo analogo, ma non deve corrispondere all&#8217;esatta formulazione dell&#8217;indicazione ivi riportata. Per questa applicazione semplificata, \u00e8 necessario fare riferimento alla comprensione di un consumatore medio. Pertanto, \u00e8 consentito utilizzare sinonimi, a condizione che il consumatore possa riconoscere un collegamento tra l&#8217;indicazione e la formulazione contenuta nell&#8217;allegato. Ad esempio, invece di &#8220;fonte di fibre&#8221;, si pu\u00f2 usare anche la formulazione &#8220;ricco di fibre&#8221;.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;elenco contenuto nell&#8217;allegato pu\u00f2 essere ampliato o adattato dall&#8217;autorit\u00e0 dopo aver eseguito una procedura menzionata nel regolamento. Ci\u00f2 garantisce che le indicazioni corrispondano allo stato pi\u00f9 recente della tecnica e della scienza.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un confronto in relazione alle indicazioni nutrizionali con altri alimenti \u00e8 consentito solo se effettuato tra alimenti della stessa categoria e tenendo conto di una serie di alimenti di tale categoria (Art. 9 del regolamento).<\/p>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Consulto gratuito\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Scegli ora il tuo appuntamento:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Consulto gratuito<\/span><\/a>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-besondere-bedingungen-fur-gesundheitsbezogene-angaben-art-10-ff-hcvo\">Condizioni particolari per le indicazioni sulla salute (Art. 10 e segg. Reg. (CE) n. 1924\/2006)<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le indicazioni sulla salute sono vietate se non soddisfano i requisiti generali (si veda di nuovo sopra) e i requisiti speciali (si veda sotto) di questo regolamento. Inoltre, le indicazioni sulla salute devono essere incluse nell&#8217;elenco delle indicazioni autorizzate (ai sensi degli articoli 13 e 14). <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tali indicazioni possono essere fatte solo se l&#8217;etichettatura o, in mancanza di essa, la presentazione degli alimenti e la pubblicit\u00e0 alimentare recano le seguenti informazioni aggiuntive:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>un&#8217;indicazione sull&#8217;importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano<\/li>\n\n\n\n<li>informazioni sulla quantit\u00e0 di alimento e sul modello di consumo necessari per ottenere l&#8217;effetto positivo dichiarato.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ad esempio, \u00e8 necessario indicare se si presume che l&#8217;effetto indicato venga raggiunto se l&#8217;alimento viene consumato solo una volta al giorno o pi\u00f9 volte durante la giornata. Inoltre, l&#8217;indicazione non deve incoraggiare o presentare in modo favorevole il consumo eccessivo di un alimento. Nei casi in cui ci\u00f2 non sia possibile, si dovrebbe rinunciare all&#8217;indicazione sulla salute.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>se del caso, un&#8217;indicazione per le persone che dovrebbero evitare di consumare questo alimento, e<\/li>\n\n\n\n<li>un&#8217;adeguata avvertenza per i prodotti che potrebbero rappresentare un rischio per la salute in caso di consumo eccessivo.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tutte queste informazioni devono far parte dell&#8217;etichettatura. Se tale etichettatura manca, devono far parte della presentazione dell&#8217;alimento e della pubblicit\u00e0 alimentare. Se, ad esempio, in una pubblicit\u00e0 generale per un alimento viene utilizzata un&#8217;indicazione sulla salute (ad esempio carne, latticini, ecc.) che non si riferisce a un prodotto specifico, allora queste indicazioni obbligatorie devono comparire nella pubblicit\u00e0 e nella presentazione di questo alimento.<\/p>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Consulto gratuito\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Scegli ora il tuo appuntamento:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Consulto gratuito<\/span><\/a>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Digressione:<\/strong><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Presentazione: \u201cSi intende in particolare la forma, l&#8217;aspetto, l&#8217;imballaggio, il modo in cui \u00e8 disposto e l&#8217;ambiente in cui \u00e8 offerto in vendita.\u201d<\/em><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le indicazioni (sulla salute) non specifiche che promettono un effetto benefico sulla salute e sul benessere generale sono consentite solo se sono accompagnate da un&#8217;indicazione speciale contenuta nell&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 13 o all&#8217;articolo 14. Lo sfondo di questa disposizione \u00e8 che tali indicazioni hanno un carattere forfettario con una formulazione generale. Si tratta quindi di una cosiddetta &#8220;soluzione combinata&#8221;. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esempi di indicazioni sulla salute non specifiche sono:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Il latte fa bene<\/li>\n\n\n\n<li>Contiene Vitamina C salutare<\/li>\n\n\n\n<li>Panino fitness<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In ogni caso, sono inammissibili le indicazioni sulla salute (Art. 12),<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>che danno l&#8217;impressione che la salute possa essere compromessa rinunciando all&#8217;alimento;<\/li>\n\n\n\n<li>sulla durata e l&#8217;entit\u00e0 della perdita di peso;<\/li>\n\n\n\n<li>che fanno riferimento a raccomandazioni di singoli medici o rappresentanti di professioni mediche e di associazioni non menzionate nell&#8217;Art. 11.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Indicazioni sulla salute diverse da quelle sulla riduzione del rischio di malattia e diverse da quelle sullo sviluppo e la salute dei bambini (Art. 13 Reg. (CE) n. 1924\/2006)<\/em><\/strong><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sulla base di queste disposizioni, la Commissione ha creato un elenco comunitario di indicazioni sulla salute, comprese le condizioni necessarie che ne regolano l&#8217;uso (la cosiddetta lista dell&#8217;articolo 13). Le indicazioni sulla salute (altre) elencate nella lista menzionata possono quindi essere utilizzate. Si tratta di indicazioni che<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>descrivono o fanno riferimento all&#8217;importanza di un nutriente o di un&#8217;altra sostanza per la crescita, lo sviluppo e le funzioni corporee (ad esempio \u201cil calcio \u00e8 importante per le ossa\u201d),<\/li>\n\n\n\n<li>descrivono o fanno riferimento alle funzioni psicologiche o comportamentali (ad esempio \u201cla Vitamina E aumenta la capacit\u00e0 di concentrazione\u201d), o<\/li>\n\n\n\n<li>descrivono o fanno riferimento alle propriet\u00e0 dimagranti o di controllo del peso dell&#8217;alimento o alla riduzione del senso di fame o a un maggiore senso di saziet\u00e0 o a una ridotta assunzione di energia attraverso il consumo dell&#8217;alimento (prima del regolamento vigeva un divieto totale per tali pubblicit\u00e0 dimagranti) (ad esempio: \u201ccontiene carnitina, che supporta l&#8217;effetto di riduzione del peso\u201d). <br\/>Solo la sentenza della CGUE del 15.7.2004, C-239\/02, Douwe Egberts NV\/Westrom Pharma NV\/FICS-World BVBA, ha considerato un divieto generale di tale pubblicit\u00e0 come contrario al diritto comunitario. Di conseguenza, l&#8217;uso di tali indicazioni \u00e8 consentito, a condizione che il consumatore non venga indotto in errore). <\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">descrivono o vi fanno riferimento.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questi riferimenti non richiedono quindi una procedura di autorizzazione esplicita (vedi pi\u00f9 avanti), ma devono invece, per l&#8217;inclusione nella cosiddetta lista dell&#8217;Art. 13 (<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/DE\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:02012R0432-20210517&amp;from=EN\">https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/DE\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:02012R0432-20210517&amp;from=EN<\/a>) (attualmente l&#8217;ultima versione valida), essere conformi ai requisiti di contenuto sopra menzionati, nonch\u00e9 fornire prove scientifiche e soddisfare i requisiti di comprensione del consumatore.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tuttavia, le integrazioni a questo elenco possono essere richieste da chiunque tramite una procedura di autorizzazione semplificata (articolo 18), a condizione che le indicazioni desiderate si basino su nuove prove scientifiche. Sono escluse, tuttavia, le indicazioni sullo sviluppo e la salute dei bambini, che sono autorizzate secondo la procedura degli articoli 15, 16, 17 e 19 (procedura di autorizzazione individuale) (si veda pi\u00f9 avanti). Anche su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, l&#8217;elenco menzionato pu\u00f2 essere modificato, tenendo conto della procedura di regolamentazione di cui all&#8217;articolo 25, paragrafo 3, del regolamento. La procedura di autorizzazione semplificata menzionata (che chiunque pu\u00f2 avviare) corrisponde nella sua struttura di base alla procedura di autorizzazione individuale pi\u00f9 rigorosa (si veda sotto per le indicazioni ai sensi dell&#8217;articolo 14 del regolamento) ai sensi degli articoli 15-17 del regolamento (CE) n. 1924\/2006. La differenza pi\u00f9 significativa nella procedura decisionale abbreviata \u00e8 che la Commissione ha la competenza decisionale esclusiva. Mentre nell&#8217;autorizzazione individuale ai sensi dell&#8217;articolo 15 e seguenti la domanda viene decisa nella procedura di regolamentazione con controllo ai sensi dell&#8217;articolo 2, qui la Commissione prende la sua decisione da sola entro 2 mesi dopo il parere positivo dell&#8217;EFSA (Autorit\u00e0 europea per la sicurezza alimentare).<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Indicazioni sulla riduzione di un rischio di malattia e indicazioni sullo sviluppo e la salute dei bambini (articolo 14 del regolamento (CE) n. 1924\/2006)<\/em><\/strong><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il regolamento disciplina inoltre la procedura di autorizzazione per le indicazioni sulla salute relative alla riduzione delle malattie e anche le indicazioni sullo sviluppo e la salute dei bambini.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si tratta di indicazioni in cui un alimento viene pubblicizzato per ridurre determinati rischi di malattia o per avere effetti positivi sullo sviluppo e la salute dei bambini<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esempio: &#8220;Il consumo regolare di vitamina E riduce il rischio di sviluppare l&#8217;arteriosclerosi&#8221;.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per queste indicazioni, il regolamento prevede procedure di autorizzazione individuale ai sensi degli articoli 15 e seguenti del regolamento. L&#8217;autorizzazione di queste indicazioni non avviene quindi tramite l&#8217;inserimento (automatico) nell&#8217;elenco comunitario ai sensi dell&#8217;articolo 13, paragrafo 3 del regolamento, come nel caso di altre indicazioni sulla salute. Oltre al requisito dell&#8217;autorizzazione, queste indicazioni devono ovviamente soddisfare anche i principi e le condizioni generali (si veda pi\u00f9 avanti).<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le indicazioni sulla riduzione di un rischio di malattia possono quindi essere fornite solo se \u00e8 stata avviata e approvata una procedura di autorizzazione per l&#8217;inserimento in un elenco per il loro utilizzo.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oltre alla lista dell&#8217;articolo 13, ci sono quindi anche liste di indicazioni autorizzate che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia. Questi derivano dai regolamenti n. 1226\/2014 e n. 1228\/2014. Link al regolamento 1228\/2014: <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/DE\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32014R1228&amp;from=DE\">https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/DE\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32014R1228&amp;from=DE<\/a>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Link al regolamento 1226\/2014: <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/DE\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32014R1226&amp;from=DE\">https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/DE\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32014R1226&amp;from=DE<\/a> <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oltre a questa (procedura di autorizzazione) e ai requisiti generali, l&#8217;etichettatura o, in mancanza, la presentazione dei prodotti alimentari e la pubblicit\u00e0 dei prodotti alimentari devono contenere una dichiarazione che la malattia indicata nell&#8217;indicazione dipende da diversi fattori e che una modifica di uno di questi fattori pu\u00f2 avere o meno un effetto positivo. <\/p>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Consulto gratuito\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Scegli ora il tuo appuntamento:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Consulto gratuito<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-zulassungsverfahren\">Procedura di autorizzazione<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La procedura di autorizzazione individuale \u00e8 suddivisa in tre sezioni:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>la presentazione della domanda (articolo 15),<\/li>\n\n\n\n<li>la valutazione da parte dell&#8217;EFSA (Autorit\u00e0 europea per la sicurezza alimentare) dell&#8217;oggetto della domanda e il parere (articolo 16) e<\/li>\n\n\n\n<li>l&#8217;approvazione delle indicazioni da parte della Commissione nell&#8217;ambito della procedura di comitato (articolo 17).<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La presentazione della domanda di autorizzazione individuale avviene sulla base del regolamento UE sulla trasparenza dal 29.03.2021 esclusivamente in forma elettronica tramite la nuova piattaforma E-Submission (ESFC). In ogni modulo di domanda pu\u00f2 essere richiesta solo l&#8217;autorizzazione all&#8217;uso di un&#8217;indicazione sulla salute. Inoltre, \u00e8 consentito solo presentare il collegamento tra un effetto sulla salute definito con precisione per alimento o categoria di alimenti pubblicizzato o di un nutriente o sostanza. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I riferimenti a vantaggi generali e non specifici del nutriente o dell&#8217;alimento per la salute in generale o il benessere legato alla salute sono consentiti ai sensi dell&#8217;articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1924\/2006 solo se sono accompagnati da un&#8217;indicazione sulla salute speciale contenuta in uno degli elenchi di cui all&#8217;articolo 13 o 14 (si veda gi\u00e0 sopra).<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La decisione della Commissione (quindi in caso di rigetto o di definizione di requisiti sproporzionati) il richiedente ha a disposizione il ricorso per annullamento ai sensi dell&#8217;articolo 263 TFUE (ex articolo 230, paragrafo 4, TCE) presso il Tribunale di primo grado (Tribunale dell&#8217;UE). Il termine stabilito dal diritto dell&#8217;Unione per la presentazione del ricorso \u00e8 di due mesi e pu\u00f2 essere prorogato di ulteriori 10 giorni ai sensi delle disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.<\/p>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Consulto gratuito\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Scegli ora il tuo appuntamento:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Consulto gratuito<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-eu-gemeinschaftsregister-art-20-hcvo\">Registro comunitario UE (Art. 20 Reg. (CE) n. 1924\/2006)<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Commissione gestisce un registro comunitario. Questo dovrebbe fornire una panoramica di tutti i claims sulla salute e nutrizionali approvati e respinti. Contiene quindi informazioni relative a<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>indicazioni nutrizionali approvate,<\/li>\n\n\n\n<li>indicazioni sulla salute autorizzate ai sensi degli articoli 13 e 14,<\/li>\n\n\n\n<li>indicazioni respinte,<\/li>\n\n\n\n<li>indicazioni sulla salute con &#8220;stato in sospeso&#8221;<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Link al registro: <a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/food\/safety\/labelling_nutrition\/claims\/register\/public\/?event=register.home\">https:\/\/ec.europa.eu\/food\/safety\/labelling_nutrition\/claims\/register\/public\/?event=register.home<\/a><\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-allgemeines-zur-verwendung-formulierung-von-angaben-im-sinne-der-hcvo\">Generalit\u00e0 sull&#8217;uso\/formulazione delle indicazioni ai sensi del Reg. (CE) n. 1924\/2006<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Primo passo<\/strong><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se si prevede di fornire a un prodotto un&#8217;indicazione nutrizionale e\/o sulla salute, si raccomanda di consultare innanzitutto il registro comunitario esistente e gli elenchi. Per gli elenchi delle indicazioni nutrizionali consentite, vedere sopra al punto. 2.2.3.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le dichiarazioni sulla salute approvate secondo il registro possono essere utilizzate in qualsiasi momento, tenendo conto delle condizioni d&#8217;uso o di possibili restrizioni per il rispettivo prodotto. Tuttavia, \u00e8 necessario tenere sempre conto dei principi e delle condizioni generali, nonch\u00e9 dell&#8217;obbligo di etichettatura.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 inoltre necessario tenere presente che l&#8217;uso di indicazioni non approvate \u00e8 generalmente vietato. Inoltre, tutte le dichiarazioni sulla salute (approvate) possono essere fatte esclusivamente per quegli alimenti, categorie di alimenti o nutrienti per i quali sono state originariamente approvate e in nessun caso per i prodotti che le contengono.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Esempio:<\/strong><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non sarebbe quindi consentita la seguente indicazione sulla salute: &#8220;Il prodotto X contribuisce al mantenimento dei denti&#8221;. In questo senso, sarebbe consentito: &#8220;Il prodotto X contiene vitamina D e calcio, che contribuiscono al mantenimento di denti normali.&#8221;<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inammissibile: &#8220;Un bicchiere di succo d&#8217;arancia contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell&#8217;affaticamento&#8221;. Ammissibile: &#8220;La vitamina C in un bicchiere di succo d&#8217;arancia contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell&#8217;affaticamento.&#8221; (Teufer, GRUR-Prax 2012, 476\/477 secondo OLG Bamberg).<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se il claim cercato non \u00e8 n\u00e9 approvato, n\u00e9 respinto, n\u00e9 presente nel database complessivo, allora questo claim a quanto pare non \u00e8 ancora stato presentato da nessuno per l&#8217;approvazione. Tali claims non possono quindi essere utilizzati. Tuttavia, se si dispone di studi scientifici completi che ne dimostrino l&#8217;effetto, allora queste indicazioni possono essere presentate tramite la procedura di autorizzazione.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Formulazione<\/strong><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se le indicazioni sono gi\u00e0 state approvate, la formulazione per queste si trova nella seconda colonna della tabella dell&#8217;elenco comunitario.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da questa formulazione dovrebbe essere espressa l&#8217;influenza scientificamente provata di un alimento o di una determinata sostanza nutritiva sulla salute di una persona.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 discutibile se sia consentita una deviazione da questa formulazione esplicita. Nel considerando 9 del regolamento (UE) n. 432\/2012 (relativo alla lista dell&#8217;articolo 13), il legislatore afferma che il regolamento dovrebbe garantire che le indicazioni sulla salute siano veritiere, chiare, affidabili e utili per il consumatore. La formulazione e la presentazione delle indicazioni devono essere valutate in questo contesto. Gli esperti legali traggono da questo paragrafo la conclusione che una certa flessibilit\u00e0 delle singole indicazioni \u00e8 probabilmente consentita. Questo finch\u00e9 ci\u00f2 si traduce in un miglioramento della comprensibilit\u00e0 per il consumatore medio. Tuttavia, \u00e8 necessario tenere conto in ogni caso dei diversi gruppi target di consumatori, nonch\u00e9 delle differenze linguistiche e culturali. In definitiva, \u00e8 determinante che la formulazione corrisponda nel contenuto a quella del registro comunitario.<\/p>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Consulto gratuito\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Scegli ora il tuo appuntamento:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Consulto gratuito<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-rechtsberatung-rechtsvertretung\">Consulenza legale \/ Rappresentanza legale<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Siamo lieti di assistervi in tutte le questioni legali relative al regolamento (CE) n. 1924\/2006. Nell&#8217;ambito della prima consulenza gratuita, saremo lieti di discutere con voi l&#8217;approccio ideale per le vostre questioni legali. <\/p>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Consulto gratuito\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Scegli ora il tuo appuntamento:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Consulto gratuito<\/span><\/a>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Health Claims In termini generali, per Health Claims si intendono le dichiarazioni o rappresentazioni relative alla salute presenti negli alimenti, che descrivono un legame tra l&#8217;alimento o uno dei suoi &#8230;","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":40239,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[561],"tags":[],"class_list":["post-37863","page","type-page","status-publish","hentry","category-diritto-della-concorrenza"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false,"336x":false,"352x":false,"woocommerce_thumbnail":false,"woocommerce_single":false,"woocommerce_gallery_thumbnail":false,"yarpp-thumbnail":false},"uagb_author_info":{"display_name":"Peter Harlander","author_link":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/author\/secondpromotion\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Health Claims In termini generali, per Health Claims si intendono le dichiarazioni o rappresentazioni relative alla salute presenti negli alimenti, che descrivono un legame tra l&#8217;alimento o uno dei suoi ...","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/37863","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=37863"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/37863\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":162170,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/37863\/revisions\/162170"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/40239"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=37863"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=37863"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=37863"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}